L’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento di soluzione della crisi di impresa mediante il quale l’azienda in difficoltà cerca di ridurre la propria esposizione debitoria, proponendo un accordo che, per essere efficace, deve essere approvato dai creditori che rappresentano almeno il 60% dei debiti complessivi dell’imprenditore in crisi, mentre per i rimanenti, ossia i creditori non aderenti all’accordo (in genere i più piccoli), deve essere assicurato l’integrale pagamento, ancorché con una moratoria 120 giorni dalla data di omologazione dell’accordo, o dalla data di scadenza del credito, se questa è successiva alla data di omologazione.
Il concordato preventivo è una soluzione alla crisi di impresa più complessa rispetto all’accordo di ristrutturazione dei debiti, in quanto vi è una procedura che non è molto lontana da quella fallimentare, fermo restando l’obiettivo, che è sempre quello di favorire il rilancio dell’impresa, anche grazie ad una tempestiva apertura della crisi, che faciliti l’individuazione di soluzioni che offrano all’impresa in diffi- coltà la possibilità di uscirne, circostanza che può essere considerata vantaggiosa anche dai creditori, i quali devono esprimere un consenso sull’attivazione della procedura.
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1) Due soluzioni per la risoluzione della crisi d'impresa:accordo ristrutturazione e concordato preventivo
I due percorsi presentano molte affinità, a cominciare dalle condizioni di accesso, che sono le stesse della procedura fallimentare.
In effetti, l’attivazione dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti, così come del Concordato preventivo, pur producendo nel corso della procedura effetti leggermente diversi, assicurano entrambi una protezione piuttosto significativa dell’azienda in difficoltà, con la conseguenza che, almeno in condizioni normali, l’imprenditore in crisi non avrà motivi per non ricorrervi (visto che l’alternativa è il fallimento, o peggio, le azioni esecutive dei creditori sui beni dell’impresa).
Un secondo elemento comune tra i due istituti (Accordo di ristrutturazione e Concordato preventivo) è dato dal fatto che in entrambe le procedure occorre presentare una domanda in Tribunale, i cui contenuti sono sostanzialmente gli stessi.
Ma dalla presentazione della domanda in poi le differenze non mancano, sia in termini di procedura, sia in termini di effetti, anche se per quest’ultimo profilo le differenze, come già detto, sono poco rilevanti.
2) La scelta della procedura appropriata: accordo di ristrutturazione o concordato preventivo?
Alla conseguente logica domanda su quale delle due procedure scegliere, si potrebbe rispondere che, in linea di massima, l’Accordo di ristrutturazione dei debiti è la soluzione da preferire quando la crisi, pur essendo grave, è ancora abbastanza gestibile, tanto che è possibile soddisfare integralmente fino al 40% dei propri debiti, requisito non richiesto nella procedura del Concordato preventivo, pur essendo anche in quel caso ipotizzabile una ristrutturazione dei debiti.
Il Concordato preventivo diventa pertanto una opzione inevitabile quando le risorse finanziarie a disposizione dell’impresa in crisi sono inferiori al 40% dei debiti aziendali (almeno di quelli esigibili).
Per entrambi i percorsi l'e-book -
accordo di ristrutturazione e concordato preventivo - tratta le caratteristiche salienti cui segue un paragrafo che illustra le condizioni richieste per l’attivazione della soluzione concorsuale, per passare poi alla descrizione della procedura, nel cui ambito sono riportate le indicazioni per predisporre i documenti necessari per l’avvio del percorso che dovrebbe portare l’impresa ad uscire dallo stato di crisi.
Conclusa la descrizione dei passaggi procedurali, si continua l’esame con l’analisi degli effetti della soluzione concorsuale, presentando tali conseguenze in funzione dello stato di avanzamento della procedura. Infine, tutti i capitoli terminano con un paragrafo che ricorda le modalità di attuazione della soluzione concorsuale, una volta che la procedura è completata.
è ispirata ad un ragionevole compromesso tra un approccio operativo ed uno giuridico nella descrizione dei vari istituti previsti dalla legge fallimentare.
Questo approccio può risultare utile non solo agli addetti ai lavori (professionisti, avvocati, commercialisti), ai quali è sicuramente preziosa una visione schematica delle cose da fare, ma anche agli stessi imprenditori, che spesso non hanno ben chiare le differenze tra le varie procedure concorsuali, sotto il profilo sia delle conseguenze, sia degli adempimenti da effettuare.