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CERTIFICAZIONE UNICA 2016

Certificazione Unica 2016

Invio telematico della certificazione unica entro il 7 marzo e caccia al codice fiscale del coniuge da indicare nel modello di certificazione 2016

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito il modello per la Certificazione Unica 2016, che i sostituiti di imposta sono tenuti a utilizzare per attestare i redditi di lavoro dipendente, assimilato, autonomo e diversi, corrisposti nel 2015.

Quest’anno il modello CU è scisso in due parti:

         Modello CU sintetico (versione semplificata della certificazione) da consegnare al percipiente (lavoratore dipendente, assimilato o autonomo) entro il 29 febbraio 2016;

         Modello CU ordinario (versione implementata della certificazione) da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2016.

Fra le informazioni richieste vi è l’indicazione del codice fiscale del coniuge anche nell’ipotesi in cui lo stesso non risulti a carico.

Poiché questo dato non è noto al datore di lavoro, sostituto d’imposta, in quanto  fino ad oggi, non serviva, gli stessi dovranno attivarsi per reperirlo, sia per i lavoratori in forza che per quelli cessati,  entro i termini di invio della CU ordinaria, quindi entro il 7 marzo prossimo.

1) Cosa indicare nella certificazione Unica 2016

Il nuovo  modello CU 2016  che il datore di lavoro, sostituto d’imposta, è tenuto a utilizzare serve per certificare:

  • i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati (borse di studio, collaborazioni coordinate e continuative, compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione delle società); 
  • i redditi di lavoro autonomo, dei professionisti, i redditi diversi, le provvigioni che,  già dallo scorso anno, non possono più essere certificate in “forma libera”.

La finalità della certificazione unica è quella di  inviare al domicilio dei contribuenti  il  modello 730 precompilato attraverso il prelievo dei dati appunto dal modello CU  che l’Agenzia delle Entrate riceve dal sostituto d’imposta il quale è tenuto a certificare, oltre ai redditi di lavoro dipendente e assimilati,  anche i redditi  di lavoro autonomo e dei professionisti.

Pertanto, se un contribuente ha percepito, nel corso dell’anno, più redditi, ad esempio, di lavoro dipendente e per prestazioni occasionali o collaborazioni, riceverà via internet, un modello 730 che comprenderà  tutti i redditi percepiti, il totale delle ritenute fiscali subite e delle detrazioni applicate.

Qualora il modello 730 ricevuto dall’Agenzia delle Entrate  risultasse incompleto,  potrà essere corretto o integrato dal contribuente.

2) Quest’anno il sostituto d’imposta dovrà predisporre due certificazioni

Modello CU sintetico:  da consegnare ai dipendenti, equiparati e assimilati, nonché ai lavoratori autonomi entro il 28 febbraio 2016.

Detta certificazione deve essere compilata per ogni percettore di redditi soggetti a ritenuta a titolo di imposta o di acconto. Inoltre sono tenuti coloro i quali nell’anno 2015 hanno l’obbligo di certificare ai lavoratori i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS e/o i premi assicurativi dovuti all’INAIL.   

Modello CU ordinario: da  trasmettere all’Agenzia delle Entrate  entro il 7 marzo 2016.

Detta certificazione, di nuova istituzione,  prevede una serie di informazioni aggiuntive rispetto a quelle riportate nel  modello CU sintetico da consegnare ai lavoratori, informazioni utili all’Agenzia delle Entrate sia per il 730 precompilato, sia per effettuare i controlli d’ufficio e gli accertamenti con largo anticipo rispetto al passato.

Il modello CU ordinario si suddivide in due parti:

1-  “Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale”  nella quale sono previste sezioni per:

  • l’assistenza fiscale (del dichiarante, se sospesa, del coniuge);
  • la previdenza complementare (per l’identificazione, attraverso il codice fiscale, del Fondo di previdenza al quale sono stati versati i contributi);
  • i casi particolari di operazioni straordinarie (per l’individuazione del sostituto  estinto e l’individuazione delle operazioni con passaggio dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro  e senza estinzione del sostituto cedente);
  • i casi particolari di operazioni societarie (per l’individuazione del sostituto d’imposta estinto che ha effettuato le operazioni di conguaglio  con prosecuzione dell’attività da parte di altro sostituto o  per l’individuazione delle operazioni con passaggio dipendenti senza interruzione del rapporto di lavoro  e senza estinzione del soggetto cedente);
  • il trattamento di fine rapporto  e altre indennità soggette a tassazione separata;
  • i dati previdenziali e assistenziali.

.2° “Certificazione lavoro  autonomo, provvigioni e redditi diversi” nella quale sono previste sezioni per:

  • i dati previdenziali (per l’individuazione attraverso il codice dell’ente previdenziale: 1. ENPAB, 2 ENPAM, 3 ENPAP, 4 ENPAPI, 5 ENPAV, 6 INPGI);
  • i casi particolari di operazioni societarie (per l’individuazione del sostituto d’imposta estinto e con la prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto);
  • somme liquidate a seguito di pignoramento verso terzi;
  • somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi.

Per ogni certificazione omessa,  tardiva o errata è prevista una sanzione di 100 euro. La sanzione non si applica se la trasmissione è effettuata o rettificata entro i 5 giorni successivi alla scadenza, mentre se trasmessa entro 60 giorni dal termine previsto, la sanzione è ridotta a un terzo (33,33 euro).

Quest’anno nella sezione “dati relativi al coniuge e ai  familiari a carico” della Certificazione lavoro dipendente  e assimilati”  è prevista l’indicazione del codice fiscale del coniuge anche nell’ipotesi in cui lo stesso non risulti a carico.

Poiché questo dato non è presente nelle precedenti comunicazioni, è necessario che chi predispone le certificazioni lo reperisca nel più breve tempo possibile in quanto deve essere indicato nella certificazione dei Lavoratori dipendenti e assimilati da spedire entro il 7 marzo prossimo

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Commenti

franco - 28/04/2016

ho dimenticato di inviare il i dati alla agenzia delle entrate il compenso del fiscalista come posso avviare ringrazio

rirene - 05/03/2016

sono un lavoratore autonomo e non ho dipendenti. pago solo i contributi previdenziali e l'inail per me stesso: devo fare la certificazione unica? per chi?

MICHELE - 23/02/2016

SALVE VORREI SAPERE ANCHE IO SE NEI DATI PREVIDENZIALI DELLA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI VANNO INSERITI ANCHE GLI IMPORTI TRATTENUTI COME SOSTITUTO PER L'ENASARCO

STEFANO - 22/02/2016

NEI DATI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI, RELATIVI ALLA CERTIFICAZIONE DEL LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI VANNO INSERITI ANCHE QUELLI VERSATI ALL'ENASARCO?

andrea - 11/04/2016

avete inserito nella nuova sezione del quadro LA nei dati previdenziali anche l'Ensarco oppure no? Ho ricevuto diverse CU fatte da altri studi per agenti di cui elaboriamo i dati contabili e non sono stati inseriti questi dati ma solo l'importo della ritenuta. Cosa è giusto?

Giuseppe - 21/02/2016

L'indicazione del codice fiscale del coniuge è un dato che serve all'Agenzia delle Entrate per predisporre in tempo utile il modello 730/precompilato. Nelle istruzioni ministeriali l'inserimento di tale dato risulta non obbligatorio, infatti testualmente recita " .... i datori di lavoro possono.....". Tra l'altro la privacy non cozza con la possibilità da parte del Ministero di incrociare dati per evitare evasione o benefici di detrazioni non dovute. Si rammenta che la separazione legale è cosa diversa dal divorzio, infatti in questo ultimo caso nulla deve essere indicato.

sandra - 16/02/2016

Follia, incompetenza o poca conoscenza del mondo del lavoro? Viene applicata una sanzione in caso di mancata indicazione del codice del coniuge? I dati vengono raccolti all'inizio di ogni anno solare o all'atto dell'assunzione. Come possono chiedere un elemento che ha del retroattivo?

Giancarlo - 13/02/2016

Se ci fosse una legge che impone ad un dipendente di comunicare il proprio stato civile, sarei anche d'accordo. Ma se non chiedo detrazioni, non vedo perchè dovrei. Il genio che l'ha pensata non sa neppure cos'è una Certificazione Unica. E viene da ridere (o da piangere) a doverlo chiedere ai dipendenti cessati.

Giovanna - 12/02/2016

Cosa diavolo c'entra il coniuge col mio posto di lavoro? Parlano tanto di privacy e poi ci spiano in tutte le maniere. Questo è l'ennesimo abuso. Ci sarà sotto qualcosa di infido. Questo governo ha già rotto i marroni. Dovremmo iniziare ad opporci altrimenti andremo sempre più alla deriva!

Antonella - 12/02/2016

Se non glielo.comunico che succede ?

dawnraptor - 12/02/2016

Ma non abbiamo ancora capito che la privacy non esiste? Le leggi, che già sono assurde, si applicano solo a svantaggio dell'interessato, specie in campo fiscale.

peppe - 10/02/2016

Questi sono pazzi. è una chiara violazione della privacy!

andrea - 08/02/2016

....cioè devo comunicare dati personali di una terza persona che non ha nulla a che fare col mio rapporto di lavoro????? Alla faccia della Privacy!

grazia - 08/02/2016

ma va considerato coniuge anche in caso di separazione e non divorzio?

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