Le sanzioni amministrative comportano solitamente il pagamento di una somma di denaro che puo’ essere accompagnata anche da una sanzione aggiuntiva
Le sanzioni penali comportano invece una sanzione di carattere punitivo e puo’ prevedere la restrizione della libertà o il pagamento di una multa o di una ammenda.
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1) Come si applicano le sanzioni tributarie
Ecco le regole per l’applicazione delle sanzioni tributarie:
1) le sanzioni hanno carattere personale e pertanto non si trasmettono agli eredi
2) la somma irrogata a titolo di sanzione non produce in nessun caso interessi
3) principio di irretroattività : la legge deve essere in vigore prima della violazione sanzionata
4) se viene emanata una legge con una sanzione piu' favorevole si applica a condizione che il precedente provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sia diventato definitivo (principio del favor rei);
5)per essere assoggettati a sanzione occorre avere la capacità di intendere e di volere secondo criteri indicati nel codice penale (principio di imputabilità) ed avere coscienza e volontà della propria condotta (dolo o colpa)
6) se l’autore della violazione ha agito nell’interesse di una società o ente con personalità giuridica, quest’ultimo soggetto è responsabile del pagamento della sanzione, per il “principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica” ;
7) le sanzioni non si applicano
- nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni
- quando la violazione deriva da equivocità dei modelli o delle richieste di informazioni dell’Amministrazione finanziaria
- quando le violazioni derivano da ignoranza della legge tributaria non evitabile
8) se le violazioni non ostacolano l'esercizio di controllo dell'Ufficio e non incidono sulla determinazione dell'imponibile o delle imposte non sono punibili (errori formali)
9) non è punibile il fatto commesso per causa di forza maggiore
10)
cumulo giuridico : in caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate, anche in tempi diversi, si applica un’unica sanzione.
12) le sanzioni devono essere sempre adeguate all’effettivo danno subito dall’erario e all’entità soggettiva e oggettiva delle violazioni, in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni analoghe.