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CRITICITÀ DELLA PROCEDURA DELLE DIMISSIONI TELEMATICHE

Criticità della procedura delle dimissioni telematiche

La nuova procedura per le dimissioni e la risoluzione consensuale introdotta dal Jobs Act ha ottime ragioni ma puo presentare anche qualche problema

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Tra le numerose disposizioni contenute nella Legge delega n. 183/2014 “Jobs Act” il Legislatore, nell'obiettivo di adeguamento della regolamentazione del mercato del lavoro sulla base delle nuove esigenze tecnico/produttive, ha lasciato spazio anche alla revisione di una serie di procedure tra cui la cosiddette "dimissioni telematiche" che trovano loro rappresentazione normativa nel D.Lgs 151/2015 conosciuto come “Decreto Semplificazioni”. Uno degli aspetti contenuti nel suddetto decreto attuativo su cui il presente articolo intende focalizzare la propria attenzione è la volontà del Legislatore di effettuare un nuovo “giro di vite” sul fenomeno delle cosiddette “dimissioni in bianco”.

Ricordiamo come, a riguardo, era già intervenuta la precedente riforma del  mercato del lavoro Legge n. 92/2012 (Legge Fornero) che aveva introdotto la procedura di convalida delle dimissioni  volontarie quale strumento che, nelle more di accertare la genuina volontà del recesso da parte del lavoratore, si configurava, fino al 11 marzo 2016, un valido strumento che permettesse  di accertare la legittimità del recesso con una simbiotica compartecipazione delle parti all'adempimento.

2. In cosa consiste la nuova procedura di convalida?

Dal 12 marzo 2016 le dimissioni e risoluzioni consensuali dovranno essere rese “efficaci” dal lavoratore attraverso la compilazione e l'invio telematico di un apposito modulo telematico  messo a disposizione in apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it _ strumenti e servizi_ dimissioni volontarie), procedura che questi, pena l'inefficacia del recesso, dovrà aver cura di adempiere per mezzo proprio o per tramite di soggetto delegato. L'utilizzo della procedura telematica costituisce, inoltre, unica modalità con cui il lavoratore, entro sette giorni dalla data di convalida del recesso, potrà anche revocare le proprie dimissioni richiamando codice identificativo della comunicazione inviata e marcata temporalmente.

La nuova procedura riguarda tutti i datori di lavoro privati con esclusione dei rapporti di lavoro lavoro domestico. La procedura di convalida ex art. 26 D.Lgs 151/2016 non riguarderà i casi di dimissioni o risoluzioni consensuali intervenute durante il periodo di congedo di maternità/paternità del soggetto lavoratore o dei primi tre anni di vita del bambino che restano soggette all'obbligo.

(...)

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Leggi l'articolo completo  del dott. B. Olivieri nella Circolare del lavoro n. 12 del 25.3.2016 . Guarda l'indice dei contenuti!

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1) Criticità della nuova procedura

Il Legislatore, nel tentativo certamente “benefico” di combattere ancor più efficacemente il fenomeno delle dimissioni in bianco, ha istituito un procedimento che, operativamente, pone il datore di lavoro in una situazione di totale passività in un procedimento che, tuttavia, lo interessa attivamente, soprattutto per quello che attiene eventuali conseguenze di inefficacia del recesso derivanti dal mancato adempimento della procedura da parte del lavoratore. Le situazioni che potrebbero portare il lavoratore dimissionario a non adempiere potrebbero essere molteplici, dal disinteresse in quanto ormai il rapporto di lavoro si è concluso alla difficoltà operativa di adempiere secondo una procedura telematica che non per tutti potrebbe essere così agevole da ottemperare.

Ma la criticità maggiormente rilevabile risiede soprattutto nell'impossibilità dell'ex datore di lavoro di rendersi volontariamente “attore” nel “sollecitare” il lavoratore dimissionario ad adempiere alla nuova modalità di convalida.

Con la procedura ex L. 92/2012 il datore di lavoro era chiamato ad agire attivamente invitando il lavoratore ad adempiere alla convalida nei termini di 30 gg dalla cessazione del rapporto di lavoro. Questo “dovere” da parte del datore di lavoro metteva questi nelle condizioni di aver certezze riguardo la definitiva efficacia del recesso in quanto, trascorsi 7 giorni dalla data dell'invito entro i quali il lavoratore poteva revocare le proprie dimissioni, il processo di convalida, di cui si era fatto partecipe a favore del lavoratore ( e ovviamente nei propri interessi), si riteneva concluso.

Con le disposizioni ex art. 26 Dlgs 151/2015 il datore di lavoro non ha più il potere di “invitare” il lavoratore dimissionario ad adempiere agli obblighi di convalida, trovandosi, quindi, alla "totale  mercè"di quest'ultimo che potrà decidere di voler procedere senza avere particolari scadenze a riguardo. (...)

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