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LEGGE DI STABILITÀ 2017: TUTTE LE DETRAZIONI FISCALI SULLA CASA

Legge di stabilità 2017: tutte le detrazioni fiscali sulla casa

Detrazioni interventi di ristrutturazione edilizia e efficienza energetica, sisma bonus e bonus mobili nella legge di bilancio 2017

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La Camera, dopo aver approvato la nota di variazioni, ha approvato il 28 novembre il disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (C. 4127-bis-A). Il provvedimento passa ora all'esame del Senato, per l'approvazione entro il 31 dicembre 2016.

In questo approfondimento vengono trattate le principali detrazioni fiscali previste sulla casa, cioè:

  • detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia ed efficienza energetica;
  • sisma bonus;
  • bonus mobili;
  • possibilità di pagare i fornitori cedendogli le detrazioni fiscali.

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1) Detrazioni interventi ristrutturazione edilizia e efficienza energetica 2017

L'art. 2 del DDL proroga fino al 31.12.2017 le detrazioni:

  1. al 50% sugli interventi di ristrutturazione edilizia fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a 96mila Euro per unità immobiliare
  2. al 65% sugli interventi di efficienza energetica.

Nel disegno di legge queste detrazioni sono state rafforzate se effettuate sulle parti comuni condominiali.
In particolare è stata prevista:

  • la detrazione del 70% (anziché 65%) per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso;
  • la detrazione del 75% (anziché 65%) per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva, e che conseguano almeno la qualità media di cui al Decreto del 26.06.2015.

Queste due nuove detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 40mila Euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio

Attenzione: la sussistenza delle condizioni di miglioramento della prestazione energetica per usufruire del beneficio fiscale, deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante apposita attestazione.

2) Legge di stabilità 2017: Sisma bonus

Il DDL modifica le disposizioni relative alle detrazioni fiscali previste per gli interventi antisismici, prevedendo che per le spese sostenute dal 01.01.2017 al 31.12.2021, relative agli interventi antisismici realizzati su edifici in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), riferiti a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione del 50% per un ammontare massimo complessivo di 96mila Euro per unità immobiliare.

La novità riguarda il fatto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni sopra riportate si applicano anche agli edifici ubicati nella Zona sismica 3 (Zona 3 – In questa zona possono verificarsi forti terremoti ma rari) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,

La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Qualora da tali interventi derivi una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio:

  • ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta;
  • a due classi di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura dell' 80%  della spesa sostenuta.

Secondo le nuove disposizioni nel caso di interventi su parti comuni condominiali, la detrazione è aumentata

  • al 75% (per una classe di rischio inferiore)
  • all'85% (per due classi di rischio inferiore) e la detrazione spetta per un ammontare massimo di spesa di 96mila Euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari di ciascun edificio.

Attenzione: Nel caso in cui un singolo intervento prosegua per più annualità si tiene conto, ai fini del computo del limite massimo fruibile di spesa (96mila Euro), anche delle spese sostenute negli stessi anni per i quali si è già fruito della detrazione.

3) Detrazione fiscale 2017 cedibile ai fornitori come pagamento

Dal 1° gennaio 2017, i contribuenti incapienti (quelli rientranti nella cd. no tax area) hanno la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione del 65% spettante sulle spese sostenute per la riqualificazione energetica di parti condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, come parte del corrispettivo dovuto.

4) Bonus mobili nella legge di stabilità 2017

Il DDL ha prorogato la detrazione del 50% prevista per l'acquisto di mobili, a favore dei soggetti che hanno effettuato lavori di ristrutturazione edilizia, apportando alcune modifiche al testo di legge.
Secondo la nuova disposizione è possibile usufruire del bonus:

  • limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2016;
  • per le spese sostenute nel 2017 relative a mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore a A+ (A per i forni);
  • per un ammontare massimo complessivo di 10mila Euro. Ai fini del computo di spesa massima, si tiene conto anche delle spese sostenute nel 2016 per le quali si è già fruito della detrazione per l'acquisto di beni, in relazione agli interventi effettuati nel 2016 o per quelli iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017.

La detrazione spetta nella misura del 50%, ed è da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni previste al comma 1 dell'art. 16 del D.l. 63/2013.

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Commenti

Oliviero - 18/05/2017

Buongiorno. Nel 2016 ho concesso a mio figlio in comodato d'uso gratuito l'unico appartamento che ho oltre all'abitazione principale. Tutti i requisiti richiesti dalla legge do stabilità del 2016 sono rispettati. Ora il mio Comune mi scrive rifiutando di applicare l'IMU al 50% in quanto io possiedo altri immobili C/2 C/6 (chiaramente non abitativi) che sono pertinenze dell'abitazione mia principale. Desidererei conoscere la Vs. interpretazione della norma (al netto della risoluzione n. 1 del MEF e della F:A.Q.del 24.02.2016 della Fondazione iFEL dell'ANCI, in quanto, evidentemente il Comune non le tiene in considerazione! Al di la di questo desidererei sapere se vi sono al riguardo novità per il 2017. Grazie

