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LA RIFORMA DELL'IVA PER LE COOPERATIVE SOCIALI

La riforma dell'Iva per le cooperative sociali

Le modifiche alla disciplina dell'iva per le cooperative sociali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016

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Avendo il comma 962 dell'art. 1° della Legge di Stabilità 2016 abrogato i primi due periodi del comma 331 dell'art. 1° della Legge n° 296 del 2006 (Legge Finanziaria per il 2007) non è più possibile per le cooperative sociali, in quanto ONLUS “di diritto” ai sensi del comma 8° dell'art. 10 del Dlgs 460/1997, di avvalersi dell'esenzione IVA prevista dall'art. 10 del DPR 633/1972 per le prestazioni socio – sanitarie, di assistenza domiciliare, ambulatoriale o in comunità, di ricovero e cura e per le prestazioni educative e didattiche da esse rese rientranti nei numeri 19, 20 e 27- ter di quest'ultimo articolo perché tale esenzione si applica, dopo l'introduzione della Parte II- bis della Tabella A del DPR 633/1972 da parte del comma 960 sempre dell'art. 1° della Legge 208/2015, solo alle ONLUS diverse dalle cooperative sociali.

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1) Facciamo il punto sulla riforma dell'IVA per le cooperative sociali

Le cooperative sociali, esercitando attività d'impresa, sono soggette all' IVA, Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n° 633 del 1972, ma godono di alcune agevolazioni su tale imposta che derivano essenzialmente da queste due norme di legge:

  1. il n° 1 della Parte II- bis della Tabella A, allegata al DPR 633/1972, introdotta dal comma 960 dell'art. 1° della Legge n° 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016), che ha previsto che siano soggette all'aliquota IVA agevolata del 5% (1) le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20, 21 e 27- ter del 1° comma dell'art. 10 del DPR 633/1972 rese ai soggetti indicati nello stesso numero 27- ter da cooperative sociali o da loro consorzi , sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale (pertanto, sia delle convenzioni previste dall'art. 5 della Legge 381/1991, che di quelle che esulano da questa norma, stipulate sia con committenti pubblici che con committenti privati) conclusi o prorogati dopo il 1° Gennaio 2016, come si comprende dal comma 963 sempre della Legge 208/2015.

    Le prestazioni soggette all'aliquota IVA del 5% sono quindi le seguenti:

    - “le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione derivanti dall'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell'art. 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie” (Regio Decreto n° 1265 del 1934) od individuate con Decreto del Ministro della Sanità (numero 18);
    - “le prestazioni di ricovero e cura […] , compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali” (numero 19);
    - “le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, […] , comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto ed alla fornitura di libri e materiali didattici” (numero 20);
    - “le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri, degli ostelli della gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie” (numero 21);
    - “le prestazioni socio – sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo […]” (numero 27– ter , modificato dal comma 312° dell'art. 1° della Legge 296/2006) sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni in generale (quindi, anche in questo caso, sia delle convenzioni previste dall'art. 5 della Legge 381/1991, che di quelle che esulano da questa norma). I soggetti svantaggiati indicati nel periodo precedente sono quelli nei cui confronti vanno rese, dalle cooperative sociali o dai loro consorzi anche le prestazioni di cui ai punti precedenti di questo elenco.
     
  2. l'art. 14, 1° comma, lettera b ), del Dlgs 460/1997 che ha modificato il numero 15 dell'art. 10 del DPR 633/1972 relativo alle operazioni esenti dall'IVA, rendendo in questo modo tali “le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati effettuate […] da ONLUS ” (numero 15 dell'art. 10 del DPR 633/1972).
    Quindi le cooperative sociali godono di questa agevolazione in quanto ONLUS “di diritto”.

