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ARCHIVIO RAPPORTI FINANZIARI IN VISTA DELLA SCADENZA DEL 31 MARZO

Archivio rapporti finanziari in vista della scadenza del 31 marzo

Entro il 31 marzo 2016 la Comunicazione Annuale 2015 dei rapporti finanziari: ma come vengono utilizzati questi dati?

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Nella presentazione dei risultati al Ministero dell’economia dell’attività di contrasto all’evasione 2015, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha attribuito gran parte del dato positivo alla nuova strategia di compliance realizzata attraverso l’invito rivolto al contribuente a ravvedersi sulla base degli esiti risultanti  dall’incrocio dei dati contenuti nelle diverse banche dati dell’Anagrafe Tributaria. Gli elementi e le informazioni messe a disposizione del contribuente seguono le modalità contenute nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 94624 del 13/07/2015 che, al fine di favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, prevede la comunicazione dell’esito del confronto tra le dichiarazioni presentate dal contribuente e i dati comunicati dai propri clienti, ex art. 21 D.L. n. 78/2010 (spesometro-Dichiarazione IVA) e dai loro sostituti di imposta (modelli 770-Dichiarazione dei redditi).
 

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1) L'utilizzo dei dati contenuti nell'archivio dei Rapporti Finanziari:il punto sulla giurisprudenza

Nella descrizione della nuova strategia di compliance non c’è stato nessun riferimento all’utilizzo dei dati contenuti nell’Archivio dei Rapporti Finanziari. Si ricorda che, stando all’art. 11 del D.L. 201/2011, l’A.d.E. dalle informazioni contenute nell’Archivio  avrebbe dovuto generare delle Liste Selettive di contribuenti da assoggettare a verifica. Con la Legge di Stabilità 2015, invece, per superare lo stallo del provvedimento, è stato disposto che le informazioni contenute nell’Archivio vengano utilizzate dall’Agenzia delle entrate per l’analisi del rischio di evasione secondo criteri definiti annualmente dalla stessa Amministrazione Finanziaria.

Dagli indirizzi operativi, contenuti negli ultimi documenti di Prassi (Circolare 25/e del 6/08/2014 e Allegato alla Nota di aggiornamento DEF 2015), si parla in modo generico di potenziamento dell’analisi del rischio in riferimento all’utilizzo delle informazioni contenute nell’Archivio dei Rapporti da cui selezionare posizioni anomale. Nell’attività di verifica, invece, si raccomanda il ricorso alla suddetta banca dati quando l’attività istruttoria ha esperito tutte le fasi ordinarie previste.

L’imminente scadenza dell'invio delle C.I.A. 2015 permetterà all’Agenzia di disporre di un considerevole  Archivio di Rapporti Finanziari con relativi saldi (2011-2015) ma nulla di preciso è stato disposto sul suo utilizzo nella strategia di compliance.

Nelle attività di verifica l’A.F., invece, come indicato nelle varie Metodologie di controllo, dovrà seguire il percorso standardizzato; la possibilità di ricorrere allo strumento incisivo delle indagini bancarie è subordinato alla presenza di gravi indizi di evasione oppure nel caso in cui, dopo aver esperito tutte le attività ordinarie di controllo, permanga un significativo divario tra quanto accertato e quanto dichiarato.

Sull’utilizzo applicativo dei dati finanziari nelle verifiche si rileva, inoltre, discordante giurisprudenza; tra le più significative si cita la sentenza n. 545 del 15 gennaio 2016 con cui la Suprema Corte ha sancito la sufficienza della movimentazione bancaria per fondare l’Avviso di accertamento nei confronti del contribuente il quale, a sua difesa, deve dimostrare la non imponibilità delle movimentazioni attribuitegli, a volte costringendolo a probatio diabolica. Secondo la Cassazione l’A. F. è obbligata solo ad accertare che i movimenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al contribuente siano imputabili allo stesso.

Detta sentenza è stata preceduta il 4 dicembre scorso dalla sentenza n. 24784 con cui la Corte Suprema stabilisce che, a fronte degli elementi di prova del contribuente, il giudice tributario, deve ricostruire i movimenti bancari.

In riferimento, poi, all’estensione automatica o dimostrata delle presunzioni bancarie in capo ai soci delle società a ristretta base societaria o a parenti dei soggetti accertati, da una parte, ricorre la sentenza della CTR della Lombardia n. 355/45/2016 che riconosce come automatica l’attribuzione in capo alla società dei movimenti bancari dei soci mentre, dall’altra, la sentenza della Cassazione n° 1464/2016 fissa il principio secondo cui è illegittimo l’accertamento fiscale basato sulle movimentazioni di conti correnti bancari intestati esclusivamente a soggetti privi di diretto collegamento con la società verificata, ancorché legati ai soci da vincoli familiari, salvo che l’Ufficio non dimostri il carattere fittizio dell’intestazione del conto (in linea con quanto sancito dalla Circolare n. 32/2006 dell’Agenzia delle Entrate).

Inoltre, la stessa sentenza della CTR della Lombardia n. 355/45/2016, imputa alla società come ricavi i prelevamenti eseguiti per finalità personali riscontrati sui conti dei soci, in contrasto con il senso della sentenza 228/2014 della Cassazione e con la Circolare n. 25/e del 6/8/2014, la quale raccomanda di applicare le presunzioni di cui all’art. 32 del DPR 600/73 “secondo logiche di proporzione e ragionevolezza avulse da un acritico automatismo” “evitando richieste di dettaglio su importi poco rilevanti e chiaramente riferibili alle normali spese personali e/o familiari”.

Sul fronte dell’utilizzo dei dati finanziari a scopi selettivi, anche per la formulazione evasiva contenuta nella Legge di Stabilità 2015, esiste il rischio concreto di violazione della privacy rappresentata dalla possibilità di accesso ai dati da parte di funzionari  appartenenti a direzioni provinciali dell’AdE, come denunciato, pochi giorni fa, dal Garante della privacy al Ministero dell’Economia in riferimento alle troppe falle esistenti nel monitoraggio degli accessi all’Anagrafe Tributaria.

In detta situazione di incertezza, sia sull’utilizzo a scopo preventivo delle informazioni contenute nell’Archivio, sia sull’ambito applicativo delle presunzioni di cui all’art. 32 del DPR 600/72, si ritiene che un intervento del legislatore sia necessario per una maggior chiarezza e per un adeguamento delle norme alla recente ed invasiva banca dati.

a cura di Nunzio Ragno e Giuseppe Quarticelli

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