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REDDITOMETRO: NON RILEVANTI LE RISULTANZE DEL PRA

Redditometro: non rilevanti le risultanze del PRA

Cassazione 21959/2015 sulla rilevanza dei dati del PRA - Pubblico Registro Automobilistico - come indice di capacità contributiva (redditometro)

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IL CASO

Il contenzioso trae origine da un accertamento sintetico con cui l’Ufficio delle entrate, avvalendosi dei dati contenuti nel pubblico registro automobilistico (PRA) contestava a un contribuente un maggior reddito. In particolare, il soggetto accertato risultava essere proprietario di quattro autovetture, quali beni indice di una maggiore capacità contributiva.

La CTR del Lazio rigettava l’appello dell’ufficio dichiarando l’illegittimità dell’atto perché il contribuente era riuscito a dimostrare la vendita di due dei quattro veicoli considerati dall’Ufficio finanziario, smentendo così l’assunto erariale. A giudizio della Commissione, il contribuente ha dichiarato un reddito “decoroso” così come la moglie; difatti, argomenta la Regionale, “il possesso di due auto non è motivo idoneo ad avvalorare un accertamento sintetico, anche perchè il contribuente…aveva effettuato diverse vendite di natura patrimoniale e il coniuge aveva dichiarato un reddito di circa L. 54.000.000.”

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza, lamentando il difetto di motivazione  in quanto la Commissione d’appello avrebbe "ritenuto idonee a contrastare le indicazioni presuntive di reddito semplici dichiarazioni sostitutive di atto notorio, una dichiarazione unilaterale del venditore ed una ricevuta di pagamento della tassa automobilistica”, sminuendo le risultanze del P.R.A, che hanno la finalità di rendere opponibili a terzi, inclusa l’Amministrazione, gli atti di trasferimento dei veicoli.

In Cassazione emerge un orientamento ancora non unanime.

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Leggi il commento completo con il testo integrale della sentenza "Redditometro: irrilevante il PRA" (PDF - 8 pagine). Indice:

  • Nuovo redditometro: niente accertamento induttivo per voci di spesa non note
  • Rilevanza probatoria dei registri automobilistici
  • La sentenza annotata

Sul tema è disponibile anche  un utile E-book , in promozione ancora per pochi giorni: Redditometro Novità e orientamenti giurisprudenziali

1) Nuovo redditometro e orientamenti giurisprudenziali

Il “nuovo redditometro” (articolo 38, commi da quarto a settimo, del Dpr 600/1973), applicabile agli anni d’imposta 2009 e successivi, è stato delineato dal Dl 78/2010, per adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico mutato nel corso dell’ultimo decennio.  Alla disposizione normativa ha fatto seguito il decreto attuativo del 24 dicembre 2012, nonché il Dm 16/9/2015, che contiene l’aggiornamento delle regole da seguire negli accertamenti per le annualità successive (dal 2011 in poi), in sede di determinazione sintetica del reddito o del maggior reddito complessivo delle persone fisiche.

L’attuale formula legislativa modifica le condizioni: lo scostamento del 25% è stato ridotto al 20%  è venuto meno il riferimento a due o più periodi d’imposta. In pratica, fermo il 20 % di scostamento tra reddito  complessivo accertabile e reddito complessivo dichiarato, basterà che la differenza sussista anche per un solo periodo d’imposta.  Sul nuovo strumento di accertamento sintetico: REDDITOMETRO I NUOVI CRITERI DAL PERIODO DI IMPOSTA 2011.

Con l’entrata in vigore del nuovo art. 38 del D.Lgs. n.600/1973, l’attenzione dell’Ufficio è ora incentrata non solo sul possesso di determinati beni, e sul sostenimento di spese per servizi giudicate “significative”, ma anche sulle spese di acquisto e mantenimento di una vasta gamma di beni e servizi, analiticamente indicati nel Decreto Ministeriale del 24.12.2012. La suddetta tabella divide le voci di spesa nelle seguenti macro categorie: - le spese certe: riscontrabili con l’analisi degli atti registrati nei Pubblici Uffici (Catasto, PRA, ecc.) - le spese per elementi certi: relative a fatti, situazioni e circostanze supportate anche indirettamente da apposita documentazione; - le spese per investimenti sostenuti nell’anno; - la quota di risparmio formatasi nell’anno; - le spese determinate attraverso i valori medi rilevati dall’Istat. ( Si veda la Circolare n. 24/E/2013)

In ordine alla rilevanza probatoria del certificato del PRA, che attesta la proprietà dell’automobile, secondo un certo orientamento lo stesso basta a far scattare l’accertamento sintetico ( Cass. ord. n. 15491 dell’11.07.2014: " In mancanza di prova contraria da parte del contribuente, il certificato del Pubblico registro automobilistico (Pra), dal quale risulta la disponibilità di tre auto, può costituire elemento idoneo a giustificare l’accertamento di un maggior reddito".

Nel caso di specie, invece,  con la sentenza 21959/2025  la Suprema Corte ha evidenziato un orientamento diverso,  respingendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate e confermando la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio in merito ad un avviso di accertamento ex art. 38 D.P.R. 600/73 basato sul possesso di quattro autovetture.

La difesa erariale ha lamentato la scarsa considerazione delle risultanze del PRA, “rivolte a conferire certezza e opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento dei veicolo”, mentre rilievo probatorio preminente era stato attributo dalla Commissione regionale alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, a una dichiarazione unilaterale del venditore e a una ricevuta di pagamento della tassa automobilistica.

Tale assunto dell'Amminsitrazione finanziaria non ha convinto la Suprema Corte che ha confermato il verdetto della CTR,  argomentando che non si può “attribuire efficacia dirimente alle risultanze del Pra, laddove queste, ai fini dell'individuazione dell'effettivo proprietario di un veicolo, forniscono elementi meramente presuntivi, dovendo l’effettiva titolarità del veicolo essere accertata alla stregua delle regole civilistiche, in base alle quali, in caso di vendita, l'effetto traslativo si verifica a seguito del mero consenso delle parti (Cass. nn. 1226 del 1999, 8415/2006)”.

Nel caso di specie, il giudice di merito, giustamente, secobndo la Cassazione, ha ritenuto illegittimo l’accertamento sintetico alla luce del reddito dichiarato dal contribuente e dal coniuge nell’anno in contestazione e del fatto che erano state effettuate “diverse vendite di natura patrimoniale”.

Invero, come evidenziato nei documenti di prassi della stessa Amministrazione finanziaria, il contribuente, in sede di contraddittorio, potrà sempre  “dimostrare l’eventuale inesattezza delle informazioni contenute nell’invito,e  potrà dare evidenza di fatti, situazioni e circostanze, supportate anche indirettamente da documentazione, da cui si possa riscontrare l’inesattezza relativa alla ricostruzione della spesa, o la diversa imputazione della stessa”.

A questo proposito si veda anche  il commento all' ordinanza  della Corte di Cassazione (n. 14885/2015) che specifica come l'estratto conto possa anche essere valida prova contraria nell'accertamento sintetico basato sul redditometro.  in essa si afferma che  "La norma ( art. 38, comma 6 del D.P.R. n. 600 del 1973) chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi”.

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