HOME

/

DIRITTO

/

TRUST E PATRIMONI

/

LA NASCITA DELL’EQUITY COME SUPPORTO ALLA COMMON LAW

La nascita dell’Equity come supporto alla common law

Equity e Common law sono due giurisdizioni complementari che nascono per risolvere una carenza del sistema giuridico ed accogliere l’istituto del trust

Ascolta la versione audio dell'articolo
Lo sviluppo del trust fu reso possibile alla nascita della giurisdizione di equity che ebbe il merito di dotare un’obbligazione di coscienza di valenza giuridica.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Dello stesso autore:

 
 

1) La nascita della giurisdizione di equity

Riprendiamo la trattazione del sistema giuridico normanno, focalizzando ora l’attenzione sulla funzionamento della giustizia.
Atteso l’esiguo numero della popolazione normanna, il sistema giudiziario fu caratterizzato dalla creazione di due tipi di corti:
tribunali locali, composti da nobili del luogo e che decidevano in base alle consuetudini e tribunali specializzati che decidevano su materie commerciali ed ecclesiastiche, sulla base della procedura romano canonica.
Accadeva, tuttavia, che il suddito non fosse soddisfatto della giustizia resa da questi due primi gradi di giudizio oppure che si trattasse di materie di competenza esclusiva delle corti regie (es. proprietà, finanze, penale); vi era così la possibilità di ricorrere direttamente al Re, quando si recava in zona, coadiuvato da giudici erranti.
In seguito, tali corti erranti si stabilizzarono in Westminster e divennero permanenti.
Le prime decisioni di tali Corti formarono i c.d. precedenti, cuore della Common law.
La procedura era, tuttavia, alquanto formale: il suddito che si riteneva leso nel proprio diritto, pagava una tassa ed otteneva il c.d. writ, ossia un ordine del Re che ordinava al convenuto di comparire innanzi alle sue corti, pena l’imprigionamento.
Tuttavia, il numero e la tipologia dei writs era molto limitata e poteva accadere che non vi fosse un writ adatto alla fattispecie di cui si invocava tutela.
Per far fronte a tale esigenza, il Re, all’inizio, creò nuovi writs, provocando forti reazioni nei nobili che vi vedevano un’erosione nell’operatività dei tribunali locali e, per l’effetto, nell’estensione del loro potere.
Di qui, si giunse ad un compromesso, con lo Statute of Westminster II che permise la creazione di nuovi writs, limitatamente alla soluzione di casi similari a quelli già di competenze delle corte rege.
Si è visto, nel precedente articolo, che la proprietà concessa in godimento al suddito non era trasferibile; inoltre, gli ordini religiosi non potevano acquistare beni e chi si accingeva a partire per viaggi rischiosi spesso desiderava affidare la gestione dei propri beni a terzi ma nell’interesse di altri, ad es. i propri figli, magari non ancora maggiorenni.
Di qui, il sorgere dell’istituto dello use (che poi si chiamerà trust) che consisteva, per l’appunto, nel trasferire la proprietà a persona di fiducia, ma nell’interesse di altro soggetto che, per varie ragioni, non poteva divenirne il proprietario formale (c.d. to hold to the use of…).
Sennonchè tale proprietà fiduciaria non aveva riconoscimento innanzi i giudici ordinari; i sudditi si rivolgevano, quindi, al Re perché non trovavano rimedio giuridico presso quelli ed il sovrano rimetteva al proprio Cancelliere la soluzione di tali questioni.
Il cancelliere era un ecclesiastico, di formazione romanistica, che quindi, ricorrendo al concetto di confidentia del diritto civile, elabora il concetto di un’obbligazione di coscienza, cui attribuisce valenza giuridica.
Ecco il miracolo della common law: trasformare il metagiuridico, in diritto.
Di qui la nascita della storica distinzione fra il c.d. legal title, ossia un diritto che trova riconoscimento innanzi il giudice ordinario, ed il c.d. equitable title, ossia un diritto che trova tutela innanzi la Corte di equity.
E così ora, si comprende bene la struttura del trust, laddove non esiste alcun doppio diritto di proprietà, ma un unico diritto in capo al trustee che troverà un diverso riconoscimento a seconda del giudice innanzi a cui si agisce; piena proprietà se innanzi al giudice ordinario, proprietà funzionale all’interesse del terzo, se innanzi al giudice di equity.
Col tempo, la giurisdizione di equity del cancelliere si consolida e la cancelleria regia diventa sempre più strutturata; del pari, cresce il numero delle pronunce giurisprudenziali e si ha, dopo i primi dell’Ottocento, la promulgazione di numerose leggi sul trust, fra cui da ultima, il Trust act del 2000.
Massimiliano Scotton
Avvocato del foro di Padova
Presidente del C.d.A. di Confiance trust company s.r.l.

Ti potrebbero interessare per approfondire:

2) Hai un quesito sul trust?

Scrivi una mail a [email protected] con la richiesta dettagliata e riceverai un preventivo per la risposta.

Ti potrebbero interessare per approfondire:

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

TRUST E PATRIMONI · 13/10/2024 Agevolazioni fiscali prima casa: conferimento in Trust non assimilabile a cessione

La segregazione di un immobile in Trust non è assimilabile ad una cessione: non legittima pertanto il disponente ad una nuova agevolazione prima casa in fase di acquisto

Agevolazioni fiscali prima casa: conferimento in Trust non assimilabile a cessione

La segregazione di un immobile in Trust non è assimilabile ad una cessione: non legittima pertanto il disponente ad una nuova agevolazione prima casa in fase di acquisto

Successioni e donazioni: novità in vigore dal 1° gennaio 2025

In GU del 2 ottobre il Dlgs Successioni e donazioni: vediamo un riepilogo di tutte le novità in vigore dal prossimo anno

Tassazione del Trust: cosa prevede la Riforma Fiscale

Il Dlgs successioni e donazioni prevede novità per il trust: la cosiddetta tassazione in entrate. vediamo le novità del Dlgs n 139 in GU del 2 ottobre

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.