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INFORTUNIO, DIRIGENTE E CAPOCANTIERE - CASS. N. 31245/2015

Infortunio, dirigente e capocantiere - Cass. n. 31245/2015

La Cassazione penale 31245/2015 ribadisce la responsabilità intera in capo a entrambi i titolari dell'obbligo in caso di infortunio sul lavoro

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Se sono più di uno i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela imposto dalla legge fino a quando si esaurisce il rapporto  di lavoro che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia.
IL CASO
Il Tribunale ha condannato il direttore di cantiere, ossia il dirigente, ed il capo cantiere alla pena di un mese di reclusione ciascuno in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni del lavoratore.
Agli imputati, gli era stata originariamente contestata la violazione dei doveri concernenti la fornitura, al lavoratore infortunato, della strumentazione necessaria e adeguata per l'esecuzione delle lavorazioni cui lo stesso era stato adibito, nonché la formazione e l'informazione sui rischi inerenti lo svolgimento di dette lavorazioni, sicché l'F.I., nell'atto di realizzare con una sega circolare dei cunei in legno necessari per l'adempimento dei compiti commissionatigli, entrava in contatto con le proprie mani con detta sega, procurandosi lesioni personali consistite nella sub-amputazione del terzo dito della mano e fratture multiple di altre dita, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a 40 giorni e indebolimento permanente della funzione prensoria.
Il direttore di cantiere, ossia il dirigente, ed il capo cantiere hanno presentato ricorso in appello, che ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e che ha disposto la conversione della pena detentiva inflitta dal primo giudice in quella pecuniaria d'importo corrispondente, revocando la sospensione condizionale della pena e confermando, nel resto, la pronuncia del primo giudice.
Avverso tale decisione, il direttore di cantiere, ossia il dirigente, ed il capo cantiere hanno presentato ricorso in Cassazione, il quale è stato rigettato, sulla base dell’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “se più sono i titolari della posizione di garanzia (nella specie, relativamente al rispetto della normativa antinfortunistica sui luoghi di lavoro), ciascuno è, per intero, destinatario dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è, però, doveroso per l'altro o per gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente intervenuto”.
IL COMMENTO
1. Responsabilità del datore di lavoro e di altri soggetti c.d. garanti
Il compito del datore di lavoro è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori - e dalla conseguente necessità di adottare certe misure di sicurezza - alla predisposizione di queste misure (con obbligo, quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, di mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore), e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alla misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il datore di lavoro deve avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore, e non deve perciò limitarsi ad informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro (cfr, Sez 4, 3 marzo 1995, Grassi).
Sul punto ebbero modo di intervenire anche le Sezioni Unite della giurisprudenza di legittimità (Sez. Un, n. 6168 dei 21/04/1989) enunciando il principio secondo cui al fine di escludere la responsabilità per reati colposi dei soggetti obbligati (art. 4 del d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547) a garantire la sicurezza dello svolgimento del lavoro, non è sufficiente che tali soggetti impartiscano le direttive da seguire a tale scopo, ma è necessario che ne controllino con prudente e continua diligenza la puntuale osservanza" (conf. Sez. 4, 25.9.1995, Morganti, secondo cui le norme antinfortunistiche impongono al datore di lavoro una continua sorveglianza dei lavoratori allo scopo di prevenire gli infortuni e di evitare che si verifichino imprudenze da parte dei lavoratori dipendenti).
Nel caso in esame, la valutazione compiuta dalla Suprema Corte si colloca nell'alveo dell'orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge (Cass. sez. 4, 19.5.2004 n. 46515) fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione.
(...)
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