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APPLICAZIONE DELL’IVA NELLA SHARING ECONOMY

Applicazione dell’IVA nella sharing economy

La condivione di beni e servizi - sharing economy - è un fenomeno destinato a crescere nel 2016: ecco il working paper della Commissione Europea

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Negli ultimi anni è sempre più diffuso l’utilizzo di piattaforme online per la condivisione di beni o servizi (c.d. sharing economy). Tra le esperienze di più chiaro successo si pensi alle piattaforme Blabl car, Airbnb, Uber e Gnammo. Queste piattaforme online permettono di condividere un proprio bene o di fornire un servizio ad un’altra persona. Se qualche anno fa questa tipologia di modello economico non suscitava particolare interesse oggi, considerata la forte espansione e l’incremento di fatturato di queste aziende, il VAT Commitee della Commissione Europea si è interessata della questione.

1) Il working paper n. 878 della Commissione Europea sulla problematica IVA della sharing economy

In particolare lo scorso 26 ottobre è stato pubblicato il working paper n. 878 datato 22 settembre 2015; questo documento analizza le problematiche circa l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto a queste operazioni economiche.

Procedendo per gradi bisogna sin da subito chiarire che sono individuabili due distinti rapporti giuridici:

- il rapporto tra chi mette a disposizione il proprio bene/servizio e la piattaforma online;

- il rapporto tra chi mette a disposizione il proprio bene/servizio e l’utente finale[1].

L’obbiettivo del working paper è quello di comprendere se queste due operazioni economiche rientrano nell’ambito applicativo della Direttiva IVA n. 2006/112/CE e se il soggetto che mette a disposizione il proprio bene/servizio risulta essere un soggetto passivo IVA.

Il presupposto soggettivo per l’applicazione dell’IVA europea è stabilito dall’art. 9 della Direttiva IVA il quale afferma che: “1.   Si considera «soggetto passivo» chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività. Si considera «attività economica» ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.”.

Diversamente il presupposto oggettivo è regolato dall’art. 2, par. 1, lett. a) e c): “1.   Sono soggette all'IVA le operazioni seguenti:

a) le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

[…].”

Per brevità tralasceremo qui la trattazione del presupposto territoriale di cui all’art. 5 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE.

Ad integrazione di queste nozioni di base, si consideri anche quanto affermato dalle sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea C-219/12, C-180/10 e C-181/10 in ordine alla nozione di attività economica. In estrema sintesi queste pronunce giurisprudenziali affermano che rientrano nella nozione di attività economica tutte quelle iniziativa attive di commercializzazione e che garantiscono, con una certa stabilità, degli introiti. In particolare la nozione di introiti va intesa come remunerazione percepita come contropartita dell’attività esercitata, essendo irrilevante che lo sfruttamento del bene sia finalizzato a generare profitti.

Venendo a riassumere l’analisi operata dai membri del VAT Committee emerge in primo luogo come, in generale, il soggetto che mette a disposizione online un bene/servizio sia in ogni caso un soggetto passivo IVA in quanto il solo fatto di partecipare alla piattaforma implica una certa continuità nell’esercizio di un’attività economica come sopra interpretata[2]. Il prestatore del servizio/cedente del bene risulta essere un soggetto passivo IVA in quanto mette a disposizione beni e servizi in cambio di un pagamento in denaro o in natura. Si consideri inoltre che il rapporto tra chi mette a disposizione un bene/servizio e la piattaforma è facilmente qualificabile come una prestazione di servizi di intermediazione.

Più difficile comprendere in via generale se il rapporto tra l’utilizzatore finale e chi mette a disposizione il bene/servizio rientri appieno nel campo di applicazione della Direttiva IVA. Le maggiori perplessità espresse nel working paper concernono la sussistenza del presupposto oggettivo.

Il nesso diretto tra pagamento in denaro o in natura (diritto di beneficiare di altri beni o servizi) e la cessione di un bene / prestazione di un servizio può infatti essere messa in discussione qualora la finalità del rapporto economico sia quello di scambiare utilità di pari valore o, più semplicemente, quello di accrescere la solidarietà tra cittadini o incentivare un utilizzo maggiormente consapevole di beni e servizi[3]. Tale valutazione dovrà essere necessariamente eseguita caso per caso in considerazione della molteplicità delle situazioni che si possono verificare e, in ogni caso, sono necessari ulteriori approfondimenti della questione.

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[1] All’interno di questo rapporto giuridico è possibile effettuare una ulteriore distinzione tra coloro che forniscono un bene/servizio in cambio di denaro o in cambio di un bene/servizio. Ulteriormente in questa seconda categoria si possono distinguere coloro che scambiano direttamente un bene/utilità oppure coloro che, in virtù del fatto che mettono a disposizione un bene/servizio, possono accedere al diritto di fruire di altri beni/servizi.

[2] Specificatamente il VAT Committee afferma che “This said, it can, however, be assumed that, in general, joining a sharing economy platform through which goods or services are provided in return for remuneration, implies some continuity. The activities in question would therefore meet the requirements for inclusion in the concept of "economic activity" as set out in Article 9(1) of the VAT Directive. Having said the above, it should be noted that Article 12 of the VAT Directive allows Member States to regard as a taxable person anyone who carries out, on an occasional basis, a transaction relating to the activities referred to in the second subparagraph of Article 9(1)”.

[3] Cfr. ad esempio l’art. 132, Direttiva 2006/112/CE il quale dispone l’esenzione per prestazioni/cessioni connesse con un interesse collettivo.

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