Avendo il comma 962 dell'art. 1° della Legge 208/2015 abrogato i primi due periodi del comma 331 dell'art. 1° della Legge n° 296 del 2006 (Legge Finanziaria per il 2007) non è più possibile per le cooperative sociali, in quanto ONLUS “di diritto” ai sensi del comma 8° dell'art. 10 del Dlgs 460/1997, di avvalersi dell'esenzione IVA prevista dall'art. 10 del DPR 633/1972 per le prestazioni socio – sanitarie, di assistenza domiciliare, ambulatoriale o in comunità, di ricovero e cura e per le prestazioni educative e didattiche da esse rese rientranti nei numeri 19, 20 e 27- ter di quest'ultimo articolo perché tale esenzione si applica, dopo l'introduzione della Parte II- bis della Tabella A del DPR 633/1972 da parte del comma 960 sempre dell'art. 1° della Legge 208/2015, solo alle ONLUS diverse dalle cooperative sociali.

Ricordiamo, inoltre, che sono pure soggette all'aliquota IVA del 5% le prestazioni, rese da cooperative sociali o da loro consorzi ai soggetti svantaggiati elencati nel numero 27- ter della Parte II della Tabella A del DPR 633/1972, inerenti le c.d. “arti ausiliarie delle professioni sanitarie” previste dall'art. 99 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 1265/1934), che sono quelle degli: odontotecnici, ottici, meccanici ortopedici ed ernisti, massaggiatori (fisioterapisti), infermieri professionali, ostetrici.

Vista l'importanza di esse come attività tipiche delle organizzazioni non profit, comprese le cooperative sociali, ricordiamo che, ai sensi del numero 22 dell'art. 10 del DPR 633/1972, sono operazioni esenti dall'IVA , da chiunque rese (quindi pure da cooperative sociali o da loro consorzi), “ le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili ”, cioè le prestazioni di fruizione dei beni culturali ed ambientali e di guida negli stessi.

Inoltre, sono operazioni esenti dall'IVA, ai sensi del numero 12 dell'art. 10 del DPR 633/1972, anche le cessioni gratuite di beni alle ONLUS (comprese, quindi, le cooperative sociali) se rientrano nella fattispecie di cui al numero 4 del comma 2° dell'art. 2 dello stesso DPR, vale a dire se i beni ceduti gratuitamente sono quelli la cui produzione o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa (in caso contrario ogni singolo bene ceduto gratis deve rispettare il limite di costo unitario di 25,82 Euro), oppure se per essi, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, non sia stata operata la detrazione dell'IVA a norma dell'art. 19 del DPR 633/1972 o per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui all'art. 36- bis dello stesso DPR.

Alle operazioni esenti dall'IVA previste dall'art. 10 del DPR 633/1972 si applica l'art. 36- bis dello stesso DPR che prevede per esse la dispensa dagli adempimenti di fatturazione e di registrazione che il contribuente ottiene dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate nella dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente o nella dichiarazione di inizio dell'attività e che ha effetto fino a quando non sia revocata dallo stesso interessato (sempre nella dichiarazione annuale IVA) ed in ogni caso per almeno un triennio.

Infine, ricordiamo che il 3° comma dell'art. 3 del DPR 633/1972, riformato dalla lettera a ) del 1° comma dell'art. 14 del Dlgs 460/1997, stabilisce che non sono operazioni imponibili ai fini IVA le “ operazioni di divulgazione pubblicitaria (con qualsiasi mezzo realizzate, sia con la pubblicità classica sui “ media” , cioè i mezzi di comunicazione di massa, sia con operazioni di “marketing diretto” vale a dire per mezzo della posta cartacea od elettronica, del telefono, ecc . ) svolte a beneficio delle attività istituzionali (cioè quelle previste dallo statuto) […] delle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) ” individuate dall'art. 10 del Dlgs 460/1997, categoria tributaria nella quale rientrano, come abbiamo detto, le cooperative sociali.

_________________________ 

(1) Le aliquote IVA attualmente in vigore sono quella ordinaria del 22%, quelle agevolate del 10%, del 4% e questa del 5%.

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