Nella Legge di Stabilità 2016 ,APPROVATA E PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE IL 30.12.2015 (L. 208-2015) si è delineato un nuovo quadro degli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato che si effettueranno nel corso del 2016, ma, salvo modifiche dell’ultima ora, l’incentivo contributivo sarà di gran lunga ridotto rispetto a quello vigente.
Infatti, se da un lato vengono riprese le condizioni soggettive dei lavoratori da assumere, nonché le ipotesi normative e contrattuali che consentono di usufruire dello sgravio (cfr. ns. circolare allegata), dall’altro:
- non sono più tre anni, ma solo due
- l’esonero dal versamento scende al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro
- il limite massimo di esonero viene ridotto a 3.250 euro su base annua, contro gli attuali 8.060 euro.
Ribadiamo che l’agevolazione precedente, prevedeva lo sgravio triennale dei contributi dovuti all’INPS, entro il limite massimo annuale di euro 8.060,00, riguarda esclusivamente le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015.
Vediamo in dettaglio cosa prevedeva la Legge di Stabilità 2015 e cosa viene previsto nella Stabilità 2016.
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In materia di incentivi per le assunzioni, vedi anche : Agevolazioni assunzioni 2016
Sulle novità della legge di stabilità 2016 in materia di lavoro scarica il numero speciale della nostra Circolare del lavoro n. 1 del 8.1.2016
1) Sgravio contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015
La Legge n. 190 del 23/12/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) al fine di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ha introdotto uno sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per la durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione.
L’esonero spetta a condizione che:
- nei 6 mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- nei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità (quindi 1°ottobre - 31 dicembre 2014) il lavoratore non abbia avuto un contratto a tempo indeterminato col datore di lavoro richiedente l’incentivo, anche se dipendente presso società controllate o collegate (art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
L’agevolazione consiste nell’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.060,00 euro annui, calcolato su base mensile fino al limite di 671,66 euro.
L’esonero riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, quindi:
- operai, impiegati, quadri, dirigenti;
- part-time (in proporzione all’orario di lavoro);
- soci di cooperative di produzione e lavoro;
- lavoratori con contratto di lavoro ripartito (job sharing);
- lavoratori con precedente rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato;
- lavoratori con contratto a termine nei sei mesi precedenti, in caso di trasformazione a tempo indeterminato.
L’agevolazione contributiva spetta anche nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lavoratori che hanno o hanno avuto, col datore di lavoro che assume, contratti di lavoro autonomo, collaborazioni coordinate e continuative, a progetto, partite IVA, associazioni in partecipazione.
La fruizione dell’esonero contributivo triennale è subordinata:
- alla regolarità contributiva (DURC);
- all’osservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, di cui al D.lgs. n. 81/2008, in particolare DVR, RLS, RSPP, nomina medico competente, formazione e informazione lavoratori;
- al rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tale esonero è applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato che verranno effettuate entro il 31 dicembre 2015.
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2) Proroga sgravio contributivo nella Legge di Stabilità 2016 e circolare INPS 57/2016
La Legge di Stabilità 2016, PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE IL 30.12.2015 prevede la proroga dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato che verranno effettuate nel 2016 e, fermo restando le attuali condizioni generali (esclusione dallo sgravio per i lavoratori occupati a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti presso qualsiasi datore di lavoro, o che nei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge avevano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro che vuole usufruire dello sgravio, ecc.), stabilisce:
- periodo di decorrenza del beneficio: dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;
- durata dello sgravio contributivo: massimo 24 mesi;
- esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;
- limite massimo dell’esonero: 3.250,00 euro anni.
Con la circolare 57 del 29 marzo 2016 ( scricabile qui) l'INPS è intervenuta a specificare alcuni casi particolari di riconoscimento dello sgravio e le modalità di fruizione , specificando l'ammmontare delle risorse allocate per l'incentivo per le diverse categorie di lavoratori.
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3) Gli sgravi contributivi per assunzioni 2016 nel settore agricolo
Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni generali hanno alcune limitazioni , ad esempio noncomprendono gli apprendisti e verranno riconosciute sulla base dell'ordine cronologico di invio delle richieste. In particolare la legge prevede che
"Le disposizione del comma 178 si applicano:
a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro per l'anno 2018, 0,1 milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;
b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8 milioni di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.
L'esonero contributivo di cui al comma 179 e' riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 179, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet."
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4) Il diritto di precedenza per i lavoratori già assunti con contratti a termine
Vedi sul punto anche la recente risposta del Ministero del lavoro su un quesito di Confindustria INTERPELLO N. 7 12.2.2016