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E-COMMERCE E NUOVA TERRITORIALITÀ IVA : REGISTRAZIONE MOSS

E-commerce e nuova territorialità Iva : registrazione Moss

Territorialità Iva nelle prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione: come cambia dal 1 gennaio 2015. Registro Moss

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Dal 1° gennaio 2015, per alcune prestazioni di servizi internazionali, ai fini Iva non rileva più la sede del prestatore ma bensì il luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza o stabile organizzazione, definizioni queste che si rinvengono nella stessa Direttiva 2006/112/Ce e Regolamento Ue n. 282/2011 oggetto, quest’ultimo, di modifica dal Regolamento Ue n. 1042/2013.
In applicazione della Direttiva 2006/112/CE come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE, dal 1° gennaio 2015, i soggetti passivi (residenti o domiciliati anche fuori dall’Unione europea) che effettuano i servizi elettronici o i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione a favore di consumatori finali europei (B2C), possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico MOSS (Mini One Stop).

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1) Iva: regola generale delle prestazioni di servizi

È opportuna una breve premessa relativamente alla regola generale disciplinata nell’art. 7-ter del DPR 633/1972 e oggetto di deroga per talune prestazioni di servizi.
L’art. 7-ter stabilisce che le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando:
- sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
- sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Tale lettera tratta le prestazioni rese a committente privato da soggetto passivo iva in Italia, definite anche Business to Consumer (B2C).
Tale tipologia di operazione rientra nel campo di applicazione Iva quando il committente è un privato ma il prestatore è un soggetto passivo Iva in Italia. La mancanza di uno o entrambi i requisiti, potrebbe attrarre l’operazione nella lettera a), dell’art. 7-ter o in una delle deroghe previste dall’art. 7-quater e seguenti del DPR 633/1972.

2) La territorialità dei servizi digitali fino al 31 dicembre 2014

L’art. 7-sexies, co. 1, lettera f), prevedeva che si consideravano effettuate in Italia, le prestazioni di servizi rese a privati tramite mezzi elettronici da soggetti extra Ue, quando il committente era domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all’estero. Tali operazioni erano rilevanti in Italia solo quando venivano effettuate da soggetti passivi extracomunitari verso privati residente in Italia o domiciliati in Italia pur avendo la residenza nella Ue o fuori dalla Ue. L’articolo in questione andava letto in concomitanza con l’art. 7-septies, co. 1, lettera i) che stabiliva invece che i servizi in questione non si considerano effettuati in Italia quando sono resi a committenti privati domiciliati e residenti fuori della Comunità.
La circolare n. 37/E del 29/07/2011 nel trattare le prestazioni rese tramite servizi elettronici, previsti dall’art. 7 del Regolamento (CE) n. 282 del 2011, nell’ambito dei rapporti B2C, ha affermato che in base alla lettera f) dell’articolo 7-sexies e alla lettera i) dell’articolo 7-septies, in deroga al criterio base del prestatore previsto dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b):
- si consideravano effettuate in Italia quando erano rese da soggetti stabiliti fuori della Comunità quando il committente è domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all’estero;
- non si consideravano effettuate in Italia venivano rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti in Stati non comunitari.
L’assolvimento dell’Iva è stato disciplinato dall’art. 74-quinquies del DPR 633/1972.
L’art. 7-sexies lettera g) prevedeva che le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione erano rilevanti in Italia, se prestate a privati, quando venivano rese da prestatori stabiliti in Italia a committenti residenti o domiciliati nel territorio della Comunità e in esso utilizzate.
Le medesime prestazioni se rese da soggetti stabiliti al di fuori del territorio della Comunità si consideravano effettuate in Italia quando sono venivano ivi utilizzate. Invece, l’art. 7-septies, lettera h) stabiliva che i servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, non si consideravano effettuati in Italia quando venivano resi a committenti privati domiciliati e residenti fuori della Comunità.
In definitiva, risultava il seguente quadro normativo per le prestazioni telecomunicazione e di teleradiodiffusione:
-  erano soggette ad Iva in Italia quando venivano rese da fornitore stabilito in Italia, in presenza di utilizzatore privato residente o domiciliato nella Ue e utilizzo delle prestazioni nella Ue. La mancanza di una delle 3 condizioni rendeva l’operazione non soggetta ad Iva in Italia (7-sexies, co. 1, lettera g), primo periodo)
-  erano soggette ad Iva in Italia quando venivano rese da prestatore extra Ue a utilizzatore privato comunitario ma con utilizzo in Italia (7-sexies, co. 1, lettera g), secondo periodo)
- erano fuori campo Iva quando venivano rese a committente privato domiciliato e residente fuori della Comunità e utilizzate fuori dell’Italia; quelle utilizzate in Italia erano invece soggette ad Iva in Italia quando venivano rese da prestatore residente nella Ue o fuori della Ue (7-septies, co. 1, lettera h):)

