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L’IMPOSTA DI REGISTRO E LE REGOLE DELLA TASSAZIONE

L’imposta di registro e le regole della tassazione

L'obbligo di registrazione degli atti in termine fisso o in caso d'uso: esempi pratici di applicazione dell'imposta di registro

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L'imposta di Registro è una imposta erariale di tipo indiretto dovuta sugli atti che dispongono il trasferimento di beni, materiali e immateriali, mobili ovvero immobili, e di diritti a contenuto patrimoniale. L'imposta di registro si applica sia agli atti soggetti a registrazione obbligatoria, che a quelli registrati volontariamente dalle parti.

La registrazione oltre che assolvere il tributo dovuto, conferisce all'atto la certezza della sua esistenza di fronte ai terzi.

Questo articolo è un estratto dell'ebook Registro: la tassazione dei contratti nelle società : Autori Chiara Porrovecchio e Paolo Antonio Iacopino

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Per approfondire scarica l'ebook: Registro: la tassazione dei contratti nelle società

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1) Oggetto dell'Imposta di registro

L'imposta di registro colpisce in via generale tutti gli atti in forma scritta a contenuto patrimoniale formati nel territorio dello Stato o, se formati all'estero, aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali o la locazione o l'affitto di beni immobili situati in Italia o di aziende con sede in Italia.

Invece, gli accordi verbali sono tassati solo nei casi espressamente previsti nella norma, e nel caso in cui vengono enunciati in atti scritti registrati.

Tale tributo assolve peraltro ad una funzione probatoria; difatti, come stabilito dall’articolo 18 del DPR 131/1986 (da adesso TUR), la registrazione attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi, ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile.

La disposizione civilistica succitata prevede che “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata …” .

Gli effetti or ora descritti non riguardano ovviamente gli atti pubblici e le scritture private autenticate, in quanto la certezza della data dell’atto viene conferita per effetto dell’intervento del pubblico ufficiale rogante che riceve l’atto pubblico o che autentica le sottoscrizioni.

Da questa breve introduzione è possibile percepire l’impatto del tributo indiretto nell’ambito della quotidiana operatività dei soggetti privati, quanto delle strutture organizzative sopraelevate poste in essere da questi.

Nell’ambito della gestione societaria, sono infatti potenzialmente tassabili una innumerevole quantità di contratti sottoscritti con i fornitori, i clienti, le banche etc..

Abbiamo preparato un ebook  con lo scopo di dare ai lettori gli strumenti per discernere correttamente quali contratti vadano presentati per la registrazione, avendo peraltro in anticipo contezza del corretto ammontare del carico fiscale ad essi imposto.

All’uopo si precisa che in relazione al momento in cui sorge l'obbligo di registrazione, è fatta distinzione tra atti soggetti a registrazione in termine fisso, atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso e atti a registrazione volontaria. La misura dell’imposta, ovvero il quantum da versare, è espressa in percentuale o in importo fisso ed è indicato dalla Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

2) Indice degli argomenti trattati

Si riporta il ricco indice dell'ebook Registro: la tassazione dei contratti nelle società - che dopo aver illustrato l'imposta passa in rassegna ben 42 casi approfondendo oltre agli aspetti teorici dell'imposta anche gli aspetti pratici.

