La Cassazione civile, sezione lavoro con la Sentenza n. 15 del 04 gennaio 2016 ha affermato che il lavoratore dipendente o il lavoratore autonomo, in precedenza già iscritto a forme di previdenza per liberi professionisti, che abbia cessato detta iscrizione per avvenuta cancellazione dall'albo professionale, può, ai fini del conseguimento della pensione di anzianità presso l'Inps, effettuare la ricongiunzione dei periodi di contribuzione maturati presso altre forme previdenziali nella gestione cui risulti iscritto in qualità di lavoratore dipendente, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge n. 45/1990, senza che sia richiesto il raggiungimento dell'età per il conseguimento della pensione di vecchiaia prevista dal comma 4 dello stesso articolo.
IL CASO
Il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda proposta dal lavoratore, dichiarava il diritto del medesimo alla ricongiunzione, ai fini del conseguimento della pensione di anzianità presso l'INPS, dei periodi contributivi maturati presso la predetta gestione e presso l'Inarcassa; per l'effetto condannava l'Inps alla corresponsione della prestazione in favore del ricorrente dal 1/1/2009, in applicazione della L. n. 45/1990.
La Corte d'Appello, in riforma della sentenza impugnata, è pervenuta al rigetto delle domande rilevando che l'art. 1 della L. 45/1990, al comma 4, stabilisce che "dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso la gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata".
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore, che è stato accolto, applicando il principio, secondo cui: “In tema di ricongiunzione di periodi assicurativi, deve ritenersi consentita la facoltà di ricongiungere i contributi versati nell'A.G.O. e quelli versati in una delle gestioni dei lavoratori autonomi che fanno capo all'INPS (nella specie, gestione artigiani), onde ottenere, presso quest'ultima, una pensione commisurata all'intero periodo. Tale facoltà emerge, infatti, dal sistema delineato dall'art. 16 della L. 233/1990, che prevede, alternativamente, il cumulo dei periodi assicurativi (primo comma), che opera automaticamente, e la ricongiunzione (terzo comma), che opera a domanda: i due istituti comportano che periodi lavorativi svolti con iscrizione a diverse gestioni si sommano per fare acquisire l'anzianità assicurativa e contributiva necessaria per il diritto a pensione; tuttavia, mentre con il cumulo, che resta virtuale perché i contributi rimangono materialmente presso la gestione ove erano stati versati, ciascuna gestione eroga una quota corrispondente al periodo della propria iscrizione, e il pensionato gode, così, di due pro rata, viceversa, per la ricongiunzione, i contributi passano materialmente dalla gestione ove erano stati versati alla gestione degli autonomi "accentratrice", la quale eroga un'unica pensione commisurata all'intero periodo”.
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1) Ricongiunzione dei periodi contributivi
IL COMMENTO
1. Ricongiunzione dei periodi contributivi
L’art. 1 della L. 7 febbraio 1979, n. 29 prevede la ricongiunzione, presso il Fondo lavoratori dipendenti, di contribuzioni di diverso tipo. Il primo comma contempla la posizione di coloro che sono stati sempre assicurati come lavoratori dipendenti, riconoscendo loro la facoltà di ricongiungere, gratuitamente, presso il Fondo lavoratori dipendenti gestito dall'Inps, i pregressi periodi di iscrizione ad altre forme assicurative, tutte però concernenti i lavoratori dipendenti, e cioè :
- presso le c.d. forme esclusive (ad esempio l'assicurazione dei dipendenti civili e militari dello Stato e l'assicurazione per i dipendenti degli enti locali, attualmente gestite dall'Inpdap) ,
- presso le c.d. forme sostitutive (come Enpals per i lavoratori dello spettacolo, Inpgi per i giornalisti, come i Fondi speciali Inps vigenti per alcune categorie professionali: per il personale delle imposte di consumo, elettricità, telefonia, navigazione aerea, pubblici servizi di trasporto), ed altresì
- presso le c.d. forme esonerative che erano previste per il personale dipendente di alcune banche prima della riforma di cui alla L. 218/1990.
Il terzo e quarto comma dell'art. 1 prevedono che il medesimo diritto alla ricongiunzione presso il Fondo lavoratori dipendenti possa essere richiesti anche dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Inps artigiani, commercianti e coltivatori diretti.
L’art. 2 della L. 29/1979 disciplina un modello che lo stesso legislatore definisce come alternativo al primo, e cioè la possibilità di convogliare la contribuzione versata presso il Fondo lavoratori dipendenti dell'Inps, oppure quella versata nelle forme esclusive, sostitutive e esonerative, oppure ancora quella versata presso le Gestioni Inps per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) in una unica gestione. Mentre nel caso previsto dall'art. 1 la gestione accentratrice è l'AGO, nel caso previsto (in via alternativa) dall'art. 2, la gestione accentratrice non viene precisata quanto alla natura, in particolare la norma non prescrive che debba trattarsi di una assicurazione per i lavoratori dipendenti, perchè essa si individua come quella avente due requisiti:
- che sia quella in cui l'interessato è iscritto al momento della domanda,
- oppure quella in cui sono stati versati almeno otto anni di contribuzione obbligatoria.
Se tale è il tenore della legge, non sembra potersi escludere che la gestione accentratrice sia "anche" quella della preposta alla assicurazione Inps per i lavoratori autonomi, purchè ricorrano le condizioni previste, ossia l'interessato sia iscritto, all'atto della domanda di ricongiunzione, nella gestione artigiani, o commercianti, o coltivatori diretti, oppure in queste medesime gestioni possa far valere otto anni di contribuzione effettiva. La ragione della esclusione è stata invero ravvisata considerando che siffatta ricongiunzione non avrebbe alcuna utilità, dal momento che, già all'atto della introduzione nell'ordinamento della assicurazione dei lavoratori autonomi, era ammesso il "cumulo" tra contributi AGO e contributi versati alle gestioni degli autonomi, ai fini della maturazione della pensione in queste ultime gestioni. Ossia, mentre non era possibile cumulare i due tipi di contribuzione per conseguire una pensione nel regime AGO stante il minore peso attribuito ai contributi nel regime degli autonomi rispetto a quelli attributo ai contributi versati nell'AGO - era invece consentito l'inverso: per i commercianti, per gli artigiani, per i coltivatori diretti era già previsto il cumulo "obbligatorio", tra contributi AGO e contributi versati alla gestione degli autonomi ai fini della maturazione della pensione in quest'ultima gestione. Quindi - si sostiene - la ricongiunzione dei periodi assicurativi presso la gestione dei lavoratori autonomi operava già, ed era inutile prevederla nell'ambito della L. 29/1979, che andrebbe quindi interpretata nel senso di escludere questo tipo di ricongiunzione, per cui l’art. 2 della L. 29/1979 consentirebbe di accentrare la contribuzione nelle gestioni esclusive, sostitutive ed esonerative dei lavoratori dipendenti, non già nelle gestioni dei lavoratori autonomi.(....)
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