Ettore - 23/04/2017

Ho iniziato a dicembre 2016 i lavori di ristrutturazione edilizia straordinaria prima casa. La ditta esecutrice dei lavori mi ha applicato l'IVA sulle fatture al 4%. Vorrei sapere se è corretto e nel caso non lo sia posso portare in detrazione gli importi delle fatture già emesse nel 2016? Grazie

Mario - 29/01/2017

scusate per le spese di manutenzione straordinaria iniziate nell'anno 2016 e che continuano nell'anno 2017 occorre provvedere a comunicare all'Agenzia Delle Entrate l'importo delle spese sostenute nell'anno 2016?

diego dall'ava - 25/01/2017

Buonasera, sono proprietario di una villetta su una strada privata, in totale siamo quattro villette e non ci siamo costituiti condominio, visto che dobbiamo rifare il manto stradale volevo sapere se per tale intervento è possibile avere la detrazione irpef. grazie.

Cristina - 01/12/2016

Abbiamo comprato una casa in Italia per vacanza. Siamo residenti in Svezia con domicilio principale e fiscale in Svezia: dunque paghiamo le tasse qui. In italia questa casa viene considerata come seconda casa. A parte che abbiamo fatto tanti sforzi per comprarla e abbiamo paggato le tasse doppi perche non siamo residenti in Italia adesso dobbiamo fare qualche ristrutturazioni e arredarla e ci tocca altri costi. Cerco di capire se in nostro caso possiamo avere il diritto di chiedre detrazioni per ristruttrazioni edilizie e il bonus per elettrodomestici , mobbili visto che l'immobile si trova sul territorio italiano. Abbiamo capito che dobbiamo anche paggare le tasse( IMU & TARI) per questa casa ma possiamo avere anche noi qualche diritti ? Dai documenti trovati sul sitto del' Agenzia delle Entrate non e chiaro perche li la Guida fiscale per i residenti all'estero si riferisce solo ai italiani che vivono fuori dal'Italia e non ai stranieri che non hanno residenza italiana. Vorrei tanto caprire come stanno le cose. Grazie in anticipo per una risposta chiara.

silvana colombo - 07/11/2016

Ho fatto intestare per la detrazione del 50% la fattura con bonifico parlante a mio marito, che abita con me, per lavori eseguiti sulla casa di proprietà al 50% di mia madre che era residente e al 50% proprietà mia. Purtroppo dopo varie richieste all'Agenzia delle Entrate che mi assicuravano che potevo intestare a lui, essendo mio coniuge, ho scoperto ora che non è possibile. Mi hanno consigliato di far correggere la fattura, mettendo il mio nome, visto che il pagamento è fatto su un conto corrente intestato a me e mio marito, ma c'è il problema del codice fiscale dove è stata fatta la trattenuta. Altrimenti stornando e rifacendo di nuovo la fattura a mio nome o a quello di mia mamma, verrei a perdere l'8% che la banca ha già versato. C'è possibilità di risolvere al meglio il problema, Grazie, seguo sempre le vostre new.

stefano - 05/11/2016

non mi è chiaro però se anche la detrazione in caso di acquisto di box pertinenziale da impresa costruttrice è prorogata per le operazioni del 2017 oppure se va a cessare nel 2016.

Luigia Lumia - 05/11/2016

Per la detrazione dei box pertinenziali il disegno di legge prevede la proroga al 31 dicembre 2017.

Andrea Ferrari - 05/11/2016

Buongiorno rag. Lumia, ho dovuto far slittare da novembre 2016 a gennaio 2017 l'atto di acquisto di appartamento da costruttore in classe A. Potrò comunque usufruire della detrazione del 50% dell'iva pagata? La ringrazio e la saluto cordialmente. A.F.

Luigia Lumia - 05/11/2016

Spero di sbagliarmi... ma io la proroga di questa detrazione dell'Iva contenuta nella legge di stabilità 2016 all'art. 1 comma 56 non la vedo nel disegno di Legge di Bilancio 2017. Seguiamo gli sviluppi perchè sicuramente ci saranno parecchie modifiche.

Luigi - 28/04/2016

Gentile Rag.Lumia,a seguito ulteriori ricerche ritengo debba considerarsi superato il quesito posto sopra del 12:24 del 05/01/2016 in quanto rilevo da un portale : ""LEGGE STABILITÀ 2016 - ART. 14 LETTERA B “ …. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 …." TASI per abitazioni utilizzate da persone diverse dal proprietario (affittuario, comodatario, etc) (Legge di Stabilità 2016, art. 14 lettera d) Quando l’abitazione viene utilizzata da un soggetto diverso dal proprietario, ad esempio affittuario o comodatario, la legge di stabilità 2016 prevede che la TASI sia a carico di entrambi. La quota a carico dell’utilizzatore è stabilita dal comune ed è compresa tra il 10 e il 30%. La quota a carico del proprietario è compresa tra il 70 e il 90%. Se però l’utilizzatore destina l’immobile ad abitazione principale non deve pagare la TASI. Invece il proprietario dovrà pagare la quota stabilita dal comune nel 2015; in assenza di delibera comunale, pagherà la quota del 90%. Solo in casi particolari di comodato gratuito tra genitori-figli, il proprietario può usufruire di esenzione della Tasi: vedi link""

