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IVA E SERVIZI SPORTIVI: LA COMUNITÀ EUROPEA SI PRONUNCIA

Iva e servizi sportivi: la Comunità Europea si pronuncia

Le pronuncie della Comunità europea in merito al delicato tema dell'imposta sul valore aggiunto in relazione ai servizi sportivi

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L'interesse che suscita il mondo dell'Associazionismo in generale e sportivo in particolare è testimoniato, quantomeno nell'ultimo anno, da un susseguirsi e prolificarsi di pubblicazioni e chiarimenti ad opera dell'Agenzia delle Entrate con le quali, se da un lato prendono posizione in merito alle pronunce favorevoli per il contribuente emesse dalle Commissioni, provinciali e regionali, nonché della Corte di Cassazione, dall'altro, considerate anche le recenti novità legislative di settore, offrono nuovi e interessanti spunti di riflessione ma, soprattutto, l'istituzionalizzazione di un vero e proprio canale comunicativo con i soggetti direttamente interessati.

Non ultimo il recente intervento dell'Agenzia delle Entrate del 27/02/2016 nel corso di un vero e proprio “question time” intavolato con il CONI, preceduto, già nel Dicembre 2015, da un altro interessantissimo tavolo tecnico presieduto in Friuli Venezia Giulia dalla stessa Agenzia.

Il tutto ovviamente colto con entusiasmo dai Presidenti dei sodalizi, sempre alla ricerca di “punti fermi” per meglio orientarsi nel frastagliato magma normativo che disciplina il terzo settore, e dai Professionisti, chiamati spesso e sovente a “rispondere al fuoco” con solo arco e frecce.

In tal senso non deve peraltro stupire la recente pubblicazione su “FISCO OGGI”, la rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate di un interessante commento dal titolo I servizi sportivi del no profit. Iva esenti, ma entro certi limiti (pubblicato Giovedì 25 Febbraio 2016 a cura di Antonino Iacono) il quale, per affrontare il delicato tema dell'imposta sul valore aggiunto in relazione ai servizi sportivi, richiama un'interessante pronuncia della Corte di Giustizia Europea (Sent. 25 febbraio 2015, nel procedimento C-22/15) a dimostrazione che, evidentemente, il fenomeno ben lungi dall'essere circoscritto ai confini nazionali, sta cercando di trovare un'armonizzazione anche a livello comunitario.

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1) Vediamo le pronunce della Corte di Giustizia Europea

Tematica questa, in realtà, già affrontata dalla Corte di Giustizia Europea con altre pronunce (Sent. 21 Marzo 2002, nel procedimento C-174/00, Sent. 16 ottobre 2008, nel procedimento C-253/07, Sent. 19 dicembre 2013, nel procedimento C-495/12).

In particolare nella quasi totalità delle Cause veniva rimessa al giudizio della Corte l'interpretazione, nonché la corretta applicazione, dell'articolo 132, par. 1, lettera m), della Direttiva n. 2006/112/CE, in base al quale l'Iva non si applica a “ talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport e l'educazione fisica , e dell'articolo 134 della medesima Direttiva, secondo cui “ le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono escluse dal beneficio dell'esenzione ex art. 132, par. 1, lett m) se esse sono essenzialmente destinate a procurare all'ente o all'organismo entrate supplementari mediante la realizzazione di operazioni effettuate in concorrenza diretta con quelle imprese commerciali soggette ad Iva ”.

Il tutto in relazione all'art. 133 primo comma d), della direttiva che consente agli Stati membri di subordinare la concessione dell'esenzione, per i servizi resi da enti diversi quelli di diritto pubblico, a condizione, tra l'altro, che tale concessione non sia tale da provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'Iva, precisando che trattasi di possibilità offerta agli Stati membri che non consente, tuttavia, di limitare la portata di tale esenzione.

Nel Caso 22/2015 i Paesi Bassi, nel presupposto che le attività nautiche o ricreative potessero essere assimilate alla pratica dello sport e dell'educazione fisica, ha previsto l'esenzione da Iva per i servizi di noleggio di posti ormeggio e deposito per imbarcazioni, resi ai soci di associazioni nautiche che per rendere i predetti servizi non si avvalgono di una o più persone impiegate presso di esse.

