HOME

/

LAVORO

/

INCENTIVI ASSUNZIONI E SGRAVI CONTRIBUTIVI 2024

/

SGRAVI ASSUNZIONI 2016 E PRECEDENZA NEI CONTRATTI A TERMINE

Sgravi assunzioni 2016 e precedenza nei contratti a termine

Per lo sgravio sulle assunzioni a tempo indeterminato va rispettato il diritto di precedenza se espresso per iscritto: Interpello 7/2016

Ascolta la versione audio dell'articolo

Confindustria ha avanzato interpello al Ministero del Lavoro (Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, alla Direzione generale degli Ammortizzatori sociali) sulla corretta interpretazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 81/2015 concernente l’esercizio del diritto di precedenza nell’ambito della disciplina del contratto a tempo determinato nonché dell’art. 1, comma 118, della L. 190/2014 in ordine all’esonero contributivo per 36 mesi nelle  assunzioni a tempo indeterminato  (" il lavoratore che ha prestato attività lavorativa, assunto con uno o più contratti a tempo determinato, presso una stessa azienda per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi") .   Ricordiamo che tale diritto deve essere espressamente richiamato nel contratto da cui risulta l’apposizione del termine. Il lavoratore può esercitare tale facoltà, a condizione che la manifesti per iscritto, entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ( ridotto a tre 3 mesi nel caso in cui il lavoratore sia parte di un contratto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionale).

La domanda di Confidustria era  la seguente : il datore di lavoro può fruire dell’esonero previsto dalla legge di Stabilità 2014 , parzialmente confermato per il 2015, ai fini dell’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro nell’ipotesi in cui un altro lavoratore cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell’assunzione stessa?

La risposta del Ministero del Lavoro   afferma che il diritto di precedenza viene esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, percio si deve ritenere che " in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro possa legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Ciò, evidentemente, sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso. Resta fermo, anche in relazione al godimento dell’esonero contributivo di cui alla legge n. 190/2014, il rispetto delle condizioni già previste all'art. 4, comma 12, L. n. 92/2012 e oggi contenute nell’art. 31 del D.Lgs. n. 150/2015, secondo quanto già chiarito dall’INPS con circ. n. 17 del 2015. Al riguardo, alla luce delle considerazioni suesposte e con specifico riferimento al diritto di precedenza previsto in favore dei lavoratori a tempo determinato, la condizione di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2015 trova quindi applicazione solo qualora il lavoratore abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi di tale diritto" .

In altre parole secondo il Ministero,  in mancanza  di prova scritta dell’espressa volontà del lavoratore, di usufruire del diritto di precedenza, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro in essere.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

D. Lgs. 81/2015, art. 24;

D. Lgs. 150/2015, art. 31;

L.  190/2014, art.1 comma, 118;

L. 92/2012, art. 1, comma 12

L'articolo continua dopo la pubblicità

tratto da  LA CIRCOLARE DEL LAVORO N. 7 del 19.2.2016 a cura dell'avv. R. Staiano. Vedi l'indice di tutti i contenuti.

Per restare aggiornato su tutte le novità in materia di lavoro SCOPRI LA  CONVENIENZA dell'abbonamento alla Circolare settimanale + Banca dati dei documenti ufficiali

Allegato

Interpello lavoro 7-2016 Sgravio e diritto di precedenza
La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

INCENTIVI ASSUNZIONI E SGRAVI CONTRIBUTIVI 2024 · 21/11/2024 Sgravi contratti solidarietà 2023: elenco beneficiari e istruzioni

Dall'INPS primo elenco e istruzioni Uniemens per il recupero degli sgravi contributivi per contratti di solidarietà stipulati entro il 30 11 2023. Conguagli entro il 16.2.2025

Sgravi contratti solidarietà 2023: elenco beneficiari e istruzioni

Dall'INPS primo elenco e istruzioni Uniemens per il recupero degli sgravi contributivi per contratti di solidarietà stipulati entro il 30 11 2023. Conguagli entro il 16.2.2025

Maxi  deduzione assunzioni: riconferma  fino al 2028

La maxi deduzione IRES /IRPEF per nuove assunzioni confermata per un triennio nella bozza della legge di bilancio. Sintesi delle regole

ETS, incentivo  assunzione disabili scade oggi

Scade il 31.10 il termine per inviare le domande di incentivo per assunzioni di disabili under 35. Inps chiarisce i dettagli sul pagamento

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.