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IL TRASFERIMENTO D'AZIENDA E LA SUCCESSIONE NEI RAPPORTI

Il trasferimento d'azienda e la successione nei rapporti

Breve analisi della successione nei contratti, nei debiti, nei crediti e nei rapporti di lavoro nella cessione d'azienda

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Nello svolgimento dell’attività d’impresa, l’imprenditore stipula numerosi contratti con fornitori, finanziatori, lavoratori dipendenti e clienti al fine di assicurarsi i fattori produttivi necessari all’organizzazione dell’impresa e allo svolgimento del ciclo produttivo, nonché per commercializzare i suoi prodotti.

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1) Successione nei contratti dell'azienda ceduta

Nel disciplinare la successione dei contratti aziendali il legislatore si preoccupa di favorire il mantenimento dell’unità economica dell’azienda, introducendo significative deroghe alla disciplina di diritto comune relativo alla cessione dei contratti. In particolare il legislatore stabilisce che, con il trasferimento d’azienda, salvo che le parti non stabiliscano diversamente, vi sia un sub-ingresso generalizzato dell’acquirente nei contratti aziendali.

A tale principio generale vengono poste due eccezioni.
Non formano oggetto di successione i contratti aventi carattere personale, nonché i contratti per i quali sia pattiziamente escluso il sub-ingresso dell’acquirente.

Pur volendo favorire la circolazione dell’azienda e la continuità nell’esercizio dell’impresa, il legislatore ha inoltre previsto una forma di tutela del contraente ceduto, seppur in misura nettamente minore. Più precisamente, il legislatore ha riconosciuto al terzo contraente il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento d’azienda, a condizione che sussista una giusta causa.

Il Codice Civile, quindi, offre al contraente ceduto una protezione legislativa piuttosto limitata.
Infatti questi può recedere dal contratto in un intervallo di tempo breve – al massimo tre mesi dalla notizia del trasferimento d’azienda – e lo può fare solo se in grado di provare la sussistenza di una giusta causa.

Pare corretto ritenere che i tre mesi decorrono dall’iscrizione nel Registro delle Imprese del contratto di trasferimento d’azienda, giacché l’iscrizione produce efficacia dichiarativa e quindi rende il contratto di trasferimento d’azienda opponibile ai terzi, quindi anche al contraente ceduto.

2) Successione nei debiti e nei crediti

In presenza di contratti precedentemente stipulati e non integralmente eseguiti dal soggetto cedente, la normativa del trasferimento d’azienda presenta, anche in questo caso, significative deroghe ai principi di diritto comune.

Il legislatore non precisa se i crediti relativi all’azienda ceduta si trasferiscano insieme alla stessa, limitandosi a stabilire che la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta ha effetto nei confronti dei terzi anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione.

Peraltro, è opinione corrente, attesa l’unità funzionale dei beni e dei diritti che compongono il complesso aziendale, che in assenza di specificazione nel contratto di trasferimento d’azienda i crediti seguano l’azienda ceduta e quindi si trasferiscano con essa.

Pertanto, per la successione dei crediti non è necessaria la notifica al debitore ceduto o l’accettazione da parte di quest’ultimo, poiché l’iscrizione del trasferimento d’azienda nel Registro delle Imprese costituisce una sorta di notifica collettiva. In definitiva, quindi, pare corretto ritenere che i crediti relativi all’azienda ceduta si trasferiscano insieme con l’azienda stessa e che l’onere di notifica al debitore ceduto sia soddisfatto dall’iscrizione del trasferimento d’azienda nel Registro delle Imprese.

Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante (art. 2559 c.c.). In tale ultimo caso, evidentemente, l’acquirente potrà esercitare azione di rivalsa nei confronti dell’alienante.

Più articolata e complessa è, invece, la disciplina prevista per i debiti aziendali.
In particolare, il Codice Civile, all’art. 2560, stabilisce che nel trasferimento d’azienda l’alienante risponde, in ogni caso, dei debiti preesistenti. Al pari risponde anche l’acquirente limitatamente però ai debiti che risultano dai libri contabili obbligatori. Il legislatore, quindi, offre la massima tutela al creditore ceduto il quale può far valere le sue ragioni sia nei confronti dell’alienante, sia nei confronti dell’acquirente, purché il debito risulti dai libri contabili obbligatori.

3) Rapporti di lavoro: solo alcuni cenni

Quando vi è il trasferimento dell'azienda (o di un ramo di essa) cambia il titolare dell'attività e quindi cambia il datore di lavoro. La legge tutela il lavoratore con alcune disposizioni specifiche e prevede che in caso di trasferimento:

  • il rapporto di lavoro non si estingue, ma continua con il nuovo titolare dell'azienda; il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano (art. 2112, comma 1, c.c.);
  • il lavoratore può chiedere al nuovo datore di lavoro il pagamento dei crediti da lavoro che aveva maturato al momento del trasferimento; il nuovo datore di lavoro è pertanto obbligato in solido con il vecchio titolare per la soddisfazione di tali crediti;
  • nel caso di stipulazione di un contratto d'appalto tra azienda d'origine e ramo trasferito, il lavoratore dipendente di questo ultimo può agire in giudizio direttamente nei confronti dell'azienda di origine per obbligarla al pagamento dei debiti che questa ha contratto con il ramo trasferito;
  • il nuovo titolare deve continuare ad applicare il contratto collettivo nazionale, in vigore al momento del trasferimento, fino alla sua scadenza;
  • il trasferimento d'azienda non costituisce motivo di licenziamento;
  • se il trasferimento si verifica in imprese che occupano più di 15 dipendenti, è obbligatorio per il datore di lavoro avvertire con comunicazione scritta, almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l’atto di trasferimento, le rappresentanze sindacali che avviano procedure di analisi e verifica necessarie alla tutela dei lavoratori - per evitare che il mancato rispetto della normativa vada ad eludere altri istituti contrattuali e di legge, come le norme sullo Statuto del lavoratori o il collocamento dei disabili.

Sulla definizione e forma del contratto di trasferimento d'azienda, sempre della stessa autrice leggi anche l'articolo "Definizione e oggetto del contratto di trasferimento d'azienda".

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