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DICHIARAZIONE ANNUALE IVA 2017: ECCO LE NOVITÀ

Dichiarazione annuale Iva 2017: ecco le novità

Dichiarazione Iva annuale 2017: nuovi termini, dichiarazione integrativa, regimi opzionali, percentuale di compensazione agricola

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Quest'anno la dichiarazione IVA deve essere presentata entro il termine del 28 febbraio 2017 in quanto non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi. Tuttavia è stata mantenuta la possibilità di versare il saldo annuale IV entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte dovute con riferimento alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al termine di scadenza ordinario fissato al 16 marzo 2017.

Di seguito le principali novità del modello:

FRONTESPIZIO

Nel riquadro “Tipo di dichiarazione” è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” in quanto l'articolo 5 del DL 193/2016 collegato alla Legge di Stabilit ha previsto che il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore sia equiparato a quello previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a sfavore. Pertanto non è più necessario segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore.

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1) QUADRO VE

Nella sezione 1 è stato soppresso il rigo VE3, dove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7% , inoltre sono stati inseriti tre nuovi righi (VE5, VE6 e VE10) dove indicare le operazioni attive con percentuali di compensazione, rispettivamente

  • del 7,65 %,
  • del 7,95 %
  •  del 10 %.

Nella sezione 2 è stato inserito un nuovo rigo (VE21) dove indicare le operazioni attive con aliquota del 5 % . Conseguentemente i righi successivi della sezione 2 e della sezione 3 sono stati rinumerati.

Nella sezione 4 il campo 7 del rigo VE35 è stato ridenominato “Cessioni di prodotti elettronici” per l’esposizione specifica delle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unitàcentrali di elaborazione.

2) QUADRO VF

Nella sezione 1 è stato soppresso il rigo VF3, dove andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7 %, inoltre sono stati inseriti tre nuovi righi (VF3, VF6 e VF7) dove indicare le operazioni passive, rispettivamente,

  • con aliquota del 5 %
  • con percentuali di compensazione del 7,65%
  • con percentuali di compensazione del 7,95 %.

Conseguentemente i righi successivi della sezione 1 e della sezione 2 sono stati rinumerati.

Nella sezione 3-B è stato soppresso il rigo VF41, dove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7 %, inoltre sono stati inseriti tre nuovi righi (VF43, VF44 e VF48) dove indicare le operazioni attive con percentuali di compensazione, rispettivamente

  • del 7,65%
  • del 7,95 %
  • del 10 %.

Conseguentemente i righi successivi della sezione 3-B, della sezione 3-C e della sezione 4 sono stati rinumerati.

3) QUADRO VJ

Il rigo VJ16 è stato ridenominato Acquisti di prodotti elettronici per l’esposizione specifica degli acquisti di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione.

4) QUADRO VI

È stata soppressa la colonna 3 dei righi da VI1 a VI6, dove andava indicato, in assenza del numero di protocollo attribuito dall’Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica, il numero progressivo assegnato alla dichiarazione d’intento dall’esportatore abituale.

5) QUADRO VN

Il quadro, di nuova istituzione, è riservato ai soggetti che hanno presentato nel 2016 dichiarazioni integrative a favore oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento delle dichiarazioni integrative. Nel quadro va esposto l’anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa presentata e l’importo del credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante.

QUADRO VL

Nella sezione 2 è stato introdotto il rigo VL11 per indicare il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel 2016.

QUADRO VX

Nel rigo VX4 è stato inserito il nuovo campo 9 denominato “Interpello”. La compilazione è riservata ai soggetti che, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, hanno presentato preventivamente istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica.

QUADRO VO

Nella sezione 1, rigo VO11, è stata introdotta la casella 28, per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’IVA nello Stato comunitario (Repubblica di Croazia) di destinazione dei beni, esercitata dai contribuenti che effettuano cessioni intracomunitarie di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili.
Nella sezione 3, rigo VO33, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario dell’IVA, esercitata relativamente al 2015, da parte dei soggetti che si sono avvalsi per il 2016 del regime forfetario.
Nella stessa sezione, rigo VO34, è stata soppressa la casella “opzione”, in quanto non è più possibile dal 2016 aderire al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Inoltre, sono state introdotte tre nuove caselle:

  • la prima per comunicare l’opzione per il regime ordinario, a partire dal 2016, da parte dei soggetti che negli anni precedenti si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio;
  • la seconda per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario da parte dei soggetti che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, non si sono avvalsi di detto regime e accedono, dal 2016, al regime forfetario;
  • la terza per comunicare la revoca dell’opzione per l’adesione dal 2015 al regime di vantaggio da parte dei soggetti che accedono, dal 2016, al regime forfetario.

