Noleggiare la propria imbarcazione non è considerata attività commerciale e gode di una tassazione agevolata che prevede l'applicazione di una imposta sostitutiva del 20%. L'articolo spiega i requisiti e come procedere per beneficiare dell'imposta agevolata.
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1) Come tassare i redditi derivanti dal noleggio occasione dell'unità da diporto
L’art. 59 ter del D.L. n. 1 del 2012 (c.d. “Decreto Monti”) ha introdotto la possibilità per i titolari, persone fisiche o società non aventi come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero la utilizzazione a titolo di locazione finanziaria di imbarcazioni e navi da diporto, di concederle, in forma occasionale, in noleggio.
Va rilevato, sin da subito come l’attuale formulazione della norma recepisca le modificazioni apportate con il D.L. n. 69 del 2013 (in precedenza, infatti, la possibilità di fruire del regime agevolativo in parola, era limitata alle persone fisiche ed era subordinata a un limite quantitativo di proventi: 30.000 euro annui).
Lo svolgimento di detta attività non costituisce, per espressa definizione legislativa, un “uso commerciale dell’unità” e i proventi, solo se i contratti hanno una durata complessiva non superiore a 42 giorni, possono essere assoggettati a una imposizione sostitutiva del 20% da versare con Mod. F24 recante il codice tributo 1847 .
La scelta comporta, in ogni modo, l’esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute nella stessa attività di noleggio.
Per poter fruire dell’imposta sostitutiva (di quelle sul reddito e delle relative addizionali) occorre comunicare all’Agenzia delle Entrate la effettuazione del noleggio; tale comunicazione deve essere trasmessa prima dell’inizio di ciascuna attività di noleggio, allegandola (in formato “.pdf”, “.gif”, “.tiff” o “.jpg”) a un messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella: [email protected].
Il noleggio occasionale è subordinato alla comunicazione da inviare, oltre che all’Agenzia delle Entrate, anche alla Capitaneria di porto territorialmente competente e, nell’ipotesi in cui il noleggio dia luogo a prestazioni di lavoro accessorio occasionale, anche all’Inps e all’Inail (cfr. D.M. 26 febbraio 2013 e D.M. 7 ottobre 2014, emanati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali).
Il modello di comunicazione è scaricabile qui.
Le copie delle comunicazioni, con le relative ricevute di trasmissione, e dei contratti di noleggio, devono essere tenute a bordo dell’imbarcazione o nave da diporto, a disposizione degli Organi di controllo.