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NOTA INTEGRATIVA: LE NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 2016

Nota Integrativa: le nuove regole in vigore dal 2016

Con il DLgs.139/2015, di attuazione della Direttiva UE in materia di bilancio, sono state “aggiornate” le informazioni da riportare nella Nota integrativa

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Con il DLgs.139/2015, di attuazione della Direttiva UE in materia di bilancio, sono state “aggiornate” le informazioni da riportare nella Nota integrativa. Tra le principali novità, applicabili agli esercizi aventi inizio a partire dal 01/01/2016, si segnala quanto segue:

  • non è più richiesta l’indicazione dei costi di ricerca e pubblicità;
  • per i ratei e risconti l'indicazione è sempre obbligatoria, a prescindere dal relativo ammontare;
  • la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche va sempre indicata anche se non “significativa”;
  • eliminata la macro-classe E) del conto economico relativa proventi/oneri straordinari, è introdotto l’obbligo di riportare le informazioni relative a importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali;
  • oltre all’ammontare dei compensi di amministratori e sindaci vanno ora indicate anche eventuali anticipazioni e crediti concessi agli stessi, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

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Scarica il testo completo della Circolare del Giorno "Nota Integrativa: le nuove regole in vigore dal 2016"

Per approfondire le novità del bilancio dal 1° gennaio 2016 scarica Il nuovo Bilancio d'esercizio (eBook 2016) - Come è cambiato il Bilancio d'esercizio a seguito delle modifiche introdotte dal dlgs 139/2015, ebook di 154 pagine.

1) Le novità introdotte dal D.Lgs.139/2015

Come noto, il D.Lgs.139/2015, attuativo della Direttiva n. 2013/34/UE in materia di bilancio d’esercizio, oltre ad apportare modifiche agli schemi del bilancio d’esercizio ordinario e ed abbreviato:

  • modifica il contenuto della Nota integrativa (art. 2427, c.c.);
  • introduce una struttura “semplificata” del bilancio di esercizio per le cd. “micro-imprese” (nuovo art.2435-ter, c.c.).

Il quadro disegnato dal DLgs.139/2015 prevede, quindi, 3 tipologie di bilancio:

  • Bilancio ordinario: formato da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa, con relazione sulla gestione;
  • Bilancio abbreviato: formato da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, con esonero del rendiconto finanziario e possibilità di non redigere la relazione sulla gestione;
  • Bilancio micro-imprese: riprende la struttura del bilancio “abbreviato” ma se ne differenzia per la possibilità di non redigere la nota integrativa.

Secondo l’art.12 del Decreto in esame le nuove disposizioni: “… entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data”. Pertanto, per i soggetti con esercizio “solare” le stesse sono applicabili dal bilancio dell’ esercizio 2016.

2) Bilancio ordinario: novità della Nota integrativa

Si riportano le novità più significative apportate alla Nota Integrativa.

  • COSTI RICERCA E PUBBLICITA’
    non sono più compresi tra gli elementi da indicare i costi di ricerca e pubblicità
  • RATEI E RISCONTI
    per i ratei ed i risconti e la voce “altri fondi” dello Stato patrimoniale, l'indicazione è sempre obbligatoria, a prescindere dal relativo ammontare (quindi non più soltanto se quest'ultimo è “apprezzabile”)
  • GARANZIE
    con l’eliminazione dei conti d’ordine, nella Nota integrativa vanno riportate le informazioni relative:
    • l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali con indicazione della natura e delle garanzie reali prestate;
    • gli impegni in materia di trattamento di quiescenza e simili;
  • RICAVI /COSTI
    la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche va sempre indicata anche se non “significativa”.
  • AMMINISTRATORI E SINDACI
    oltre all’ammontare dei compensi di amministratori e sindaci occorre riportare anche i crediti e le anticipazioni concesse ad amministratori e sindaci, con l'indicazione del tasso di interesse, delle principali condizioni e degli importi eventualmente rimborsati, cancellati oppure oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo, precisando il totale per ciascuna categoria.
  • OPZIONI
    oltre alle obbligazioni vanno indicati anche warrants ed opzioni
  • AVVIAMENTO
    con il novellato n. 6) dell’art. 2426, c. 1 c.c. nella Nota integrativa va fornita “una spiegazione del periodo di ammortamento dell’avviamento”.
  • PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
    con l’eliminazione della macro-classe E) del conto economico relativa i proventi e gli oneri straordinari, è introdotto l’obbligo di riportare le informazioni relative all’importo e alla natura dei singoli elementi di ricavo /costo di entità o incidenza eccezionali
  • PARTI CORRELATE
    le operazioni con le parti correlate vanno esposte a prescindere dalla loro rilevanza
  • ULTERIORI INDICAZIONI
    Nell’ambito della nota integrativa vanno riportati anche:
    • la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
    • nome e sede dell'impresa che redige il bilancio consolidato
    • la proposta di destinazione degli utili o di copertura perdite
    • informazioni aggiuntive relative gli strumenti finanziari derivati
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