Con il DLgs.139/2015, di attuazione della Direttiva UE in materia di bilancio, sono state “aggiornate” le informazioni da riportare nella Nota integrativa. Tra le principali novità, applicabili agli esercizi aventi inizio a partire dal 01/01/2016, si segnala quanto segue:
- non è più richiesta l’indicazione dei costi di ricerca e pubblicità;
- per i ratei e risconti l'indicazione è sempre obbligatoria, a prescindere dal relativo ammontare;
- la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche va sempre indicata anche se non “significativa”;
- eliminata la macro-classe E) del conto economico relativa proventi/oneri straordinari, è introdotto l’obbligo di riportare le informazioni relative a importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali;
- oltre all’ammontare dei compensi di amministratori e sindaci vanno ora indicate anche eventuali anticipazioni e crediti concessi agli stessi, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.
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1) Le novità introdotte dal D.Lgs.139/2015
Come noto, il D.Lgs.139/2015, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE in materia di bilancio d’esercizio, oltre ad apportare modifiche agli schemi del bilancio d’esercizio ordinario e ed abbreviato:
- modifica il contenuto della Nota integrativa (art. 2427, c.c.);
- introduce una struttura “semplificata” del bilancio di esercizio per le cd. “micro-imprese” (nuovo art.2435-ter, c.c.).
Il quadro disegnato dal DLgs.139/2015 prevede, quindi, 3 tipologie di bilancio:
- Bilancio ordinario: formato da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, con relazione sulla gestione;
- Bilancio abbreviato: formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con esonero del rendiconto finanziario e possibilità di non redigere la relazione sulla gestione;
- Bilancio micro-imprese: riprende la struttura del bilancio “abbreviato” ma se ne differenzia per la possibilità di non redigere la nota integrativa.
Secondo l’art.12 del Decreto in esame le nuove disposizioni: “… entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data”. Pertanto, per i soggetti con esercizio “solare” le stesse sono applicabili dal bilancio dell’ esercizio 2016.
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2) Bilancio ordinario: novità della Nota integrativa
Si riportano le novità più significative apportate alla Nota Integrativa.
- COSTI RICERCA E PUBBLICITA’
non sono più compresi tra gli elementi da indicare i costi di ricerca e pubblicità - RATEI E RISCONTI
per i ratei ed i risconti e la voce “altri fondi” dello Stato patrimoniale, l'indicazione è sempre obbligatoria, a prescindere dal relativo ammontare (quindi non più soltanto se quest'ultimo è “apprezzabile”) - GARANZIE
con l’eliminazione dei conti d’ordine, nella Nota integrativa vanno riportate le informazioni relative:- l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali con indicazione della natura e delle garanzie reali prestate;
- gli impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili;
- RICAVI /COSTI
la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche va sempre indicata anche se non “significativa”. - AMMINISTRATORI E SINDACI
oltre all’ammontare dei compensi di amministratori e sindaci occorre riportare anche i crediti e le anticipazioni concesse ad amministratori e sindaci, con l'indicazione del tasso di interesse, delle principali condizioni e degli importi eventualmente rimborsati, cancellati oppure oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo, precisando il totale per ciascuna categoria. - OPZIONI
oltre alle obbligazioni vanno indicati anche warrants ed opzioni - AVVIAMENTO
con il novellato n. 6) dell’art. 2426, c. 1 c.c. nella Nota integrativa va fornita “una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento”. - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
con l’eliminazione della macro-classe E) del conto economico relativa i proventi e gli oneri straordinari, è introdotto l’obbligo di riportare le informazioni relative all’importo e alla natura dei singoli elementi di ricavo /costo di entità o incidenza eccezionali - PARTI CORRELATE
le operazioni con le parti correlate vanno esposte a prescindere dalla loro rilevanza - ULTERIORI INDICAZIONI
Nell’ambito della nota integrativa vanno riportati anche:- la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
- nome e sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato
- la proposta di destinazione degli utili o di copertura perdite
- informazioni aggiuntive relative gli strumenti finanziari derivati
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