Il D.Lgs 139/2015 ha introdotto in bilancio il principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica. I principi contabili nazionali sanciscono l’esposizione del leasing finanziario in bilancio con il metodo patrimoniale ma l’introduzione all’art. 2423-bis del punto 1-bis lascia spazio a dubbi interpretativi, recentemente l'Organismo italiano di contabilità ha aggiornato sia l'OIC 12- Composizione e schema del bilancio di esercizio, sia l'OIC 11- Finalità e postulati del bilancio di esercizio. Di seguito un riepilogo di come deve essere trattata in bilancio l'operazione di leasing.
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1) L'operazione di leasing
Per prima cosa, occorre premettere che il contratto di leasing può essere distinto in due tipologie:
Leasing operativo | che si concretizza nel mero godimento di un bene di terzi con contropartita il pagamento di un canone periodico senza il passaggio dei rischi |
Leasing finanziario | che si concretizza come l’acquisto di un bene dietro pagamento di corrispettivi, con trasferimento dei rischi connessi allo stesso. La corresponsione dei canoni è paragonabile ad un’anticipazione del prezzo del bene. |
Il leasing finanziario è un’operazione molto comune in cui, semplificando:
- Il locatore concede l’utilizzo di un bene per un determinato periodo di tempo dietro pagamento di un corrispettivo (canone);
- Il bene è acquistato o fatto costruire dal locatore in base alle indicazioni dell’utilizzatore;
- Il locatario (l’utilizzatore) assume tutti i rischi sul bene, corrisponde il canone periodico e ha la facoltà, al termine del periodo, di acquistare il bene usato ad un prezzo prestabilito (prezzo di riscatto).
Secondo il nuovo principio contabile IFRS 16- Leases (applicabile alle società che adottano i principi contabili internazionali) "Con il contratto di lease una parte (concedente o lessor) concede in godimento all’altra (utilizzatore o lessee) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo". Pertanto, rientrano nella definizione di “contratti di lease”, secondo il nuovo standard IFRS 16, oltre ai contratti di lease anche quelli di affitto, noleggio, locazione, comodato.
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2) Registrazione del leasing con il metodo finanziario
Per il leasing finanziario il principio IFRS 16 (adottato con Regolamento UE 2017/1986) introduce il right use approach secondo cui tutti i leasing generano sia attività che passività che debbono essere rilevate da entrambi i contraenti. Il leasing, pertanto, viene definito come un contratto che attribuisce il diritto di controllare l'utilizzo di una risorsa identificata o sottostante per un periodo di tempo in cambio di un corrispettivo.
In questa ipotesi il leasing è trattato come una vendita:
- Il locatore elimina dal proprio bilancio il bene dato in leasing e iscrive un credito pari all’importo dei canoni che andrà a incassare;
- Il locatario rileverà il cespite (al costo sostenuto dal concedente) e il debito verso il locatore, che andrà via via a diminuire con lo storno al pagamento dei canoni;
- Il locatario rileverà l’ammortamento al pari delle altre immobilizzazioni possedute.
- Rilevazione del bene
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a |
Debito verso la società di leasing |
2. Pagamento del canone
Debito verso la società di leasing |
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Banca c/c |
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3) Registrazione del leasing con il metodo patrimoniale
Se si rileva il contratto di leasing con il metodo patrimoniale, il leasing è trattato come una normale locazione (con prevalenza della forma giuridica rispetto alla sostanza economica del contratto):
- Il locatore iscrive i beni concessi in leasing nelle immobilizzazioni, seppur separatamente
- Il locatario rileva i canoni di locazione pagati nel Conto Economico nella voce B.8-costi per godimento dei beni di terzi. Solo al momento del pagamento dell’eventuale prezzo di riscatto e il conseguente passaggio di proprietà del bene ci sarebbe l’uscita del bene dal bilancio del locatore e l’entrata in quello del locatario che potrà fare l’ammortamento su tale valore in base alla residua possibilità di utilizzo del bene.
- In nota integrativa, per ragioni di trasparenza informativa, devono essere indicati gli effetti che si avrebbero applicando il metodo finanziario.In particolare l’art 2427 recita: “alle operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio".
Per quanto riguarda i conti d’ordine, il D.Lgs 139/2015 all’art. 6 ha modificato il codice civile all’art. 2424 abrogando per i bilanci con decorrenza dal 01/01/2016 la seguente norma: "in calce allo stato patrimoniale devono risultare le garanzie prestate direttamente o indirettamente, distunguendosi fra fideiussioni, avvalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separatamente per ciascun tipo le garanzie prestate a favore di imprese controllate, collegate,nonchè di controllanti e di imprese sottoposte al controllo di queste ultime; devono inoltre risultare gli altri conti d'ordine".
Scritture contabili:
- Rilevo il debito verso la società di leasing
Diversi Canone di leasing Iva |
a |
Debito verso società di leasing |
2. Pagamento del canone
Debito verso società di leasing |
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Banca c/c |
3. Pagamento del riscatto
Diversi Immobilizzazioni Iva |
a |
Banca c/c |
La rilevazione dei canoni di locazione merita particolare attenzione in quanto è possibile contabilizzare solo quelli di competenza, ma può capitare che nel corso dell’esercizio si paghino canoni precedenti o successivi. Nel caso in cui si siano pagati canoni con competenza futura si rileverà un risconto attivo; se invece non sono stati registrati canoni di competenza sarà necessario rilevare un rateo.
4) Leasing: definizione
Nonostante il leasing sia una tipologia contrattuale molto comune, non è presente nel codice civile, perché è un contratto c.d “atipico”. Tuttavia, si può fare riferimento ai seguenti articoli del codice civile:
- art. 1571: la locazione è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato periodo di tempo, verso un determinato corrispettivo.
- art. 2427, numero 22: un'operazione di locazione si qualifica come locazione finanziaria quando trasferisce al locatario la parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni locati.
Per completezza si riporta quindi la definizione che ne da Assilea- Associazione Italiana Leasing che definisce il contratto di leasing finanziario come “l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (locatore) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di un bene acquistato o fatto costruire dal locatore da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del Cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare il bene ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il suo utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili.”