Il D.Lgs. n. 151/2015 c.d semplificazione introduce importanti innovazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare inasprisce l’impianto sanzionatorio nei casi di omessa formazione e visite mediche prevedendo il raddoppio della sanzione qualora la violazione si riferisca a più di cinque lavoratori o la triplicazione qualora si riferisca a più di 10 lavoratori (in allegato prospetto delle violazione più frequenti e rispettive sanzioni).
Inoltre è inequivocabilmente chiarito l’obbligo dell’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza al lavoro accessorio (voucher), quando la prestazione venga resa a favore di imprenditore o professionista.
Evidenziamo le implicazione della materia della sicurezza sui rapporti di lavoro e sulle agevolazioni contributive. In assenza di documento di valutazione dei rischi (DVR) l’azienda:
- non può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, di somministrazione, di lavoro intermittente, di appalto e subappalto;
- perde lo sgravio contributivo INPS triennale e il voucher della regione per la formazione degli apprendisti.
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Consulta anche l'utile Prospetto aggiornato delle violazioni e delle relative sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro.
1) Alcune considerazioni sugli adempimenti obbligatori per le aziende in materia della sicurezza sui rapporti di lavoro
Nel ribadire che tutte le aziende, anche con un solo lavoratore, sono tenute a:
- redigere il documento di valutazione dei rischi (DVR);
- nominare il responsabile della sicurezza per la prevenzione e protezione (RSPP);
- nominare l’addetto alla prevenzione incendi;
- nominare l’addetto al pronto soccorso;
- nominare il medico competente ove tenuti alla sorveglianza sanitaria;
- dotare i lavoratori, ove tenuti, dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
- disegnare il rappresentate di lavoratori e comunicare il nominativo all’INAIL.
Si rammenta che l’inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ha riflessi sull’istaurazione di diverse tipologie contrattuali e su sgravi contributivi, quali:
- i contratti a tempo determinato: non possono essere stipulati se non è stato elaborato, prima dell’inizio, il DVR e, con la stessa tempistica, non è stata data comunicazione scritta e documentata al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
- i contratti di somministrazione: non possono essere stipulati in assenza di DVR e di comunicazione scritta e documentata al RLS;
- i contratti di lavoro intermittente: non possono essere stipulati in assenza di DVR e di comunicazione scritta e documentata al RLS;
- i contratti di appalto e subappalto: per i quali è previsto l'obbligo dell’indicazione dei costi relativi alla sicurezza, pena nullità degli stessi;
- lo sgravio contributivo triennale: non può essere fruito in assenza del rispetto delle norme fondamentali a tutela del lavoro;
- il 50% del costo della formazione degli apprendisti: finanziato mediante “voucher” Regionale.
Tenuto conto delle gravità delle sanzioni, a carattere penale, è opportuno provvedere agli adempimenti in materia.
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