Il Decreto Legislativo n.23-2015 ha introdotto in materia di licenziamento il nuovo istituto dell'offerta di " conciliazione“ al lavoratore su iniziativa del datore di lavoro. Tale Istituto, applicabile a tutti i licenziamenti e quindi non esclusivamente al licenziamento economico, si applica :
- ai lavoratori con qualifica di operai, impiegati o quadri assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dall’entrata in vigore del decreto (7 marzo 2015)
- a coloro che sono interessati da una trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato,
- agli apprendisti passati in qualifica
- ai lavoratori assunti in precedenza nelle aziende che, dopo l’entrata in vigore del decreto, hanno superato la soglia dei 15 dipendenti
L'offerta di conciliazione è applicabile sia ai licenziamenti individuali che a quelli collettivi.
La norma introdotta ha lo scopo evidente di tutela dei diritti del lavoratore di fronte ad un licenziamento illegittimo e , nello stesso tempo,di contenere l'elevato contenzioso in materia di lavoro.
In ogni caso pertanto, in caso di licenziamento, al fine di evitare il giudizio, il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro il termine di 60 giorni decorrenti dall’impugnazione del licenziamento, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF e non è assoggettato a contribuzione previdenziale.
L’ammontare dell’importo offerto è pari a :
- 1 mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR per ogni anno di servizio,
- in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità,
Il pagamento deve avvenire mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare (non sono previste altre forme di pagamento).
L’accettazione dell’assegno da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
L'offerta della somma viene effettuata in sede protetta ossia in una delle sedi degli organi di conciliazione abilitati, di cui all’art.2113, co.4, del codice civile ( DTL, sede sindacale ) ovvero presso le Commissioni di certificazione, di cui all’art.82, co.1, Decreto Legislativo n.276/03 , entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni).
L'articolo continua dopo la pubblicità
1) Il monitoraggio della conciliazione per i lavoratori assunti dopo il 7 .3. 2015
Ai fini del monitoraggio “dell'offerta conciliativa” è stata introdotta una specifica comunicazione obbligatoria telematica (in aggiunta alla classica comunicazione di “ cessazione del rapporto “al centro per l’impiego da farsi entro 5 giorni ).
Tale comunicazione aggiuntiva è da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto al fine di rendere noto all'Ufficio l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione in argomento ( in caso di omissione è prevista una sanzione che va da euro 100 a 500 euro) .
Il Ministero del lavoro, con la nota n.2788 del 27.5.2015, ha comunicato che, a decorrere dal 01.06.2015, nella sezione “ADEMPIMEMTI” del portale “cliclavoro” è disponibile un’applicazione denominata “UNILAV_conciliazione” attraverso la quale tutti i datori di lavoro possono comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione previsto dal Decreto Legislativo n. 23/2015.
I datori di lavoro devono registrarsi al portale e accedere all’applicazione inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione (questo dato serve a collegare l’offerta di conciliazione al rapporto di lavoro cessato).
La procedura propone i dati presenti nel sistema, già comunicati con il modello UNILAV_Cess, relativi al lavoratore, datore di lavoro, rapporto di lavoro e richiede la compilazione dei seguenti ulteriori campi:
a) Data di proposta dell’offerta di conciliazione;
b) Esito (SI/NO) di tale offerta.
In caso di esito positivo occorre indicare :
1) la sede, tra quelle previste dalla normativa, presso la quale il procedimento di offerta viene effettuato;
2) l' importo offerto;
3) l'esito del procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accetto o meno l’importo offerto.
Il Ministero del lavoro, con la nota 22 luglio 2015, n. 3845, ha ulteriormente precisato che la Comunicazione in oggetto è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore.
Il Ministero ha ricordato che l'obbligo deve essere adempiuto anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro e non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.
Come per le altre comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro, i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati (consulenti del lavoro, avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali abilitati ex lege,n.12/1979) ovvero tramite i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, le associazioni di categoria delle imprese agricole, le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro, le agenzie per il lavoro ed i consorzi e gruppi di imprese, per conto di tutte le imprese del gruppo o consorziate.
Ti potrebbero interessare anche: