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L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO SBARCA NEL 730/2016

L’amministratore di condominio sbarca nel 730/2016

L’amministratore di condominio per comunicare le ristrutturazioni e gli acquisti dei beni e servizi puo’ utilizzare dal 2016 il quadro K del modello 730

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La scelta dell’amministratore di condominio di utilizzare il quadro K del modello 730/2016 o  il quadro AC del modello Unico Pf/2016 dipenderà dalla modalità di svolgimento dell’attività professionale di amministratore:abituale o occasionale.

L'opportunità di far transitare la comunicazione degli amministratori di condominio nel 730/2016,  dipende verosimilmente dalla posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate nel corso degli ultimi anni di considerare “condomini” anche quelle piccole realtà che fino ad ora non necessitavano di costituirsi in condominio.

Ci riferiamo alla presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate con la  Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, che intervenendo  in materia di detrazioni fiscali per recupero edilizio ha ritenuto necessario che per poter godere della detrazione fiscale, anche il piccolo condominio è tenuto a munirsi di un codice fiscale. Inoltre, le fatture relative ai lavori di ristrutturazione dovranno essere intestate a tale soggetto, invece che ai singoli condòmini.

Dal 2015 pertanto di è assistito alla costituzione di tanti piccoli condomini, il cui amministratore è spesso il proprietario dell’edificio o uno degli stessi condomini. Per tali “piccoli amministratori di condominio”  che magari per la propria posizione fiscale utilizzano il 730, non sarà quindi necessaria la compilazione del modello AC dell’Unico, ma potranno utilizzare il quadro K del modello 730/2016 di nuova istituzione.

1) Vediamo le novità del modello 730/K 2016

I dati da riportare nel quadro 730/K sono gli stessi che dovevano essere comunicati con il qudro AC dell’Unico e cioè :

  • i dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.
  • la comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori

Tale obbligo, precisano le istruzioni al modello 730/2016,  sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell’ambito di un condominio con non più di otto condomini (il condominio minimo)

Da quest’anno quindi gli amministratori possono:

  • se si avvalgono dell’assistenza fiscale presentare il quadro 730/K

oppure

  • scegliere di presentare il modello 730 e poi in maniera autonoma presentare il quadro AC del Modello Unico PF entro i termini previsti propri del modello utilizzato.

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2) La compilazione del quadro K del modello 730/2016 da parte dell'amministratore di condominio

La compilazione del quadro K deve quindi essere effettuata dagli amministratori di condominio negli edifici, in carica al 31 dicembre 2015 , per effettuare i seguenti adempimenti:

1) comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali, resasi necessaria dopo l’abrogazione dell’obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara.

In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente deve indicare nella dichiarazione dei redditi:

- i dati catastali identificativi dell’immobile;

- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

In relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell’anno 2015 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l’amministratore di condominio indica nel quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori;

2) comunicazione annuale all’Anagrafe Tributaria dell’importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell’anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori .

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomìni, super condomìni, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell’anno somme superiori a euro 258,23 annui a qualsiasi titolo.

Non devono essere comunicati i dati relativi:

- alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;

- agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultano, al lordo dell’IVA gravante  sull’acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;

- alle forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte. I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d’imposta che il condominio è obbligato a presentare per l’anno 2015.

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo “Mod. N.”,con un’unica numerazione progressiva.

Nei casi in cui l’amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, la comunicazione deve essere presentata utilizzando il quadro K che deve essere presentato unitamente al frontespizio del Mod. UNICO 2016 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest’ultimo modello.

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