La legge 1995, n. 335 e successive modifiche e integrazioni, ha disposto l’estensione del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato a tutte le diverse gestioni dell’Istituto . A seguito della soppressione dell’Ipost, e dell’Inpdap ed Enpals, vengono ora fornite con la circolare 185 del 18 novembre 2015 le linee guida generali in materia di trattamento pensionistico a favore dei superstiti. Tali indicazioni si applicano alle domande di pensione non ancora definite e quelle relative ad eventi morte successivi alla data del 18 novembre 2015.
In caso di morte di assicurato o pensionato, iscritto presso una delle gestioni dell’INPS, per i familiari superstiti, che vedremo specificati meglio sotto, sorge il diritto a pensione ai superstiti. Si devono però realizzare le seguenti condizioni:
1. che il lavoratore deceduto fosse già titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità) ovvero avendone diritto, ne abbia in corso la liquidazione. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione giuridica di pensione di reversibilità;
2. che il lavoratore deceduto pur non essendo ancora pensionato avesse maturato i seguenti requisiti:
- 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali OPPURE 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso. In tali casi la pensione ai superstiti assume la denominazione di pensione indiretta.
I superstiti di un titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati "superstiti di assicurato".
In favore dei familiari superstiti di un lavoratore assicurato nel regime retributivo o misto, che alla data alla data della morte non avesse diritto alla pensione indiretta, è riconosciuta una indennità per morte rapportata all’ammontare dei contributi versati.
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1) Quali sono i destinatari delle pensioni ai superstiti?
Le categorie di familiari che hanno diritto alla pensione indiretta o di reversibilità sono i seguenti
1 - Coniuge, senza limitazioni soggettive; Da evidenziare che il coniuge cessa dal diritto al trattamento in parola se passa a nuove nozze. Anche il coniuge separato ha diritto al trattamento pensionistico ai superstiti. Il coniuge divorziato , che non sia passato a nuove nozze, ha diritto al trattamento pensionistico in presenza delle seguenti condizioni:
- abbia la titolarità dell’ assegno periodico divorzile di cui all’articolo 5 della legge n. 898 del 1970. in un’unica soluzione, il coniuge divorziato superstite che lo ha ricevuto perde il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti, venendo meno il legame patrimoniale con il de cuius;
- la data di inizio del rapporto assicurativo del de cuius sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2 - Figli ed equiparati. Il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto l’eliminazione dei riferimenti presenti nel sistema normativo italiano a “figli legittimi” e “figli naturali”. Pertanto, hanno diritto alla pensione ai superstiti i figli e le persone ad essi equiparati che alla data di decesso dell’assicurato o del pensionato:
- non abbiano superato il 18° anno di età o che
- indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest’ultimo.
Per i figli superstiti studenti che non prestino lavoro retribuito e a carico del genitore defunto al momento della morte, il limite di 18 anni è elevato a 21 anni in caso di frequenza di scuola media o professionale e a tutta la durata del corso di laurea, ma non oltre al 26° anno di età, in caso di frequenza dell’Università.
3 - Genitori . In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico in parola è riconosciuto ai genitori dell’assicurato o pensionato che al momento della morte di quest’ultimo:
- abbiano compiuto il 65° anno di età;
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
- siano a carico del lavoratore deceduto (vedi piu avanti sul concetto di "essere a carico")
Il genitore che, dopo il conseguimento del trattamento pensionistico ai superstiti, diventa beneficiario di un’altra pensione, perde il diritto alla pensione ai superstiti
4 - Fratelli celibi , sorelle nubili e nipoti. In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai fratelli celibi e sorelle nubili .
Anche i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati, sono considerati destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti al ricorrere delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.
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2) Requisito dell' ESSERE A CARICO e Status di studenti
Il requisito del " carico" risulta verificato al ricorrere di due condizioni:
a) stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica, che sussiste "quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l’importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30 %"
b) mantenimento abituale del superstite da parte del lavoratore deceduto. Tale condizione si desume dall’effettivo comportamento basandosi sui seguenti fattori
- la convivenza, ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa.
Per i figli di età superiore a 18 e conviventi è necessario accertare lo stato di non autosufficienza economica, mentre può, di norma, prescindersi dalla verifica del mantenimento abituale.
- la non convivenza. In tal caso, per i figli di età superiore a 18 devono essere verificate entrambe le condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.
Ai fini del mantenimento abituale occorre accertare che il dante causa concorreva in maniera rilevante e continuativa al mantenimento del superstite.
STATUS DI STUDENTE
La circolare specifica sul punto che "Sono considerati studenti, ai fini della concessione della pensione ai superstiti, i figli superstiti che alla data di morte del dante causa:
a) hanno un’età compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentano la scuola media superiore o professionale;
b) hanno un’età compresa tra 18 e 26 anni e risultano iscritti all’università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea.
Nell’apposita sezione intranet, cui si accede dal percorso: intranet>direzione centrale pensioni>Area Normativa e contenzioso amministrativo dell'Assicurazione generale obbligatoria e dei fondi speciali>Istituti esteri>università e scuole secondarie italiane, è pubblicato l’elenco delle scuole e università diverse da quelli statali, nonché estere e dei relativi corsi attivati, la cui iscrizione dà diritto alla pensione ai superstiti."
CASI PARTICOLARI
Un caso particolare che non consente il mantenimento dello status di studente, con conseguente impossibilità di riconoscimento o proroga del diritto alla quota di reversibilità.è quello del tirocinio formativo e di orientamento ( decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142).
Invece mantiene lo status di studente e il diritto alla pensione di reversibilità il soggetto con attività lavorativa dalla quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% . Infatti con sentenza n. 42 del 22-25 febbraio 1999, la Corte Costituzionale ha argomentato che “la percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione economica dell’orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto agli studi con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 4, 34, 35 della Costituzione”.
Allo stesso modo, dice l'INPS, " l'impiego in lavori socialmente utili e svolgimento di borsa lavoro da parte del figlio studente titolare di pensione ai superstiti non comportano la sospensione della pensione in quanto dette attività non configurano, a norma dell’articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, come prestazione di lavoro retribuito".
3) Decorrenza e misura della pensione ai superstiti
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato e spetta in una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato.
Le aliquote di reversibilità in presenza del coniuge sono stabilite nelle seguenti misure:
- coniuge solo: 60%;
- coniuge e un figlio: 80%;
- coniuge e due o più figli: 100%.
Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:
- un figlio: 70%;
- due figli: 80%;
- tre o più figli: 100%;
- un genitore: 15%;
- due genitori: 30%;
- un fratello o sorella: 15%;
- due fratelli o sorelle: 30%;
- tre fratelli o sorelle: 45%;
- quattro fratelli o sorelle: 60%;
- cinque fratelli o sorelle: 75%;
- sei fratelli o sorelle: 90%;
- sette o più fratelli o sorelle: 100%.
4) Cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi dei beneficiari
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla Tabella F della legge dell’8 agosto 1995, n. 335.
I limiti di cumulabilità trovano applicazione nei casi di pensione ai superstiti spettante al solo coniuge ovvero ai genitori o fratelli e sorelle e non nei casi in cui siano titolari della pensione figli minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.
Ai fini della cumulabilità, con le circolari n. 234 del 25 agosto 1995 e n. 38 del 20 febbraio 1996 l'INPS ha precisato che i redditi del beneficiario da valutare sono " i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. In ogni caso non è valutato l’importo della pensione ai superstiti (o delle pensioni) su cui andrebbe operata la riduzione".