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MINIMI, OPZIONE ANCHE PER CHI HA COMINCIATO A INIZIO 2015

Minimi, opzione anche per chi ha cominciato a inizio 2015

L'Agenzia dà il via libera all'opzione al regime dei minimi per coloro che non hanno potuto aderirvi al momento dell'apertura della partita Iva.

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L'Agenzia delle Entrate offre una chance a coloro che, avendo aperto l'attività a inizio 2015, non potevano scegliere il regime dei minimi, in quanto abrogato dalla legge di stabilità 2015. Per chi ora voglia accedervi l'Agenzia spiega come procedere: l'opzione andrà fatta direttamente nel modello Unico 2016 (periodo d'imposta 2015) e dovranno essere apportate le modifiche agli eventuali documenti emessi con Iva, entro determinate scadenze. 

1) Regime dei minimi: facciamo il punto

I contribuenti che hanno intrapreso un'attività a inizio 2015, e dovevano scegliere il regime fiscale più conveniente, avevano due possibilità:
  1. regime ordinario (eventualmente optando per la contabilità semplificata);
  2. regime forfetario (articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 190 del 23 dicembre 2014).
Si ricorda, infatti, che la Legge di stabilità 2015 aveva abrogato i regimi agevolati in vigore fino al 31.12.2014 (regime delle nuove iniziative, regime dei minimi - detto anche regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, e regime contabile agevolato o detto anche ex minimi), sostituendoli con il nuovo regime forfetario (per saperne di più sul nuovo regime forfetario puoi leggere lo speciale aggiornato al 12.06.2015 "Regime forfetario e minimi 2015: le ultime novità").
L'unica eccezione era stata prevista per i soggetti che al 31.12.2014 si trovavano già nel regime dei minimi, essi potevano continuare in tale regime fino alla scadenza naturale. Molti infatti, avevano preferito aprire anticipatamente l'attività a fine 2014, anziché nel 2015, per poter fruire del regime dei minimi -nella maggior parte dei casi più conveniente rispetto a quello forfetario (a questo proposito puoi leggere la rassegna stampa del 29.12.2014 "Contribuenti minimi: corsa all'apertura della partita Iva a fine 2014").
Successivamente il decreto Milleproroghe (articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192), entrato in vigore il 1° marzo 2015, ha prorogato per tutto il 2015 il regime dei minimi. Di fatto quindi, coloro che si trovavano ad aprire un'attività dal 1° marzo 2015 fino al 31.12.2015, avevano la possibilità di scegliere tra tre regimi:
  1. regime ordinario (eventualmente optando per la contabilità semplificata);
  2. regime forfetario;
  3. regime dei minimi.
Chi ha iniziato l'attività tra il 1° gennaio 2015 ed il 28 febbraio 2015 ha potuto scegliere il proprio regime fiscale fra due alternative (regime ordinario o forfetario) anziché tre, come chi invece si è trovato ad aprire la partita Iva dal 1° marzo in poi, e senza sapere che si sarebbe riaperta la possibilità di accedere ai minimi.
L'interpello a cui ha risposto l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 67/E del 23.07.2015 (scaricabile in calce a questo articolo) punta a risolvere proprio questa "incongruenza".

2) Regime dei minimi: il nodo sciolto dall'Agenzia delle Entrate

Il caso proposto dal contribuente tramite interpello riguarda un soggetto con partita Iva che ha aperto l'attività a inizio 2015, scegliendo il regime ordinario in quanto non aveva i requisiti per accedere al regime forfetario.
Una volta che si è riaperta, grazie al Milleproroghe, la possibilità di accedere al regime dei minimi, e constatato il possesso dei requisiti, il contribuente si chiede se sia possibile accedervi ed eventualmente quali comportamenti adottare.
L'Agenzia delle Entrate dà un parere favorevole spiegando che:
  • l'opzione per il regime dei minimi che non è stato possibile effettuare con il modello di inizio attività modello A/7 (in quanto al momento dell'apertura dell'inizio attività il regime era abrogato) potrà essere disposta con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2015 (UNICO 2016), allegando il modello relativo alle opzioni predisposto per la dichiarazione Iva;
  • entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della Risoluzione (quindi entro il 22 agosto) o eventualmente entro la liquidazione Iva successiva, se la stessa cade dopo tale termine, il contribuente può apportare le rettifiche degli eventuali documenti emessi con Iva (nota di variazione per le operazioni attive e variazioni in aumento dell'Iva sugli acquisti detratti).

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Allegato

Risoluzione_67_e
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