Ai sensi dell’art. 79 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in relazione alla carica rivestita, i lavoratori sia pubblici che privati possono godere di permessi retribuiti dal datore di lavoro, con rimborso a carico dell’ente presso cui è svolta l’attività entro trenta giorni dalla richiesta.
Le cariche e i relativi permessi retribuiti sono riassunti nella tabella seguente:
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Diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata; il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro e compreso nel permesso. |
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Oltre al diritto di assentarsi per il tempo necessario per ciascuna seduta, nel caso di consigli in orario serale, i lavoratori hanno diritto di :
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Ulteriore diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti delle comunita' montane, presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. |
Tutti i lavoratori dipendenti con le cariche citate hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per il loro mandato.
NOTA BENE L'attivita' ed i tempi per i quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente presso il quale sono stati svolti .
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