3) La territoralità dei servizi digitali dal 1 gennaio 2015

In applicazione della Direttiva 2006/112/CE come modificata dalla Direttiva 2008/8/CE, dal 1° gennaio 2015, i soggetti passivi (residenti o domiciliati anche fuori dall’Unione europea) che effettuano i servizi elettronici o i servizi di telecomunicazione e teleradiodiffusione a favore di consumatori finali europei (B2C), possono assolvere gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto attraverso il Portale Telematico MOSS (Mini One Stop). Le caratteristiche del MOSS sono disciplinate dal Regolamento Ue n. 815/2012 e Regolamento n. 967/2012.
Tale regime di tassazione opzionale, adottabile sia per i soggetti passivi stabiliti nell’UE (Regime UE) che per quelli stabiliti fuori dalla UE (Regime non UE), è stato introdotto come strumento di semplificazione per l’assolvimento degli obblighi Iva di dichiarazione e versamento connessi alla modifica del luogo di tassazione Iva applicabile a tali tipologie di prestazioni nell’ambito dei rapporti B2C. Infatti, poiché la tassazione ai fini Iva di tali operazioni avviene nello Stato membro del consumatore finale (Stato membro di Consumo ) e non in quello del prestatore (Stato membro di identificazione), questo sistema evita al fornitore l’identificazione in ogni stato. È opportuno precisare che l’adozione di tale regime rende obbligatoria la sua applicazione in tutto il territorio della comunità europea.
Nel Regime UE, valido per i soggetti residenti nell’UE o extra UE con stabili organizzazioni in UE, lo Stato Membro di Identificazione è quello in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica. La mancata fissazione della sede della propria attività economica nell’UE determina lo Stato Membro di Identificazione in quello in cui dispone di una stabile organizzazione salvo che non si disponga di più stabili organizzazioni nell’UE che comporta in tal caso la facoltà di scelta di uno Stato membro qualunque. In tal caso, la scelta non può essere revocata prima del termine del secondo anno successivo a quello di esercizio. Il regime in questione è disciplinato dall’art. 74-sexies del DPR 633/1972 che è stato aggiunto dal D.Lgs. 42/2015.
Nel Regime non UE, valido per i soggetti passivi extra UE che non hanno nell’UE o la sede della propria attività o non dispongono di una stabile organizzazione o non sono registrati o tenuti all’identificazione, il prestatore può scegliere qualunque Stato membro di identificazione. Il regime in questione è disciplinato dall’art. 74-quinquies del DPR 633/1972 oggetto di modifiche dal D.Lgs. 42/2015.
Per entrambi i regimi è previsto che il soggetto passivo può avere solo uno Stato Membro di Identificazione che nel caso di soggetto in Regime Non UE potrà coincidere anche con lo Stato Membro di Consumo.
Il nuovo art. 74-septies del DPR 633/1972 disciplina, invece, l’osservanza degli obblighi Iva sulle prestazioni dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate in Italia che derivano dall’applicazione del regime speciale da parte dei soggetti identificati in altro Stato membro.
Il nuovo art. 74-octies del DPR 633/1972 detta le disposizioni in merito alla riscossione e ripartizione dell'imposta le cui modalità sono state disciplinate dal Decreto del Ministero dell’Economia del 20 aprile 2015 pubblicato in G.U. n. 99 del 30/04/2015.
Le modalità operative di registrazione ai fini Iva al regime speciale MOSS sono previste dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 122854 del 30/09/2014.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate protocollo n. 56191 del 23/04/2015 ha disposto invece l’approvazione degli schemi di dati da inviare telematicamente ai fini dell’applicazione del regime speciale MOSS in materia Iva ai sensi degli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-septies del DPR 633/1972.
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