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CREDITO D'IMPOSTA 2015 PER CHI INVESTE IN RICERCA E SVILUPPO

Credito d'imposta 2015 per chi investe in ricerca e sviluppo

Chi investe in ricerca e sviluppo nel triennio 2015-2019 ha diritto ad un credito d'imposta da usare in compensazione. Ecco le regole dell'agevolazione

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Incentivare le imprese che investono in ricerca e sviluppo, e fornire allo stesso tempo un'opportunità ai ricercatori. Sono questi gli obiettivi principali del credito d'imposta in ricerca e sviluppo, introdotto ancora con il decreto Destinazione Italia (art. 3 D.l. 145/2013) ma mai attuato. Il provvedimento è stato modificato con la Legge di Stabilità 2015, e recentemente attuato con un decreto ministeriale. Le novità più importanti introdotte con la Legge di stabilità 2015 sono: estensione del credito a tutte le aziende, non più solo PMI; innalzamento del tetto massimo agevolabile (5 milioni anziché 2,5 milioni) e abbattimento della spesa minima per gli investimenti (30.000 Euro anziché 50.000 Euro); prolungamento dell'agevolazione fino al 2019 (anziché fino al 2016).

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Per maggiori informazioni sul credito d'imposta ricerca e sviluppo 2015-2019 consulta la nostra CdG "Credito d'imposta ricerca e sviluppo"
 
 

1) Credito d'imposta ricerca e sviluppo: i beneficiari

Il credito è riconosciuto a tutte le  imprese:
  • indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato;
  • che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo (R&S) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, e fino a quello in corso al 31.12.2019. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il credito d'imposta riguarda gli investimenti effettuati nel quinquennio 2015-2019.

2) Credito d'imposta ricerca e sviluppo: le condizioni

Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, effettuata in ciascun periodo d'imposta:
  • ammonti ad Euro 30.000;
  • ecceda la media degli investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, ai fini del calcolo della media si considerano i periodo d'imposta precedenti esistenti alla data della costituzione.
Le spese agevolabili sono:
  • costi relativi al personale altamente qualificato (lett. a comma 1 art. 4 del decreto 27.05.2015),
  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto (lett. b comma 1 art. 4 del decreto 27.05.2015),
  • spese relative alla ricerca extra muros (lett.c comma 1 art. 4 del decreto 27.05.2015) ossia contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative (di cui all'art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179),
  • competenze tecniche e privative industriali (lett. d comma 1 art. 4 del decreto 27.05.2015)) relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne

3) Credito d'imposta ricerca e sviluppo: la misura del credito

Il credito viene concesso fino all’importo massimo annuo di 5 milioni di Euro per ciascun beneficiario, nelle seguenti misure:
  • 50% della spesa incrementale (ossia la spesa eccedente la media annuale dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015), per i costi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 4 del decreto (costi relativi al personale altamente qualificato, spese relative alla ricerca extra muros);
  • 25% della spesa incrementale, per i costi di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dell'art. 4 del decreto (quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali).
Ai fini del calcolo del credito spettante occorre determinare la spesa incrementale agevolabile, separatamente per ciascuna tipologia di spesa. Nel caso in cui:
  • entrambe le tipologie di spesa dovessero registrare un incremento, il credito sarà calcolato applicando a ciascun incremento l'aliquota prevista per il relativo gruppo di spese (o 5o o 25%);
  • l'incremento dovesse riguardare solamente una tipologia di spesa, il credito sarà calcolato applicando l'aliquota prevista per quel gruppo di spesa all'ammontare della spesa incrementale complessiva.
Il credito d’imposta:
  • va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato;
  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, TUIR;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi ammissibili sono stati sostenuti (quindi dal 2016);
  • è cumulabile con il credito d'imposta  per l'assunzione di personale altamente qualificato, previsto dall'art. 24 D.l. 83/2012.

4) Credito d'imposta ricerca e sviluppo: controlli

Le imprese che beneficiano di questa agevolazione devono conservare tutta la documentazione utile a dimostrare la loro ammissibilità.
L'Agenzia delle Entrate effettuerà i controlli sulla base della documentazione contabile, che dovrà essere certificata dal soggetto incaricato alla revisione contabile o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro dei revisori. Tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio. Anche le imprese non soggette a revisione legale dei conti, e prive di collegio sindacale, devono avvalersi della certificazione di un revisore o di una società di revisione. Sono escluse da questo obbligo le imprese con bilancio certificato.
Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione del credito (anche parziale), l'Agenzia delle Entrate provvederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
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