La Commissione europea ricorreva alla Corte di giustizia per far dichiarare il contrasto con la normativa europea della disciplina olandese per i seguenti motivi:

  • l'esenzione era troppo ampia laddove estesa anche alle attività nautiche o ricreative che non potevano essere assimilate alla pratica dello sport e dell'educazione fisica;
  • l'esenzione era troppo ristretta in quanto per poter usufruire della stessa, le associazioni non profit non potevano assumere personale.

I Giudici Europei prendevano mossa dalla direttiva 2006/112/CE la quale obbliga gli Stati membri a concedere un'esenzione per talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica, fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica.

Diversamente l'articolo 11, paragrafo 1, lettera e), della Nederlandse Wet Omzetbelasting 1968 (legge olandese del 1968 sull'IVA) esenta da IVA i servizi prestati da associazioni sportive ai loro soci, ad eccezione di quelli prestati da organizzazioni nautiche che per le loro prestazioni si avvalgono di una o più persone alle dipendenze dell'organizzazione, nei limiti in cui siffatti servizi consistono in attività svolte con l'ausilio di queste persone relative ad imbarcazioni ovvero nella messa a disposizione di posti ormeggio e deposito per imbarcazioni.

A parere della Commissione, l'esenzione olandese in parola, è risultata al contempo troppo ampia e troppo ristretta.

In primo luogo la Commissione non concordava sul fatto che l'esenzione non fosse limitata al noleggio ai soci dell'associazione senza fini di lucro che esercitano sport, ma si estendesse anche al noleggio ai soci dell'associazione che fanno un uso soltanto ricreativo o addirittura soltanto in loco, senza lasciare l'ormeggio, dell'imbarcazione situata nel posto barca noleggiato.

In questa misura l'esenzione di cui trattasi è apparsa contraria agli articoli 2, paragrafo 1, 24, paragrafo 1, e 133 della direttiva IVA.

In secondo luogo, la Commissione censurava il fatto che, per poter usufruire dell'esenzione, le associazioni in parola non potessero assumere personale.
In tal modo, il Regno dei Paesi Bassi aggiungeva una condizione ulteriore a quelle previste dall'articolo 133 [in combinato disposto con l'articolo 132, paragrafo 1, lettera m)] della direttiva IVA.

In definitiva, come conclude la stessa Agenzia delle Entrate nel proprio commento, pur riconoscendo la piena validità dell'esenzione per i servizi sportivi la Corte di giustizia si è pronunciata sui limiti entro cui gli Stati membri possono subordinare, la concessione ad organismi diversi dagli enti di diritto pubblico, l'esenzione da Iva per talune prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica chiarendo così la natura e portata della predetta esenzione prevista, a livello europeo, per le prestazioni fornite da organismi senza fini di lucro alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica (articolo 132, lett. m) della direttiva 2006/112CE.

Ci si auspica che tale intervento possa diventare punto di riferimento o semplice “fonte d'ispirazione” anche per la Giurisdizione interna ma, ancor prima, per i verificatori che, alla luce della predetta Direttiva – si badi bene avente validità vincolante - dovranno verificare per quali servizi svolti dal sodalizio sportivo, e con quali limiti, possa essere ripresa o meno in tassazione la predetta imposta.

Sul punto è giusto il caso chiarire che anche nella C-495/12 il Giudice dei Trattati ha rilevato pregiudizialmente che l'articolo 132 citato è diretto a stimolare alcune attività di interesse generale, e, segnatamente, la pratica sportiva e l'educazione fisica, sempreché a prestarle siano enti che non perseguono finalità di lucro.

In definitiva a guidare la mano del Legislatore comunitario, secondo l'interpretazione conforme che della Direttiva ha offerto la Corte anche con pronunce oramai costanti ed uniformi, sarebbe stato il proposito di beneficiare con l'agevolazione fiscale ogni tipo di prestazione sportiva resa da enti no-profit, a nulla rilevando l'esistenza di particolari relazioni intersoggettive tra committente e prestatore e, pertanto, indipendentemente della qualifica di chi gode del servizio, ovvero indipendentemente dalla qualifica di associato.

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