Il ravvedimento per l'omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni resta immutato dal 2015 dopo le modifiche apportate al ravvedimento dal cd. Decreto Sanzioni (D. Lgs 158/2015) e i successivi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.42/E del 12 ottobre 2016 che ha delucidato il tema delle sanzioni previste dal ravvedimento operoso nei casi di regolarizzazione delle dichiarazioni dei redditi presentate con errori o in ritardo.
Le due fattispecie sono trattate diversamente a seconda che si tratti di dichiarazioni integrative o tardive. In particolare:
- per dichiarazione integrativa si intende una dichiarazione che modifica il contenuto di una dichiarazione tempestivamente presentata;
- per dichiarazione tardiva si intende una dichiarazione che è stata presentata entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della stessa.
Per il 2020, a seguito dello slittamento della presentazione delle dichiarazioni al 10 dicembre 2020, il termine dei 90 giorni per distinguere tra tardiva e integrativa scade il 10 marzo 2021
In questo approfondimento trattiamo i vari aspetti sanzionatori previsti nelle due fattispecie.
1) Dichiarazione integrativa entro 90 giorni dalla scadenza del termine
Il decreto sanzioni (D. Lgs 158/2015) ha introdotto un'ipotesi specifica di regolarizzazione entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione, per le violazioni commesse mediante la dichiarazione stessa. Differenze sono state previste nei casi in cui la dichiarazione corregga un errore rilevabile o meno, in sede di controllo automatizzato o formale. In particolare, per:
- le dichiarazioni integrative che correggono errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, il contribuente deve:
- versare la maggiore imposta (se dovuta) e gli interessi a partire dal giorno della scadenza del mancato versamento;
- versare una sanzione fissa di 250 euro (ridotta ad 1/9 con il ravvedimento operoso), tranne nel caso di specifiche irregolarità dichiarative disciplinate nell'articolo 8 del D. Lgs 471/1997;
- versare la sanzione per omesso versamento (se dovuto) ridotta a seconda di quando interviene il ravvedimento.
- le dichirazioni integrative che corregono errori rilevabili in sede di controllo, il contribuente deve:
- versare la maggiore imposta (se dovuta) e gli interessi a partire dal giorno della scadenza del mancato versamento;
- versare la sanzione per omesso versamento (se dovuto) ridotta a seconda di quando interviene il ravvedimento.
2) Dichiarazione tardiva presentata entro i 90 giorni dalla scadenza
La dichiarazione tardiva è quella presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario ed è soggetta alla sanzione in misura fissa di 250 euro, che può essere ridotta a 25 euro (1/10 della sanzione ordinaria) grazie al ravvedimento operoso. Se oltre alla tardività della dichiarazione c'è anche un carente/tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa, è prevista una sanzione per omesso versamento regolarizzabile anch'essa con il ravvedimento operoso.
Ricapitolando, in questa ipotesi il contribuente deve:
- versare l'imposta (se dovuta) e gli interessi dal giorno della scadenza del mancato versamento;
- versare la sanzione fissa di 250 euro (ridotta ad 1/10 con il ravvedimento operoso), tranne nel caso si specifiche irregolarità dichiarative disciplinate nell'articolo 8 del D. Lgs 471/1997;
- versare la sanzione per omesso versamento (se dovuto) ridotta a seconda di quando interviene il ravvedimento.
3) Dichiarazione integrativa oltre 90 giorni dalla scadenza di presentazione
Decorsi 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, le sanzioni e gli interessi aumentano. In particolare, in questa ipotesi bisogna distinguere tra:
- le dichiarazioni integrative che correggono errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, per le quali il contribuente deve:
- versare la maggiore imposta (se dovuta) e gli interessi dal giorno della scadenza del mancato versamento;
- versare il 90% della maggiore imposta dovuta
- versare una sanzione pari a 250 euro se le imposte non sono dovute, sanzione che può essere ridotta in base a quando interviene il ravvedimento, salvo specifiche irregolarità dichiarative disciplinate nell'articolo 8 del D. Lgs 471/1997.
- le dichiarazioni integrative che correggono errori rilevabili in sede di controllo, per le quali il contribuente deve:
- versare la maggiore imposta (se dovuta) e gli interessi dal giorno della scadenza del mancato versamento;
- versare la sanzione per omesso versamento (se dovuto) ridotta a seconda di quando interviene il ravvedimento.
4) Dichiarazione omessa
Una dichiarazione si considera omessa quando non è stata presentata entro i 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. In questo caso si applica una sanzione:
- pari a 250 euro se le imposte non sono dovute
- compresa tra 120% e 240% delle imposte dovute, con importo minimo di 250 euro.
Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e prima dell'inizio dell'attività di accertamento sono previste riduzioni, in quanto si applica una sanzione:
- pari a 150 euro se non sono dovute imposte;
- compresa tra il 60% ed il 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.
Attenzione: in caso di accertamento di maggiori imponibili rispetto a quelli indicati nella dichiarazione omessa presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, la sanzione che si è applica è compresa tra il 120% ed il 240% dell'imposta dovuta.