Il Quadro RW della dichiarazione dei redditi è il quadro deputato a monitorare gli investimenti ed i prodotti finanziari detenuti all’estero dai contribuenti.
Nel 2015 il quadro RW merita una particolare attenzione da parte di chi si è avvalso della voluntary disclosure.
A seguito della proroga al 30 novembre della presentazione della domanda per accedere alla voluntary disclosure, quest'anno il quadro RW sarà presentato dalla maggior parte dei contribuenti in ritardo, avvalendosi del ravvedimento operoso. La prima scadenza sarà il 29 dicembre entro tre mesi dalla scadenza della presentazione di Unico 2015.
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Per aiutarti nella compilazione del Quadro RW 2015 abbiamo predisposto un foglio di calcolo che ti consente di predisporre il quadro RW per l’anno 2014 da inserire nel Modello Unico PF 2015.
Il file gestisce anche la determinazione dei redditi prodotti dalle attività detenute all’estero (quadri RL-RM-RT).
I contribuenti che si sono avvalsi della procedura di collaborazione volontaria hanno potuto regolarizzare le proprie attività detenute all’estero per gli anni interessati e fino al 2013 : anche per questo abbiamo predisposto il tool “voluntary disclosure” per effettuare i conteggi.
Bisogna infatti prestare attenzione al fatto che la procedura della voluntary non copre il 2014 e quindi i redditi o investimenti oggetto della voluntary devono essere dichiarati nel quadro RW 2015
Per le caratteristiche del file ti rimandiamo alla descrizione del prodotto Quadro RW 2015
1) L’obbligo di monitoraggio
L’obbligo di monitoraggio in dichiarazione dei redditi è stato introdotto dall’art. 4 del D.L. n. 167/1990. Tale norma prevede l’indicazione in dichiarazione dei redditi, più in particolare nel quadro RW, degli investimenti che i contribuenti hanno all’estero.
Devono quindi compilare il quadro RW i seguenti soggetti residenti in Italia:
- le persone fisiche
- le società semplici e le associazioni ad esse assimilate dall’art. 5 del TUIR;
- gli enti non commerciali
Ricordiamo che l’art. 2 del T.U.I.R. considera residenti nel territorio dello Stato quei soggetti nei confronti dei quali si verifica, alternativamente, uno dei seguenti presupposti, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 negli anni bisestili):
- iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;
- elezione del proprio domicilio nel territorio dello Stato;
- elezione della propria dimora abituale (che per il Codice civile individua la residenza di un soggetto) nel territorio dello Stato.
E’ comunque previsto che si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe dei cittadini residenti e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.
Per quanto riguarda invece le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, è necessario rifarsi all’art. 5, comma 3, lettera d) ed all’art. 87, comma 3 del TUIR. Tali soggetti saranno residenti se per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato.
Si precisa che l’obbligo di compilazione del Quadro RW sussiste anche qualora tali soggetti non detengano più al 31 dicembre 2014 gli investimenti all’estero in quanto nel corso dell’anno 2014 hanno provveduto al disinvestimento degli stessi.
Risultano esclusi dalla disciplina in oggetto in seguenti soggetti:
- Società di capitali
- Enti commerciali
- Società in nome collettivo
- Società in accomandita semplice
- Enti pubblici di cui all’art. 74 del tuir
Risultano anche escluse dall’obbligo di compilazione alcune categorie di lavoratori che nel 2014 hanno svolto la propria attività all’estero per almeno 183 giorni:
- persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale;
- persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, quando la loro residenza fiscale in Italia sia determinata, in deroga alle disposizioni dell’art. 2 del TUIR, in base ad accordi internazionali ratificati.
Non sussistono gli obblighi di compilazione del Quadro RW nemmeno nei confronti dei soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attività estere di natura finanziaria detenute nel Paese in cui svolgono la propria attività lavorativa.
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La Circolare tratta dei seguenti argomenti:
- L’obbligo di monitoraggio
- Ambito soggettivo
- Il quadro rw di unico 2015
- Il valore da indicare nel quadro Rw
- Esempi di compilazione del quadro Rw
- Sanzioni
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