Alle cessioni di latte, bovini e suini effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2016 da parte dei produttori agricoli in regime speciale IVA, si applicano le nuove percentuali di compensazione fissate dal Decreto interministeriale 26.01.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17.02.2016.
Le percentuali di compensazione si applicano all'ammontare imponibile delle operazioni stesse per determinare la detrazione forfetizzata dell’IVA a credito.
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1) Agricoltura e regime speciale IVA: cosa sono le percentuali di compensazione
Secondo quanto stabilito dall'art. 34, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, per i produttori agricoli in regime IVA speciale:
- le cessioni di prodotti agricoli ed ittici compresi nella Tabella A, parte I, allegata al decreto stesso sono soggette ad IVA con le aliquote ordinarie;
- la detrazione dell’IVA a credito è forfetizzata in misura pari all’importo derivante dall’applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione individuate con un apposito Decreto.
Le percentuali di compensazione assumono rilevanza come aliquote IVA, invece, con riferimento a:
- i conferimenti di prodotti alle cooperative e consorzi di cui al D.Lgs. n. 228/2001, alle associazioni e loro unioni in regime speciale IVA;
- le cessioni effettuate da parte di produttori agricoli esonerati (volume d’affari anno precedente non superiore a € 7.000 costituito per almeno 2/3 dalle cessioni di prodotti di cui alla citata Tabella A, parte I), per le quali l’acquirente emette la relativa “autofattura”.
2) Agricoltura: le nuove percentuali di compensazione dal 2016
Di recente, a modificare le percentuali di compensazioni è intervenuto il D.M. 26.01.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17.02.2016. Il decreto dà di fatto attuazione a quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015, art. 1, comma 908), la quale ha stabilito che un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016, doveva innalzare:
- “a regime”, le percentuali di compensazione applicabili ad alcuni prodotti del settore lattiero – caseario, in misura non superiore al 10%;
- limitatamente al 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi di specie bovina e suina, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all’8%.
In attuazione di tale previsione, il D.M. 26.01.2016 ha stabilito che le seguenti nuove percentuali di compensazione:
Prodotti agricoli Tabella A, parte I, D.P.R. n. 633/1972 |
Percentuale di compensazione |
|
Vecchia |
Nuova |
|
|
8,80% |
10% a regime dal 2016 |
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7,00% |
7,65% per il 2016 |
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7,30% |
7,95% per il 2016 |
Con particolare riguardo ai prodotti agricoli per i quali la percentuale di compensazione passa dall’8,80% al 10%, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 19/E/2016, ha chiarito che tale innalzamento consente di azzerare l’IVA dovuta. In precedenza, infatti, la percentuale di compensazione dell’8,8% a fronte di un’aliquota IVA del 10% applicabile alle relative cessioni, comportava l’obbligo a carico dei produttori agricoli di versamento di un’imposta pari all’1,2% (= 10% - 8,8%). Il previsto innalzamento della percentuale di compensazione consentirà, quindi, di ridurre l’IVA dovuta fino ad azzerarla.
Inoltre, per quanto riguarda gli “altri” prodotti di cui al n. 9) della Tabella A, parte I, per cui tale nuove percentuale è applicabile, ha precisato che il n. 9), facendo riferimento al latte fresco e alla crema di latte non concentrati né zuccherati, riguarda i prodotti della voce 04.01 della Tariffa doganale, comprendente anche lo yogurt, il kephir e gli altri prodotti (latte cagliato, siero di latte, latticello o latte battuto e altri tipi di latte fermentati o acidificati). In sostanza, “… l’indicazione «altri» deve ritenersi inclusiva di tutti gli altri prodotti di cui alla più analitica elencazione della voce doganale 04.01”.
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3) Agricoltura: decorrenza ed effetto delle nuove percentuali di compensazione
Le nuove percentuali di compensazione hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
La Circolare n. 19/E/2016 ha precisato che, a tale riguardo, rileva il momento di effettuazione dell’operazione, che è diverso a seconda della tipologia di operazione stessa. In sostanza, a fare da spartiacque tra l’applicazione delle vecchie percentuali di compensazione o di quelle nuove, è proprio il momento di effettuazione della cessione.
In particolare, per individuare le percentuali di compensazione applicabili, occorre considerare quanto segue:
- per i passaggi dei prodotti agricoli ed ittici compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972 da parte dei produttori agricoli soci, associati o partecipanti (che applicano il regime speciale IVA) alle cooperative o agli altri organismi associativi, il momento di effettuazione coincide con quello del pagamento del prezzo al produttore agricolo associato (ai sensi dell’articolo 34, comma 7, D.P.R. n. 633/1972, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4, delle stesso D.P.R, che disciplina l’anticipazione del momento impositivo attraverso l’emissione della fattura o il pagamento di acconti). Di conseguenza, anche per le consegne effettuate nel corso dell’anno 2015, ma con pagamento del prezzo dopo il 1° gennaio 2016, troveranno applicazione le nuove percentuali di compensazione in sede di liquidazione dell’imposta. In caso di adozione del regime speciale anche da parte dell’ente o organismo associativo, l’imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione in parola;
- per le cessioni degli stessi prodotti agricoli al di fuori dei suddetti passaggi alle cooperative o agli altri organismi associativi, il momento impositivo segue le regole generali dell’IVA ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972. Di conseguenza, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’operazione e quindi della misura dell’aliquote delle percentuali di compensazione applicabili, rileva il momento della consegna o spedizione dei beni, quando la fatturazione è immediata.
Nel caso di fatturazione differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, rileva il momento di emissione della fattura, atteso che l’imposta viene liquidata facendo riferimento al mese in cui la fattura viene emessa. Pertanto, nel caso di consegne effettuate nel mese di dicembre 2015 con fattura emessa nel successivo mese di gennaio 2016 (IVA da liquidare nel mese di gennaio, ovvero nel primo trimestre 2016), si applicheranno le nuove percentuali di compensazione.
Si fa osservare che il documento di prassi non fa alcun riferimento al fatto che il Decreto 26.01.2016 sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 17.02.2016, cioè successivamente al termine del 16 febbraio 2016 per il versamento dell’IVA relativa alla liquidazione di gennaio 2016. Ciò lascia intendere che, per l’Agenzia, dato che il Decreto era comunque già disponibile in bozza prima di tale data di scadenza, la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non inciderebbe sull’applicazione o meno delle nuove percentuali già nella liquidazione del mese di gennaio 2016. In sostanza, verrebbe confermato che, per quanto riguarda la scadenza già decorsa del 16.02.2016 per il versamento dell'IVA relativa al mese di gennaio 2016:
- i produttori agricoli che hanno effettuato il versamento tenendo già conto delle nuove percentuali di compensazione, anche se il decreto (già firmato) non era ancora stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, hanno effettuato una liquidazione Iva regolare e non si vedranno applicare sanzioni;
- i produttori agricoli che hanno effettuato il versamento tenendo conto delle "vecchie" percentuali di compensazione, recupereranno la differenza “a favore”, cioè il maggior versamento effettuato, in sede di dichiarazione annuale IVA, nel modello IVA 2017 (periodo d'imposta 2016).
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