Con la pubblicazione in G.U. della “Legge Europea 2014” (L.115/2015), a decorrere dal 18/08/2015, è modificata la disciplina IVA relativa agli scambi intracomunitari di beni; in particolare, si modifica la formulazione degli artt. 38 e 41 del DL 331/93 in tema di trasferimenti di beni tra l’Italia e gli altri Stati UE per l’effettuazione di perizie, operazioni di perfezionamento o manipolazioni usuali.
Le modifiche in esame si sono rese necessarie al fine di garantire:
- la chiusura della procedura di infrazione attivata dall’UE;
- la conformità dell’ordinamento nazionale all’art.17, paragrafo 2, lett. f) della dir.2006/112/CE; infatti la Corte di Giustizia UE (sent. 6/03/2014, cause C-606/12 e 607/12) ha riconosciuto “non conforme” la normativa italiana alla direttiva 2006/112/CE secondo cui: “Non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro la spedizione o il trasporto di un bene ai fini [della] prestazione di un servizio resa al soggetto passivo ed avente per oggetto lavori riguardanti il bene, materialmente eseguiti nel territorio dello Stato membro d’arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il bene, una volta terminati i lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato”.
In particolare, secondo la Corte UE, la normativa italiana era illegittima in quanto la natura intracomunitaria del trasferimento deve ritenersi esclusa, alla luce della Dir. n.2006/112/CE, solo quando il bene sia rispedito nello Stato UE di “origine”. Ne consegue che, il soggetto passivo che ha richiesto la perizia o la lavorazione deve aprire partita Iva nel Paese UE in cui viene eseguita la prestazione, in quanto il trasferimento del bene dà luogo a:
- una cessione intra-UE nel Paese di partenza, non imponibile Iva;
- a un acquisto intra-UE nel Paese di arrivo, imponibile Iva.
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1) Operazioni non aventi natura intracomunitaria
Come noto, non danno luogo ad un “trasferimento a destinazione di un altro Stato membro” ed, in quanto tali, sono escluse dal regime di tassazione proprio degli scambi intra-UE, le movimentazioni di beni finalizzate all’esecuzione di una prestazione. Si tratta, in particolare:
- BENI OGGETTO DI PERIZIA O DI LAVORAZIONI
della prestazione, resa al soggetto passivo, avente per oggetto l’esecuzione di una perizia o lavori riguardanti il bene: - materialmente eseguiti nel territorio dello Stato UE di arrivo della spedizione o del trasporto del bene; - che, al termine della perizia/lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato UE dal quale era spedito/trasportato. - BENI INTRODOTTI IN VIA TEMPORANEA PER ESEGUIRE PRESTAZIONI
della “temporanea” utilizzazione del bene, nel territorio dello Stato UE d’arrivo della spedizione o del trasporto, ai fini di prestazioni di servizi fornite dal soggetto passivo stabilito nello Stato UE di partenza della spedizione o trasporto del bene. - “TEMPORANEA” ESENZIONE DA DAZI DOGANALI
della “temporanea” utilizzazione del bene, per una durata non superiore a 24 mesi, nel territorio di altro Stato UE all’interno del quale l’importazione del bene in provenienza da un Paese terzo ai fini dell’utilizzazione temporanea fruirebbe del regime di temporanea esenzione dai dazi all’importazione.
2) Movimentazione di beni in lavorazione: novità della legge europea
BENI TRASFERITI IN ITALIA PER LAVORAZIONE
Secondo il “nuovo” art. 38 comma 5 lett. a) del DL 331/93, non sono assimilate ad acquisti intra-UE:
- le movimentazioni di beni da un altro Stato UE verso l'Italia
- qualora i beni, a seguito di perizia, lavorazione o manipolazioni usuali
- siano rispediti nello stesso Stato membro di “origine”.
Per le norme previgenti, l'agevolazione era riconosciuta anche ai beni che, dopo la lavorazione, venivano movimentati verso un altro Stato Ue o extra-Ue.
Prima dell’approvazione della legge europea, l’art. 38 DL 331/93 individuava alcune fattispecie non riconducibili agli acquisti intra-UE; in particolare, non costituiva operazione “assimilata” all’acquisto intra-UE (soggetta a IVA in Italia):
- l’introduzione in Italia, per conto di un soggetto UE
- di beni oggetto di perizie/ perfezionamento/ manipolazioni usuali
- successivamente restituiti al committente nello Stato di provenienza, o per suo conto in un altro Stato UE o fuori dall’UE. In pratica, il regime “sospensivo” veniva riconosciuto anche ai beni che, dopo la lavorazione in Italia, erano inviati in uno Stato membro diverso da quello da cui i beni erano stati originariamente spediti.
Con la “Legge Europea 2014”, al fine di allineare la normativa nazionale a quella comunitaria, è stata modificato l’ art. 38 co. 5 lett. a) del DL 331/93. In particolare, è stato ora previsto che non costituisce acquisto intra-UE (imponibile in Italia): l’introduzione in Italia di beni oggetto di perizie/operazioni di perfezionamento/manipolazioni usuali successivamente trasportati o spediti al committente nello Stato UE di provenienza. Pertanto, nel caso in cui l’impresa italiana operi come terzista, la stessa deve applicare il regime Iva previsto per le lavorazioni relative a beni mobili, in quanto – nei rapporti con il committente stabilito in altro Paese UE -– effettua un’operazione non soggetta ad Iva art. 7-ter, DPR633/72.
In virtù della nuova disciplina, il soggetto passivo italiano che si trovi a inviare beni in lavorazione in un altro Stato della Ue, senza che gli stessi facciano rientro in Italia, non potrà beneficiare del regime IVA sospensivo e dovrà considerare l’operazione un trasferimento di beni a se stesso (previa identificazione nell’altro Stato membro di destinazione), non imponibile IVA, con effetti positivi sia ai fini dell’acquisizione della qualifica di esportatore abituale, sia per la determinazione dell’ammontare del plafond.
Esempio n.1
Una società francese invia in Italia dei beni per essere ivi lavorati. Al termine dell’operazione il prestatore restituisce i beni al committente consegnando gli stessi in Francia. In tal caso, l’invio dei beni in Italia non è assimilabile ad un acquisto intra-UE. Il prestatore italiano deve:
- annotare i beni ricevuti nel registro dei beni in lavorazione (art. 50, DL 331/93)
- fatturare il servizio senza IVA (art. 7-ter, DPR 633/72)
- presentare il mod. Intra servizi (se mensile presenta anche i modelli Intra beni).