Luigi - 24/04/2016

Gentile Rag.Lumia L. Sono registrato presso Fisco e Tasse e ricevo le Vs. interessanti newletters.Mi riferisco alla Sua sopra indicata risposta (19,37 dell'1/1/2016) che ringrazio. Gradirei conoscere se nella mia qualità di comodante, non avendo i requisiti per poter fruire della riduzione del 50% previsto dalla legge di stabilità n208/2015,sia legittimo in alternativa fruire dell'applicazione di quanto prevedono i Comuni per la TASI di far carico l'occupante soltanto della TASI del 20%% e la restante parte a carico del proprietario(a Roma per il proprietario è previsto l'80%) "" in quanto il comodatario fruirebbe dell'esenzione della residua percentuale del 20%, avendo questi destinato l'unità immobiliare ad abitazione principale.In caso affermativo ritengo che non sussista l'obbligo dichiarativo dell'invio della dichiarazione IMU-TASI, ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.L.n.201 del 2011 previsto per le abitazioni principali .Grato ringrazio per la Sua cortese attenzione

dawnraptor - 05/01/2016

Cosa succede invece se il proprietario dell'immobile, sposato e non separato, risulta residente col padre e non con la moglie, proprietaria di un altro immobile nella stessa città? Avrà diritto a qualche agevolazione IMU? Il padre abita nell'immobile insieme al figlio senza alcun tipo di accordo scritto, come nella maggior parte dei casi succede. Dovrà il proprietario trasferire la residenza con la moglie e stipulare un contratto di comodato, per pagare meno? E registrarlo? Grazie.

salvatore - 04/01/2016

Spett. Rag. LUMIA Vorrei acquistare un immobile (prima casa) in leasing, ho 52 anni, lavoro stabile (impiegato), ma non ho denaro da anticipare !! posso acquistare comunque ? cosa devo fare ? come funziona il leasing ? che importo posso richiedere ? mi scusi per queste domande per alcuni alquanto stupide ma per me molto utili !!!

Lorenzo - 30/12/2015

Abito e risiedo nell'abitazione di mia proprietà. L'immobile è coperto da diritto d'usufrutto a favore dei miei genitori che risiedono in un altro comune in abitazione di proprietà di mio padre. Per come è formulata la legge non avrò diritto alla riduzione del 50% su IMU e Tasi, diritto che avrei invece avuto se i due immobili giacessero all'interno dello stesso comune. (faccio presente che i due comuni sono adiacenti e gli immobili distano tra loro meno di 5 Km in linea d'aria, paradossolmente se parlassimo di una grande città si tratterebbe dello stesso comune). E' possibile in qualche modo far valere la ragione che si tratta a tutti gli effetti di abitazione principale?

Luigia Lumia - 01/01/2016

Purtroppo ad oggi non riesco a dirle di piu' e la legge parla dello stesso comune.

Pesci Ilario - 28/12/2015

Buongiorno Rag. Lumia, io risiedo nell'unica abitazione di proprietà di mio padre e mio padre risiede nell'unica abitazione di mia proprietà (scambio di abitazioni). Con la legge di stabilità 2016 il prossimo anno dovrei usufruire dello sconto 50 per cento riguardante il comodato uso gratuito a figli/genitori. A parte che trovo scandaloso che due prime case debbano pagare l'IMU, dal prossimo anno per usufruire dell'agevolazione occorre registrare il contratto all'agenzia delle entrate (costo quasi 200 euro per ogni registrazione). Le chiedo se nel nostro caso e' possibile evitare la registrazione dei contratti. Grazie

Luigia Lumia - 01/01/2016

Alla luce del testo normativo sembra di no. Effettivamente due contratti di comodato richian di azzerare il beneficio del 50% dell'Imu.....

Luigi - 27/12/2015

Gentile Rag.Lumia L. Sono registrato presso Fisco e Tasse e ricevo Vs newletters.Gradirei conoscere in anteprima alla pubblicazione della l:di stabilità 2016 se in base ai seguenti dati rientrerei o meno nello sconto del 50% per 2a casa in comodato ad uso gratuito da madre a figlio: 1)madre (comodante) con residenza anagrafica e dimora abituale presso appartamento di proprietà esclusiva del marito cede in comodato appartamento nello stesso comune di residenza appartamentino al figlio residente nel predetto appartamento e che non possiede altro appartamento in Italia.Ciò che ha prodotto incertezza e quindi al quesito è che la madre (Comodante) possiede al 50% col marito un appartamentino a Torvajanica considerato 2a casa mentre nella modifica apportata al disegno legge di stabilità si parlerebbe che ""il comodante può anche avere nello stesso Comune un altro appartamento adibito ad abitazione principale""

Luigia Lumia - 01/01/2016

Il suo dubbio è legittimo. Anche la scheda di lettura della legge di Stabilità parla di un solo immobile e piu' precisamente: "la riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU (in luogo dell’esenzione, introdotta al Senato) per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. Al contempo si estende detto beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso) (comma 10, lettera b)); "

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