Come di consueto gli esercenti attività d’impresa che rientrano nell’ambito degli studi di settore, sono tenuti alla compilazione del quadro F al fine di fornire una corretta indicazione degli “elementi contabili”.
RIGO F14
le informazioni che fino allo scorso anno erano riportate nel rigo F15 “Costo per la produzione di servizi”, sono ora confluite nel rigo F14 ridenominato “Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi”. Non è stata modificata la numerazione dei righi successivi. Pertanto, negli studi di settore evoluti non è più presente il rigo F15.
RIGO F19
le istruzioni alla compilazione relative le spese per il personale sono state aggiornate prevedendo la possibilità di indicare l’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro accessorio (art.70, D.Lgs.276/03), sostenute mediante l’acquisto dei cd. vouchers. Tale “personale” non va indicato nel quadro A.
RIGO F23
è inserito il riferimento al 20% dell’IMU relativa agli immobili strumentali, versata nel 2014.
RIGO F40
aggiornamento del rigo per tener conto del caso in cui il contribuente, nel periodo 2012 e/o in quelli precedenti, si è avvalso del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
Per la maggior parte degli studi di settore riguardanti attività d’impresa, l’Agenzia precisa che, da quest’anno, sono previsti 2 distinti documenti contenenti rispettivamente le istruzioni di compilazione del quadro F per gli specifici modelli relativi agli studi:
• approvati per il 2014 (“tipologia 1”);
• approvati per il 2012 e 2013 (“tipologia 2”).
Le istruzioni del singolo studio richiamano la “tipologia 1” o la “tipologia 2.
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1) La compilazione del quadro F Studi di settore per gli ex minimi
Particolare attenzine va posta nella compilazione da parte dei contribuenti che adottavano i precedenti regimi " dei minimi"
È stata infatti “aggiornata” la descrizione del rigo F40. In particolare, la casella va barrata dai soggetti esercenti attività d’impresa che nel 2012 e/o anni precedenti adottavano il regime dei minimi e che nel 2013 e 2014 hanno applicato il regime ordinario.
La casella va, quindi, barrata dal contribuente che per il 2012 ha applicato il regime dei minimi e, dal 2013, ha applicato il regime ordinario.
La casella non interessa i soggetti minimi 2013 che dal 2014 hanno applicato il regime ordinario (tali soggetti barrano la casella di rigo V03 “Ulteriori dati specifici”).
La barratura della casella di rigo F40:
- è finalizzata ad evitare la segnalazione della divergenza tra il reddito indicato nei quadri RG/RE di Unico e quello di rigo F28/G13 degli studi;
- non comporta la “non accertabilità” ai fini degli studi di settore.
Per la “quantificazione” degli importi da indicare, va fatto riferimento:
- alle disposizioni del TUIR (esempio: per le spese relative ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell’esercizio dell’attività vanno assunte in base a quanto disposto dall’art. 164, TUIR) e
- ai criteri indicati nelle istruzioni del quadro F, a prescindere da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione di Unico 2015.
ATTENZIONE I soggetti che determinano il reddito con criteri “forfetari” non indicano i dati contabili richiesti nel quadro F.