Il grande vantaggio del Geie, con riferimento all’acquisto di immobili, consiste nell’applicazione dell’imposta ipotecaria di trascrizione e dell’imposta catastale in misura fissa agli atti propri del Geie, comportanti “trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diretti reali di godimento sugli stessi”.
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1) Possibile l'utilizzo del Geie anche per il Trust
Il legislatore ha esplicitamente previsto che tra gli “atti propri del Geie”, cioè appunto quelli da assoggettarsi ad imposta fissa, sono considerati anche gli “atti di trasferimento della proprietà di beni immobili ovvero di costituzione e trasferimento di diritti reali sugli stessi” e dunque, gli atti di compravendita.
In pratica, per conferire o trasferire a titolo gratuito o oneroso un immobile al Geie, si pagano solo 168 euro di imposta catastale, 168 euro di imposta ipotecaria, e 168 euro di imposta di registro.
Tale aspetto apre, evidentemente, una serie di vantaggi non indifferenti rispetto alla possibilità di utilizzare la disciplina del Geie anche per i Trust, superando una serie di questioni aperte rispetto alla disciplina fiscale di tale forma giuridica. Nel caso di acquisto di beni da un privato, pertanto il Geie permette un importante risparmio in termini di imposta.
Ovviamente tale risparmio viene vanificato nel caso di acquisto assoggettato a iva, poiché gli operatori economici, soci del Geie, che deve essere costituito esclusivamente da imprese e professionisti potrebbero portarsi l’imposta a credito e quindi, nella quasi generalità dei casi, se l’acquisto avviene da un’altra impresa, non vi è alcun risparmio di imposta.
Il Geie nasce con il Regolamento Comunità Europea, n. 2137/85 del Consiglio delle Comunità Europee del 25 luglio 1985, in vigore negli Stati membri dal 1° luglio 1989, prevedendo l’emanazione, da parte dei singoli Paesi, dei conseguenti provvedimenti attuativi. In Italia, la disciplina del Geie è stata effettivamente recepita con il D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, pertanto, fino all’entrata in vigore di tale normativa, 6 agosto 1991, un Geie avente sede in uno Stato della comunità europea poteva operare nel nostro paese, solo da quella data è possibile costituirne uno in Italia.
Il Geie, ha la possibilità di contrarre diritti e obblighi, stipulare contratti, stare in giudizio e possedere un patrimonio proprio in conformità degli obiettivi dei suoi membri, ma, se costituito in Italia, non ha la personalità giuridica per cui i soci che operano in un Geie, restano responsabili delle propria attività e mantengono la responsabilità illimitata e solidale tra loro, anche se, a differenza di quello che succede, per le società di persone, a responsabilità illimitata, il fallimento del Geie non determina automaticamente il fallimento dei socie. Resta il fatto che tale aspetto, quello cioè legato alla responsabilità illimitata e solidale, ovviamente, ha fortemente impedito la diffusione dell’istituto, potendosi, generalmente, ottenere gli stessi obiettivi o obiettivi simili attraverso un consorzio o una società cooperativa, con esclusione dei vantaggi in relazione alla tassazione diretta sul trasferimento degli immobili, ma senza la responsabilità illimitata e, perlomeno nel caso di società di cooperativa, con i vantaggi fiscali riservati a tale forma sociale.
Per quanto, infine, riguarda la tassazione diretta, la normativa è identica a quella prevista per le società di persone: il reddito prodotto dal Geie non è tassato in capo allo stesso, ma è imputabile a ciascun partecipante nello stesso periodo in cui è prodotto e indipendentemente dalla effettiva percezione nella proporzione stabilita nel contratto ovvero, in assenza di previsione, in parti uguali.
Si considerano pertanto prodotti nel territorio stesso i redditi e le perdite imputate ai membri non residenti. I contributi versati dai membri del Geie alla stabile organizzazione del medesimo rappresentano corrispettivi delle prestazioni di assistenza e promozione, che essa fornisce, per loro conto.
Mentre il Geie è direttamente assoggettato all’Irap, presumendosi peraltro l’organizzazione di impresa, e quindi l’impossibilità di esentare le attività minori dall’applicazione dell’imposta.
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