L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il modello per la Certificazione Unica 2016, che i sostituiti di imposta sono tenuti a utilizzare per attestare i redditi di lavoro dipendente, assimilato, autonomo e diversi, corrisposti nel 2015.
Quest’anno il modello CU è scisso in due parti:
Modello CU sintetico (versione semplificata della certificazione) da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, assimilato o autonomo) entro il 29 febbraio 2016;
Modello CU ordinario (versione implementata della certificazione) da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016.
Fra le informazioni richieste vi è l’indicazione del codice fiscale del coniuge anche nell’ipotesi in cui lo stesso non risulti a carico.
Poiché questo dato non è noto al datore di lavoro, sostituto d’imposta, in quanto fino ad oggi, non serviva, gli stessi dovranno attivarsi per reperirlo, sia per i lavoratori in forza che per quelli cessati, entro i termini di invio della CU ordinaria, quindi entro il 7 marzo prossimo.
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1) Cosa indicare nella certificazione Unica 2016
Il nuovo modello CU 2016 che il datore di lavoro, sostituto d’imposta, è tenuto a utilizzare serve per certificare:
- i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati (borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative, compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione delle società);
- i redditi di lavoro autonomo, dei professionisti, i redditi diversi, le provvigioni che, già dallo scorso anno, non possono più essere certificate in “forma libera”.
La finalità della certificazione unica è quella di inviare al domicilio dei contribuenti il modello 730 precompilato attraverso il prelievo dei dati appunto dal modello CU che l’Agenzia delle Entrate riceve dal sostituto d’imposta il quale è tenuto a certificare, oltre ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche i redditi di lavoro autonomo e dei professionisti.
Pertanto, se un contribuente ha percepito, nel corso dell’anno, più redditi, ad esempio, di lavoro dipendente e per prestazioni occasionali o collaborazioni, riceverà via internet, un modello 730 che comprenderà tutti i redditi percepiti, il totale delle ritenute fiscali subite e delle detrazioni applicate.
Qualora il modello 730 ricevuto dall’Agenzia delle Entrate risultasse incompleto, potrà essere corretto o integrato dal contribuente.
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2) Quest’anno il sostituto d’imposta dovrà predisporre due certificazioni
Modello CU sintetico: da consegnare ai dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori autonomi entro il 28 febbraio 2016.
Detta certificazione deve essere compilata per ogni percettore di redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta o di acconto. Inoltre sono tenuti coloro i quali nell’anno 2015 hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e/o i premi assicurativi dovuti all’INAIL.
Modello CU ordinario: da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016.
Detta certificazione, di nuova istituzione, prevede una serie di informazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nel modello CU sintetico da consegnare ai lavoratori, informazioni utili all’Agenzia delle Entrate sia per il 730 precompilato, sia per effettuare i controlli d’ufficio e gli accertamenti con largo anticipo rispetto al passato.
Il modello CU ordinario si suddivide in due parti:
1- “Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale” nella quale sono previste sezioni per:
- l’assistenza fiscale (del dichiarante, se sospesa, del coniuge);
- la previdenza complementare (per l’identificazione, attraverso il codice fiscale, del Fondo di previdenza al quale sono stati versati i contributi);
- i casi particolari di operazioni straordinarie (per l’individuazione del sostituto estinto e l’individuazione delle operazioni con passaggio dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del sostituto cedente);
- i casi particolari di operazioni societarie (per l’individuazione del sostituto d’imposta estinto che ha effettuato le operazioni di conguaglio con prosecuzione dell’attività da parte di altro sostituto o per l’individuazione delle operazioni con passaggio dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro e senza estinzione del soggetto cedente);
- il trattamento di fine rapporto e altre indennità soggette a tassazione separata;
- i dati previdenziali e assistenziali.
.2° “Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” nella quale sono previste sezioni per:
- i dati previdenziali (per l’individuazione attraverso il codice dell’ente previdenziale: 1. ENPAB, 2 ENPAM, 3 ENPAP, 4 ENPAPI, 5 ENPAV, 6 INPGI);
- i casi particolari di operazioni societarie (per l’individuazione del sostituto d’imposta estinto e con la prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto);
- somme liquidate a seguito di pignoramento verso terzi;
- somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.
Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista una sanzione di 100 euro. La sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata o rettificata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, mentre se trasmessa entro 60 giorni dal termine previsto, la sanzione è ridotta a un terzo (33,33 euro).
Quest’anno nella sezione “dati relativi al coniuge e ai familiari a carico” della Certificazione lavoro dipendente e assimilati” è prevista l’indicazione del codice fiscale del coniuge anche nell’ipotesi in cui lo stesso non risulti a carico.
Poiché questo dato non è presente nelle precedenti comunicazioni, è necessario che chi predispone le certificazioni lo reperisca nel più breve tempo possibile in quanto deve essere indicato nella certificazione dei Lavoratori dipendenti e assimilati da spedire entro il 7 marzo prossimo
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