Le caratteristiche principali della “società benefit” sono quelle di avere come scopo il conseguimento di utili (quindi una società lucrativa) in maniera sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti (pubblici e privati) ed associazioni ed altri portatori di interesse.
Nessuna agevolazione fiscale ma la possibilità di mettere nella propria denominazione la sigla SB segno di trasparenza e di sensibilità nei confronti della comunità e dell'ambiente, quindi una marchio di qualità.
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1) Vediamo le caratteristiche delle società benefit
I commi da 376 a 384 dell’art. 1° (ed unico) della Legge n° 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) hanno introdotto nel nostro ordinamento un istituto simile all’impresa sociale, vale a dire la “società benefit” che ha la caratteristica di perseguire, nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili fra i soci (quindi allo scopo di lucro, così come definito dall’art. 2247 del Codice Civile), una o più finalità di beneficio comune e di operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti (pubblici e privati, riteniamo) ed associazioni ed altri portatori di interesse (comma 376 della Legge 208/2015).
Questi soggetti sono i c.d. “stakeholders”, e fra gli “altri portatori di interesse” (nei confronti dell’attività economica dell’impresa) rientrano anche i c.d. “stakeholder forti”, vale a dire clienti, fornitori, soci, azionisti, banche ed altri finanziatori, dipendenti (come confermato dalla lettera b del comma 378 che esamineremo tra poco), mentre quelli espressamente citati dalla norma sono i c.d. “stakeholder deboli” (secondo la distinzione di R. E. Freeman in “Stakeholder management” del 2013, ma la definizione di “stakeholder”, che significa, in italiano, “portatore di interesse” fu elaborata da questo autore sin dai primi anni sessanta del novecento). E’ chiaro che la società benefit è quella orientata a realizzare dei vantaggi sensibili anche per gli stakeholder deboli dato che lo scopo di lucro o mutualistico (dato che, come vedremo, la società benefit può essere anche una cooperativa) di essa garantisce il perseguimento degli interessi degli stakeholder forti.
Perseguendo anche lo scopo di lucro, la società benefit non può assumere né la qualifica di impresa sociale, né quella di ONLUS – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale che presuppongono la totale assenza di esso (a meno che, per quanto riguarda la qualifica di ONLUS, la società benefit non sia una società cooperativa, sia a mutualità prevalente che non prevalente, che può assumere tale qualifica). Da ciò deriva che essa fa parte del settore “profit” (vale a dire a scopo di lucro) dell’economia e della società e non di quello “non profit” (cioè senza scopo di lucro), ma ha una particolare sensibilità ed un forte legame per e con quest’ultimo.
Le finalità di beneficio comune perseguite dalla società benefit devono essere specificamente indicate nell’oggetto sociale della società riportato nello statuto e/o nell’atto costitutivo di essa. Ovviamente, se la società è già esistente, essa deve modificare l’atto costitutivo e/o lo statuto e tali modifiche vanno depositate, iscritte e pubblicate nel Registro delle Imprese secondo quanto previsto dagli artt. 2252, 2300 e 2436 c.c. per i vari tipi di società. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, l’espressione “Società benefit” o l’acronimo “SB” ed utilizzarli nella denominazione dei titoli emessi (per esempio, azioni od obbligazioni), nella documentazione e nelle comunicazioni verso i soci, i dipendenti e i terzi (comma 379).
Le finalità di beneficio comune sono perseguite dalla società benefit mediante una gestione volta al bilanciamento degli interessi dei soci e degli altri stakeholder (“portatori di interesse”) forti con quelli degli altri soggetti sui quali l’attività della società può avere un impatto, cioè gli stakeholder deboli indicati dal comma 376 e citati in precedenza, conformemente a quanto previsto dallo statuto in termini di obbiettivi e di modalità di azione.
Essa può avere la forma giuridica di qualsiasi tipo di società prevista nei Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile, la cui disciplina continua ad applicarsi, quindi sia di società persone che di capitali (comprese le Srl semplificate e quelle unipersonali) o cooperative (comma 377). Dato questo rinvio ai titoli citati del Codice Civile, restano escluse dalla possibilità di essere società benefit le società consortili (art. 2615-ter c.c.), le società di mutuo soccorso (Legge n° 3818 del 1886) e le società cooperative sociali (Legge n° 381 del 1991), anche se a queste ultime si applica, per quanto non previsto dalle norme speciali, la disciplina generale delle società cooperative a mutualità prevalente, contenuta nel Titolo VI del Libro V del Codice Civile, che possono avere la qualifica di società benefit.
Inoltre, la società benefit, salvo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società, deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni ed i compiti relativi al perseguimento delle finalità di beneficio comune. L’inosservanza degli obblighi di gestione esposti in questo e nel precedente capoverso può costituire inadempimento degli obblighi imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto che comportano l’applicazione delle norme previste dal Codice Civile in tema di responsabilità degli amministratori per ciascun tipo di società (in primo luogo, la possibilità di essere soggetti all’azione di responsabilità) (commi 380 e 381).
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2) Vediamo il significato dei nuovi termini utilizzati per le società benefit
Nella disciplina della società benefit si intende per:
“beneficio comune” il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica della società benefit, di uno o più effetti positivi o della riduzione di effetti negativi (per esempio, quelli relativi all’inquinamento) su una o più delle categorie di stakeholder (quelli c.d. “deboli”) indicati nel comma 376 (persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti pubblici e privati ed associazioni ed altri portatori di interesse);
“altri portatori di interesse”: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività economica esercitata dalla società benefit, come i dipendenti e i loro sindacati, i clienti, i fornitori, i finanziatori, i creditori (i c.d. “stakeholder forti”), la pubblica amministrazione e la società civile (i c.d. “stakeholder deboli”);
“standard di valutazione esterno”: le modalità e i criteri di cui all’Allegato 4 della Legge 208/2015 che devono essere obbligatoriamente utilizzati per la valutazione dell’impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;
“aree di valutazione”: gli ambiti settoriali, identificati dall’Allegato 5 della Legge 208/2015, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell’attività di beneficio comune (comma 378).
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