QUADRO VG

Il nuovo quadro è riservato agli enti o società commerciali controllanti che intendono avvalersi, per il 2017, della particolare procedura di compensazione dell’IVA relativamente ad una o più società commerciali considerate «controllate». L'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura tramite la compilazione del nuovo quadro VG nella dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione.

Prospetto IVA 26/Pr

Nel quadro VW, sezione 2, è stato introdotto il rigo VW30 per indicare il credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative di gruppo presentate nel 2016. Nell’ultimo riquadro è stato soppresso il campo dove andava apposta la firma da parte dell’ente o società controllante.

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Commenti

Maria antonietta - 02/02/2017

Secondo la Legge di Bilancio 2017 rivoluziona la determinazione del reddito delle imprese minori. Le novità sono contenute all’articolo 1, commi 17 e seguenti della legge dicembre 2016, n. 232 -Legge di bilancio 2017, pubblicata nella G.U. 21 dicembre 2016, n. 297 - Suppl. Ordinario n. 57, bisognerà applicare il principio di cassa anche alle contabilità semplificate, quindi registrare gli incassi e i pagamenti. Si può però optare per il primo triennio alla non registrazione di questi ultimi .Come e dove si deve esercitare questa opzione?

marianna - 19/01/2017

Nn mi è chiara la parte delle opzioni, chi nel 2016 è passato forfettario ,nella dichiarazione iva relativa al 2015 è stato indicato che quella era l ultima dichiarazione iva prima dll entrata nel regime forfettario,quindi nn deve più emettere dichiarazione iva. Quindi queste nuove opzioni in Vo cosa riguardano esattamente?

Luigia Lumia - 19/01/2017

Premesso che il quadro VO deve essere presentato anche da chi non è obbligato a presentare la dichiarazione Iva solo per esercitare l'opzione, bisogna far mente locale alla situazione dei forfettari che dal 2015 si sono ritrovati in questo regime naturalmente, senza opzione, ma solo in quanto in possesso dei requisiti. Tanti non se ne sono accorti e sono rimasti nel regime ordinario che per la regola del comportamento concludente, è come se avessero esercitato l'opzione. Una circolare di inizio 2016 ha dato la possibilità a questi soggetti di abbandonare il regime ordinario e di transitare di nuovo nel regime forfettario, senza aspettare tre anni. Sono questi soggetti che devono dire che dal 2016 hanno revocato in sostanza l'opzione per il regime ordinario e sono rientrati nel forfettario. Spero di essere stata chiara. A proposito della presentazione del quadro VO in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione Iva ecco cosa recitano le istruzioni al modello Iva:" Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, esclusivamente utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA. Nelle ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal fine è prevista nel frontespizio del modello REDDITI 2017 una specifica casella la cui barratura consente di segnalare la presenza del quadro VO compilato dai predetti soggetti. Si evidenzia che il ricorso a tale modalità di comunicazione delle opzioni o delle revoche si rende necessario esclusivamente nell’ipotesi in cui il soggetto non sia tenuto a presentare la dichiarazione annuale IVA con riferimento ad altre attività svolte ovvero, come precisato dalla circolare n. 209/E del 27 agosto 1998, qualora l’esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione permanga anche a seguito del sistema opzionale scelto."

marianna - 20/01/2017

È stata chiarissima ,grazie infinite. Il mio cliente nel 2015 nn è passato nei forfettari perchè nn rientrava nei requisiti, nel 2016 invece cn le variazioni dei limiti dei ricavi e del reddito del lavoro dipendente, e' rientratoe quindi e' diventato forfettarii. Quindi non dovrebbe spuntare nessuna opzione giusto?

Elena - 04/04/2016

Buongiorno, Io ho aperto la partita iva nel 2011, sono del 1979 e sono un architetto e dal 2015 mi ritrovo, pur non avendo superato i 30000euro in partita iva a regime normale. Volevo sapere se è stato un errore passare a questo regime oppure se, nonostante le varie modifiche apportate al regime dei minimi, io non rientrassi in nessuna delle agevolazioni, dato che ho compiuto 35 anni nel 2014. Grazie mille

Luigia Lumia - 19/01/2017

Nel 2015 lei è diventato forfettario, ma se ha fatto fatture con Iva è come se avesse optato per il regime ordinario. Una circolare del 2016 le consentiva di rientrare nel regime forfettario, ma non avendolo fatto ora potra' revocare l'opzione solo dopo tre anni di permanenza nel regime ordinario 2015-2016-2017. E quindi potrà essere forfettario dal 2018 se naturalmente rispetta le altre condizioni. Da quello che mi descrive mi sembra che la sua situazione sia questa.

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