Nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva fissi un limite di orario normale inferiore a quello predeterminato per legge, è consentito alla stessa contrattazione determinare l'assetto degli interessi nel senso che il superamento dell'orario contrattuale fino al limite di quello legale non debba essere compensato secondo la disciplina del lavoro straordinario.
In particolare, con riferimento alla fattispecie, la regola di cui all'art. 5 r.d.l. n. 692 del 1923 secondo cui la maggiorazione per il lavoro straordinario non può essere inferiore al dieci per cento della retribuzione ordinaria, si riferisce esclusivamente alle ore di straordinario eccedenti la giornata normale di lavoro prevista dall'art. 1 dello stesso r.d.l. in otto ore giornaliere e quarantotto ore settimanali.
Ne consegue che nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva, in base all'art. 2108 c.c., fissi un orario massimo di lavoro normale inferiore alle otto ore giornaliere e alle quarantotto ore settimanali, il compenso deve essere sempre corrisposto con una maggiorazione rispetto a quella ordinaria che puo anche essere inferiore alla misura del dieci per cento prevista per legge.
IL CASO
La Corte di appello di Roma, pronunciandosi sull'appello proposto dall'azienda, in riforma parziale della sentenza di primo grado:
1) respingeva la domanda proposta dal lavoratore, diretta ad ottenere il computo dello straordinario diurno sulla base della retribuzione omnicomprensiva con una maggiorazione minima del 10%;
2) confermava l'accoglimento della domanda relativa alla determinazione dei compenso dovuto per le festività coincidenti con la domenica sulla base di tutti gli elementi retributivi e indennitari fissi e continuativi e, per l'effetto, determinava la residua somma dovuta dall'azienda, in favore del lavoratore, in Euro 244,54, oltre accessori.
Il lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione; invece, l’azienda resiste con controricorso e propone a sua volta anche ricorso incidentale. La Corte di Cassazione:
- rigetta il ricorso principale, basandosi sull’orientamento giurisprudenziale maggioritario, secondo cui “in tema di compenso per lavoro straordinario, la regola di cui al R.D.L. n. 692 del 1923, art. 5, secondo cui la maggiorazione per il lavoro straordinario non può essere inferiore al dieci per cento della retribuzione ordinaria, si riferisce esclusivamente alle ore di straordinario eccedenti la giornata normale di lavoro prevista dall'art. 1 del R.D.L. n. 692 del 1923 in otto ore giornaliere e quarantotto ore settimanali; ne consegue che nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva, in base all'art. 2108 c.c., fissi un orario massimo di lavoro normale inferiore alle otto ore giornaliere e alle quarantotto ore settimanali, il compenso deve essere sempre corrisposto, ma eventualmente anche in misura inferiore al dieci per cento della paga ordinaria;
- dichiara inammissibile il ricorso incidentale, per mancanza dei requisiti prescritti dall'art. 366bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
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