Con la Nota n. 28154/U del 7 marzo 2016, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del credito d’imposta per le accise sul gasolio da autotrazione previsto a favore degli esercenti il trasporto merci e di determinate imprese che trasportano persone alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015).
Questa, infatti, ha ristretto il campo di applicazione dell’agevolazione, escludendone a decorrere dal 1º gennaio 2016 il gasolio consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.
L'Agenzia ha ribadito che sono ammessi al beneficio fiscale esclusivamente i consumi di gasolio effettuati dai veicoli di categoria Euro 3 o superiore, e non anche dai veicoli di categoria Euro 2 o Euro 1 sebbene muniti di idonei sistemi di riduzione del particolato, in quanto detti dispositivi portano solo ad una riduzione di immissioni nocive e non soddisfano altri requisiti previsti dalle leggi e di cui comunque occorre tenere conto (quale, ad esempio, il livello dei sistemi di sicurezza).
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1) Credito d'imposta accise gasolio: cos'è
Per determinate imprese che effettuano attività di trasporto, è possibile recuperare le accise poste sull’acquisto di gasolio per autotrazione effettuato sul territorio nazionale, sotto forma di credito d'imposta.
I soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione sono:
- gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D. Lgs. n. 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;
- le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo n. 285/2005, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato al D. Lgs. n. 422/1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Il credito accisa può essere richiesto in compensazione mediante F24 nell’anno di maturazione del credito con utilizzo del codice tributo "6740" e, comunque, entro la fine dell’anno successivo a quello di maturazione (31.12 dell'anno successivo a quello in cui è sorto).
Superato questo termine, se ne può richiedere il rimborso monetario all'ufficio delle Dogane competente entro il 30 giugno successivo al termine ultimo di compensazione.
Per ottenere il beneficio, le imprese di autotrasporto interessate devono presentare al competente ufficio delle Dogane un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa. A partire dal 2012, a seguito delle modifiche al D.P.R. n. 277/2000 apportate prima dall'art. 61 del D.L. n. 1/2012 e poi dall'art. 3, comma 13-ter, D.L. n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, in vigore dal 29 aprile 2012 (che ha soppresso le parole "a pena di decadenza"), la dichiarazione va presentata entro il mese successivo a quello di scadenza di ciascun trimestre solare.
A tal proposito, con una nota del 25 marzo 2016, l'Agenzia delle Dogane ha comunicato di aver reso disponibile sul proprio sito il pacchetto software relativo al credito d'imposta per il gasolio da autotrazione previsto per gli autotrasportatori relativo al 1° trimestre 2016. Il software è presente nella sezione: "Dogane – L'operatore economico - Accise - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2016 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2016".
La nota precisa, inoltre, che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2016, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali dovrà essere presentata dal 1° aprile ed entro il 2 maggio 2016 (il termine ordinario del 30 aprile cade di sabato) e che, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2016, la misura del beneficio riconoscibile è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto.
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2) Credito d'imposta accise gasolio: per quali veicoli spetta
La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014), all'art. 1, comma 233, ha ristretto il campo di applicazione dell’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori di cui all'elenco 2 allegato alla Legge n. 147/2013, escludendone il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 0 o inferiore, caratteristica del mezzo che, quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2015, precludeva l’accesso all'agevolazione.
Successivamente, la Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), all'art. 1, comma 645, ha ristretto ulteriormente il campo di applicazione dell’agevolazione prevista a favore degli esercenti il trasporto merci e di determinate imprese che svolgono trasporto persone, escludendone, a decorrere dal 1º gennaio 2016, il gasolio consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.
Ne deriva che, dal 1° gennaio 2016, è possibile fruire dell'agevolazione solo relativamente ai consumi di gasolio effettuati dai veicoli di categoria Euro 3 o superiore.
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3) Credito d'imposta accise gasolio: la nota delle Dogane
Con la Nota n. 28154/U del 7 marzo 2016, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sentito anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha affermato che, ai fini dell'ammissione all'agevolazione, a nulla rileva che su veicoli di categoria Euro 2 o Euro 1 siano installati sistemi per la riduzione del particolato.
Tali dispositivi consentono la riconducibilità alla categoria superiore solo quanto al parametro delle emissioni inquinanti, in quanto ridurrebbero notevolmente le emissioni inquinanti derivanti dalla diffusione delle polveri sottili dei motori diesel nell’atmosfera, ma non consentono di soddisfare gli altri requisiti richiesti dalle leggi (quali, ad esempio, i sistemi di sicurezza), e, pertanto, non permettono la classificazione del mezzo di trasporto nella categoria diversa da quella originaria.
L'Agenzia ribadisce, quindi, che sono ammessi al beneficio fiscale solo i consumi di gasolio effettuati dai veicoli di categoria euro 3 o superiore e mai dai veicoli di categoria inferiore, sebbene muniti di idonei sistemi di riduzione del particolato.
In conclusione, sin dalla prossima scadenza utile riferita a consumi di gasolio dell’anno 2016 (quindi, il 2 maggio 2016 relativa ai consumi di gasolio del 1° trimestre 2016), è possibile presentare la dichiarazione trimestrale esclusivamente per i consumi di gasolio dei veicoli di categoria euro 3 o superiore.