Per recepire le semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014 in tema di erogazione dei rimborsi IVA, per i quali ora è richiesta la prestazione di garanzia solo se l'importo del credito è superiore a € 15.000 ed è richiesto dai c.d. "soggetti a rischio", l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno aggiornare i modelli di:
- polizza fideiussoria / fideiussione bancaria;
- costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
I modelli sono stati approvati con provvedimento delle Entrate del 26.06.2015 e sono già utilizzabili.
I vecchi modelli potranno comunque essere utilizzati ancora fino al 31.12.2015.
Contestualmente, considerata la recente accelerazione nei tempi di erogazione dei rimborsi, è stato ridotto da 120 a 60 giorni il periodo presuntivo su cui calcolare gli interessi per il ritardo nell'esecuzione del rimborso (annuale o trimestrale).
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1) Rimborso IVA: cosa è cambiato in breve
Per ottenere il rimborso IVA richiesto ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del DPR n. 633/1972, è ora necessaria la prestazione della garanzia solo nei casi previsti dalla legge a seguito delle modifiche apportate dal Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014).
Prima di tale decreto, per ottenere i rimborsi IVA di importo superiore a € 5.164,57, era necessario (oltre naturalmente alla presentazione della richiesta in sede di dichiarazione annuale) prestare apposita garanzia, ovvero cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità, ovvero mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione.
Il Decreto semplificazioni, in vigore dal 13.12.2014, ha innalzato a € 15.000 la soglia di rimborso IVA al superamento della quale è richiesta la prestazione di garanzia secondo le suddette regole.
Resta fermo che, quando richiesta, la garanzia deve avere durata pari a 3 anni dalla data di esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento.
Più precisamente, le regole sono ora le seguenti:
NUOVE REGOLE PER L'EROGAZIONE DEI RIMBORSI IVA (dal 13.12.2014)
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Rimborsi iva ≤ € 15.000
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NO GARANZIA
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Rimborsi iva > € 15.000
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Richiesti da
soggetti
"a rischio"
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GARANZIA
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Richiesti da
soggetti
"non a rischio"
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GARANZIA,
oppure anche
solo VISTO DI CONFORMITA' sulla dichiarazione da cui
emerge il credito + DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 38-bis, comma 3, D.P.R. n. 633/1972
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Per "soggetti a rischio" si intendono, secondo quanto stabilito dal nuovo comma 4 dell'art. 38-bis, del D.P.R. n. 633/1972, i soggetti passivi che:
- esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni (e che non siano start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. n. 179/2012);
- nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, hanno ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
- al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano € 150.000;
- al 5% degli importi dichiarati, se questi superano € 150.000 ma non superano € 1.500.000;
- all'1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- pur avendo i requisiti per essere considerati "non a rischio" e, quindi, per non prestare la garanzia, presentano la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.
2) Rimborso IVA: i nuovi modelli per la prestazione della garanzia
Per adeguare la modulistica alle novità introdotte dal Decreto semplificazioni fiscali, l'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 26.06.2015, che ha sostituito il precedente provvedimento del 10.06.2014, ha approvato il nuovo modello di polizza fideiussoria/fideiussione bancaria, insieme alle nuove istruzioni (denominate "Glossario").
Per coerenza, ha anche modificato il modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato, che era stato approvato con provvedimento del 30.12.2014.
Il provvedimento ha, inoltre, fissato le condizioni generali di assicurazione tra il soggetto che rilascia la garanzia e l'Agenzia delle Entrate.
Nel "Glossario" allegato ai modelli è precisato che:
- per "rimborso richiesto in procedura semplificata", si intende quello richiesto all’Agente della riscossione. Tale procedura può essere utilizzata per un importo massimo pari a € 700.000 (€ 1.000.000 per i subappaltatori edili che applicano il reverse charge), comprese le compensazioni effettuate nel 2015 con il modello F24, ai sensi dell'articolo 34 della Legge n. 388/2000, fatti salvi i diversi limiti stabiliti dalle norme. In caso di rimborso di importo superiore a € 700.000 (€ 1.000.000 per i subappaltatori edili) con pagamento richiesto in parte all’Agente della riscossione e in parte all’Ufficio delle Entrate, l’importo da indicare quale eccedenza richiesta a rimborso deve essere limitato alla parte richiesta all’Agente della riscossione;
- per "rimborso richiesto in procedura ordinaria", si intende quello richiesto all’Ufficio delle Entrate. In caso di rimborso di importo superiore a € 700.000 (€ 1.000.000 per i subappaltatori edili che applicano il reverse charge), con pagamento richiesto in parte all’Agente della riscossione e in parte all’Ufficio, l’importo da indicare quale eccedenza richiesta a rimborso deve essere al netto dell’importo rimborsato dall’Agente della riscossione.
Il provvedimento del 26.06.2015 ha stabilito, inoltre, che, in considerazione dell’accelerazione in atto nel processo di erogazione dei rimborsi e coerentemente con la ratio delle disposizioni in materia di rimborsi IVA contenute nel D.Lgs. n. 175/2014, finalizzate a ridurre le tempistiche ed i costi per l’esecuzione dei rimborsi, il periodo presuntivo sul quale calcolare gli interessi da garantire per il ritardo nell’esecuzione dei rimborsi in procedura ordinaria (annuali e trimestrali) viene ridotto da 120 a 60 giorni.
Tali interessi non vengono computati nel calcolo degli interessi da garantire per il periodo di validità della garanzia.
3) Rimborso IVA: la decorrenza dei nuovi modelli per la garanzia
I nuovi modelli, che sostituiscono quelli approvati con i Provvedimenti del 10.04.2014 e del 30.12.2014, sono già utilizzabili (dal 27.06.2015).
I precedenti modelli potranno comunque essere utilizzati ancora fino al 31.12.2015.