1. L’imposta di registro e le regole della tassazione
1.1 L’oggetto dell’imposta
1.1.1 Le scritture private non autenticate
1.1.2 I Contratti Verbali
1.1.3 I contratti formati all’estero
1.2 L’interpretazione degli atti
1.2.1 Il rapporto con la clausola antielusiva/antiabusiva di cui all’art. 10 bis dello Statuto del Contribuente
1.3 Tassazione di più disposizioni contrattuali
1.4 L’enunciazione di atti non registrati
1.5 Quando le disposizioni sono soggette a diverse aliquote
1.6 Quando le disposizioni risultano sottoposte a condizione .
1.7 Quando il contratto rimanda la determinazione del contenuto patrimoniale ad un momento successivo
2. La determinazione della base imponibile e le aliquote da applicare
2.1 La determinazione della base imponibile
2.1.1 I crediti
2.1.2 Le concessioni e gli atti con le amministrazioni dello Stato
2.1.3 Le aziende
2.2 Le aliquote da applicare alle singole disposizioni
2.2.1 Cessioni di beni mobili
2.2.2 Cessioni di crediti
2.2.3 Compensazioni
2.2.4 La rinuncia al credito
2.2.5 Prestazione di garanzia
2.2.6 Transazione
2.2.7 Atti di divisione
2.2.8 Ricognizione di debito
2.2.9 Altri atti a contenuto patrimoniale
2.2.10 Registrazione in caso d’uso
2.2.11 Soggetti obbligati al pagamento del tributo
2.3 Rapporti con le altre imposte
2.3.1 Alternatività con l’IVA
2.3.2 Le donazioni indirette
2.3.3 La doppia imposizione internazionale
3. L’imposizione delle scritture private non autenticate – esemplificazioni
3.1 Premessa
3.1.1 Contratto di assistenza tecnica - esempio n. 1
3.1.2 Atto di transazione - esempio n. 2
3.1.3 Accordo di indennizzo - esempio n. 3
3.1.4 Contratto di locazione di macchinari industriale - esempio n. 4
3.1.5 Compravendita di impianto industriale - esempio n. 5
3.1.6 Contratto di fornitura merce sconti di fine anno - esempio n. 6
3.1.7 Contratto di servizi intercompany - esempio n. 7
3.1.8 Contratto di locazione commerciale - esempio n. 8
3.1.9 Contratto di appalto - esempio n. 9
3.1.10 Contratto di divisione - esempio n. 10
3.1.11 Contratto di finanziamento oneroso - esempio n.11
3.1.12 Contratto di finanziamento non oneroso - esempio n. 12
3.1.13 Rinuncia al credito - esempio n. 13
3.1.14 Verbale approvazione bilancio di esercizio di una società capitali (enunciazione di rinuncia al credito del socio) - esempio n. 14
3.1.15 Atto di compensazione - esempio n. 15
3.1.16 Contratto di conto corrente tra società - esempio n. 16
3.1.17 Contratto di collaborazione commerciale - esempio n. 17
3.1.18 Contratto di cessione di crediti - esempio n. 18
3.1.19 Contratto di appalto e di fornitura merci - esempio n. 19
3.1.20 Contratto di acquisto di voucher - esempio n. 20
3.1.21 Contratto di - esempio n. 21
3.1.22 Ricognizione di debito - esempio n. 22
3.1.23 Mandato con rappresentanza - esempio n. 23
4. Il trasferimento di Asset patrimoniali e la tassazione degli atti formati all’estero - esemplificazioni
4.1 Premessa
4.2 L’imposta di donazione - esemplificazioni di casi di cessione e di gestione di quote e partecipazioni societarie
4.2.1 Cessione di quote di srl - esempio n. 21
4.2.2 Cessione di azioni - esempio n. 22
4.2.3 Cessione di partecipazione - esempio n. 23
4.2.4 Contratto per persona da nominare - esempio n. 24
4.2.5 Rinuncia all’usufrutto - esempio n. 25
4.2.6 Cessione di partecipazione/2 - esempio n. 26
4.2.7 Rinuncia al credito - esempio n. 27
4.2.8 Cessione di società di capitali - esempio n. 28
4.3 L’imposta di registro - esemplificazioni di casi di cessione frazionata di aziende o rami aziendali
4.3.1 Cessione frazionata di azienda - esempio n. 29
4.3.2 Cessione frazionata di azienda/2 - esempio n. 30
4.3.3 Cessione frazionata di azienda/3 - esempio n. 31
4.3.4 Cessione frazionata di azienda/4 - esempio n. 32
4.4 L’imposta di registro - esemplificazioni di casi di cessione di azienda tramite operazioni di riorganizzazioni societarie
4.4.1 Riorganizzazione Societaria - cessione di azienda - esempio n. 33
4.4.2 Riorganizzazione Societaria - cessione di azienda/2 - esempio n. 34
4.4.3 Riorganizzazione Societaria - cessione di azienda/3 - esempio n. 35
4.4.4 Riorganizzazione Societaria - cessione di azienda/4 - esempio n. 36
4.5 L’imposta di registro negli atti formati all’estero - esemplificazioni
4.5.1 Riorganizzazione Societaria - esempio n. 37
4.5.2 Rinuncia al credito - esempio n. 38
4.5.3 Divisione immobiliare - esempio n. 39
4.5.4 Garanzia reale su contratto di locazione immobiliare - esempio n. 40
4.5.5 Garanzia reale su contratto di locazione immobiliare - esempio n. 41
4.5.6 Delegazione di debito (enunciazione) - esempio n. 42
Bibliografia

3) Il caso dell'affitto di azienda

Riportiamo un breve stralcio su un esempio di tassazione - tratto dall'ebook "Registro:La Tassazione dei contratti nelle societa"

L’affitto di azienda sconta imposta proporzionale di registro quando il locatore non è un soggetto IVA.

Nel caso in cui l’azienda locata comprende dei fabbricati, le disposizioni in materia di imposte indirette,  previste per la locazione di fabbricati, si applicano, se meno favorevoli, nel caso in cui il valore complessivo dell’azienda sia costituito per più del 50% dal valore normale dei fabbricati.

La norma, che ha chiaro intento antielusivo, è stata introdotta dall’art. 35, comma 10-quater D.L. n.223/2006, e si applica ai contratti stipulati al decorrere del 13 agosto 2006, data di entrata in vigore del disposto normativo. Per effetto di questa norma il contribuente deve mettere a confronto la tassazione della locazione d’azienda, sempre soggetta ad IVA, con la locazione dei fabbricati strumentali, che è operazione esente, tranne il caso in cui venga esercitata l’opzione per l’imponibilità. Comunque, a prescindere dal regime iva applicato, la locazione del fabbricato strumentale deve scontare l’imposta proporzionale di registro nella misura dell’1%. Sul punto l’Agenzia delle Entrate, nel paragrafo 5 della circolare 12/E del 01/03/2007, ha chiarito che l’art. 35, comma 10-quater, di cui sopra individua come più sfavorevole il regime che prevede l’applicazione dell’imposta di registro.

Nel caso di affitto dell’unica azienda di cui è titolare l’imprenditore, questi perde lo status di soggetto passivo IVA e, quindi, l’operazione non è soggetta a tale imposta, ma a quella proporzionale di registro.

In tal senso si è espressa sia la Suprema Corte (Cass. N.943/96) che il ministero delle Finanze, il quale ha ritenuto che in tale caso vi sia una sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività da parte dell’imprenditore-locatore, il quale mantiene a seguito della locazione dell’azienda la partita IVA unicamente a titolo anagrafico.

Infatti, con la locazione dell’unica azienda l’affittuario è il solo ad utilizzare l’azienda ai fini della produzione di beni e sevizi mentre il locatore si limita a percepire il corrispettivo del contratto che, non essendo inerente ad attività dell’impresa, non può essere assoggettato ad IVA.

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