Per determinare quale sia la deducibilità per le spese sostenute per alberghi e ristoranti i professionisti e le imprese devono necessariamente suddividere tali le spese tra queste diverse fattispecie:
- Spese per alberghi e ristoranti;
- Spese per alberghi e ristoranti assimilabili alle spese di rappresentanza;
- Spese per alberghi e ristoranti sostenute per la partecipazione a convegni o corsi di aggiornamento.
Ogni tipologia di spesa ha un trattamento fiscale diverso, il punto considerando le novità introdotte nel 2016.
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1) Deducibilità delle spese per alberghi e ristoranti
Le spese sostenute per alberghi e per la somministrazione di bevande e alimenti hanno una specifica disciplina fiscale differenziata per i professionisti e per le imprese.
-Deducibilità delle spese per alberghi e ristoranti per i professionisti-
L'art. 54 del T.U.I R specifica che i lavoratori autonomi esercenti arti o professioni, possono dedurre dal reddito le spese sostenute per alberghi e ristoranti nel seguente modo:
- 75% del costo sostenuto;
- entro il limite dell’2% dei compensi percepiti quello stesso esercizio (c.d plafond di deducibilità).
Quindi per prima cosa si calcola il 75% dell'importo sostenuto per le spese per alberghi e ristoranti. Il valore così ottenuto si confronta con l'importo corrispondente al 2% dei compensi effettivamente percepiti. Se il 75% delle spese è minore o uguale del 2% dei compensi → si deduce il 75% delle spese per alberghi e ristoranti. Se invece il 75% delle spese è maggiore del 2% dei compensi→ si deduce un importo pari al 2% dei compensi.
In merito ai compensi si precisa che per calcolare il loro importo bisogna sommare:
- i compensi effettivamente percepiti;
- gli interessi di mora e dilazione;
- i proventi sostitutivi di reddito;
- gli eventuali maggiori redditi dichiarati in seguito all’adeguamento ai parametri e agli studi di settore.
Dal 2015 c’è una novità sulle spese che il committente sostiene per il professionista in quanto il D.Lgs 175/2014 ha modificato l'art. 54 del T.U.I.R→Le prestazioni che il committente imprenditore o professionista acquista direttamente per un altro professionista non sono compensi per il professionista beneficiario. Tali spese inoltre sono integralmente deducibili, in quanto già comprese nel costo della prestazione, se:
- il committente riceve dall’albergatore o dal ristoratore la documentazione fiscale intestata a se stesso ma con l’indicazione del professionista;
- sono inerenti l’attività di impresa, arte o professione.
-Deducibilità delle spese per alberghi e ristoranti per le società-
L'art. 109 comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi precisa che: “le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, (…), sono deducibili nella misura del 75 per cento.” Le spese sostenute nell’esercizio di impresa sono quindi deducibili al 75% del loro importo, senza che a tale valore sia applicato un limite massimo di deducibilità, purché inerenti all’attività.
2) Deducibilità delle spese per alberghi e ristoranti assimilate a spese di rappresentanza
Le spese sostenute per alberghi e ristoranti se sono assimilabili alle spese di rappresentanza possono essere dedotte nel rispetto del plafond di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza e determinato in base al reddito. In ogni caso le spese eccedenti il plafond di deducibilità sono indeducibili.
Si ricorda che per spese di rappresentanza si intendono le spese sostenute dall’impresa per consolidare l’immagine positiva e prestigiosa dell’attività, tramite →soggetti collegati all’impresa, alla professione o all’arte di beni e servizi a titolo gratuito per finalità promozionali. La condizione essenziale per la deducibilità è un ritorno economico, anche solo potenziale, della spesa effettuata.
Fermo restando che le spese per alberghi e ristoranti debbano preventivamente essere decurtate al 75% prima di concorrere con le altre spese di rappresentanza, la disciplina generale sui limiti massimi di deducibilità è la seguente:
- per i professionisti→ l’art. 54 del T.U.I.R al comma 5 dispone che “le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo di imposta.”
- per le società → L'art. 108 comma 2 del T.U.I.R dispone che le spese di rappresentanza siano deducibili dal reddito delle imprese nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (inerenza e congruità) entro i limiti come modificati nel 2016, riportati nella seguente tabella:
-
Ricavi caratteristici
Limiti di deducibilità
Plafond (limite di spesa deducibile)
Fino a 10 milioni
1,5 %
150.000 euro
oltre 10 milioni e fino a 50 milioni
0,6 %
150.000 euro+240.000 euro
Oltre 50 milioni
0,1% 390.000 euro +0.4% per l’eccedenza
Per le dichiarazioni dei redditi 2016, riferite all'anno di imposta 2015, è tuttavia necessario utilizzare ancora i vecchi limiti, che rispettivamente sono:
- 1,3% fino a 10 milioni di ricavi,
- 0,5% per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni,
- 0,1% sui restanti ricavi.
Per approfondire la deducibilità delle spese di rappresentanza per i professionisti e per le società, leggi l’articolo: La deducibilità delle spese di rappresentanza per professionisti e imprese.
3) Spese per alberghi e ristoranti sostenute per la partecipazione ai convegni
Le spese sostenute dai professionisti per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento, ai fini delle imposte sul reddito è deducibile al 50% del costo sostenuto.
Le eventuali spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione al convegno, congresso o corso di aggiornamento, possono essere dedotte al 50% preventivamente decurtate al 75%, calcolando cioè il 37,5% del costo effettivamente sostenuto. Questo comportamento è stato chiarito dalla circolare 53/e del 2008.
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