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IVA DETRAIBILE PER RISTRUTTURAZIONE AGRITURISMO

Iva detraibile per ristrutturazione agriturismo

Detraibilità dell'IVA per ristrutturazione di un agriturismo. La Cassazione dà torto all'Agenzia nella sentenza N. 4606 del 9.3.2016

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La Cassazione civile con sentenza n. 4606 del 9 Marzo 2016 ha affermato che il diritto a detrazione può essere escluso solo per acquisti di beni e servizi non impiegati nell'attività di impresa, ovvero destinati ad attività non soggette ad IVA. Di conseguenza è legittima la detrazione dell’imposta relativa a costi di ristrutturazione per immobile avente destinazione catastale ad uso abitativo ma impiegato nell'esercizio dell'attività turistico-alberghiera, trattandosi di costi inerenti all’esercizio di un’attività di impresa.

IL CASO

La Ctr della Toscana, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l’appello principale dell’Agenzia delle Entrate dichiarando indebita la detrazione dell’Iva versata da una società in relazione ad alcuni lavori di ristrutturazione di appartamenti destinati allo svolgimento dell'attività turistico-ricettiva di case vacanze.

L’accoglimento dell’appello veniva motivato sulla base della considerazione che l’art. 19 bis.1, comma 1, lett. i) del D.P.R. n. 633 del 1972, che escludeva la detrazione d'imposta per i lavori di ristrutturazione degli immobili a destinazione abitativa, ad eccezione del caso in cui l'oggetto principale della attività d'impresa consistesse nella costruzione o nella rivendita di detti immobili, è una norma di stretta interpretazione che non poteva essere applicata, almeno letteralmente, alle aziende agricole o agrituristiche.

Nel successivo ricorso per Cassazione la società agricola denunciava, tra l’altro, la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis, comma 1, lett. i) in quanto la Ctr aveva erroneamente sostenuto l’equivalenza tra la “destinazione abitativa” e l’indetraibilità dell’Iva, in contrasto in contrasto con la normativa comunitaria nonché con la legge delega che autorizzava il Governo a disciplinare i casi di indetraibilità dell'IVA in relazione ad acquisti di beni e servizi non destinati alle finalità della impresa.

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Per approfondire  scarica il Commento completo con il testo integrale della sentenza: Agriturismi e detrazione Iva su immobili strumentali - Cass.4606/2016 - (VEDI L'INDICE QUI)

1) Detraibilità IVA per ristrutturazione di immobili con funzione turistico ricettiva

L’art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina i casi di indetraibilità oggettiva, al comma 1 lett. i) dispone che “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell’articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell’art. 19, comma 5, e dell’articolo 19-bis”.

Con numerosi documenti di prassi l’Amministrazione Finanziaria ha precisato che, ai fini dell’applicabilità dell’art. 19-bis1 ed in generale per l’identificazione degli immobili strumentali, ciò che rileva è la classificazione catastale dei fabbricati, a prescindere dal loro effettivo utilizzo (cfr. circolare n. 27/E del 2006, risoluzione n. 119/E del 2005 e circolare n. 182 del 1996).

E’ anche vero però che, a seguito del numeroso contenzioso scaturito in relazione alla detraibilità dell’Iva assolta sui lavori di manutenzione e ristrutturazione di immobili a destinazione abitativa ma utilizzati nell’ambito di attività turistico-alberghiere, l’amministrazione finanziaria, con risoluzione n. 18/E del 2012 ha precisato che “gli immobili abitativi, utilizzati dal soggetto passivo nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affitto camere, etc.) che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ad IVA, debbono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura. Ne consegue che le spese di acquisto e manutenzione relative ai suddetti immobili non risentono dell’indetraibilità di cui all’art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633”.

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