Ripercorrere, seppur per sommi capi, alcun aspetti dell’avventura storica del trust, anche in un contesto dedicato, per lo più, agli operatori del diritto, puo’ agevolarne l’impiego ed offrire gli strumenti teorici per contrastare quelle prassi e quegli orientamenti giurisprudenziali che hanno dato prova di aver ben poco compreso l’ istituto.
L’Inghilterra, dopo il dominio romano durato per quasi cinque secoli (54 a.C. – 410 d.C.) e che aveva garantito un sistema amministrativo efficiente ed unitario, conosce, sino all’VIII secolo, un susseguirsi di invasioni di popolazioni di stirpe germanica che conduceva ad una frammentazione giuridico amministrativa.
Nel 597 d.C., con lo sbarco di sant’Agostino di Canterbury, inizia la cristianizzazione dell’Inghilterra e, in parallelo, a la diffusione della tradizione romano - canonica.
Finalmente, con lo sbarco dei Normanni, l’isola ritrovava unitarietà politico amministrativa; i Normanni, difatti, sebbene fossero un popolo non molto numeroso, erano dotati di un efficiente sistema amministrativo e giudiziario che importarono nell’isola, contribuendo alla formazione della common law.
Anzitutto, la concezione della proprietà nella cultura normanna.
Tutta la terra (land) era proprietà personale del sovrano (Lord) che la concedeva in godimento (con il c.d. infeudamento) ad un proprio suddito, nobile, detto tenant, il quale, a propria volta, con altro atto di concessione unilaterale, la sub infeudava a persona a lui fedele.
Tale concessione in godimento comportava degli obblighi di vassallaggio nei confronti del Lord, fra cui l’auxilium (obbligo di prestare servizio militare a cavallo e che, di rado, poteva essere sostituito dal pagamento di una somma di denaro) e il consilium (obbligo di presentarsi al lord in caso di chiamata che per giudicare delle cause o sentire un parere su un qualsiasi argomento).
La serie di concessioni e sub concessioni faceva sorgere uno status, ossia un estate.
Quest’ultima poteva essere vested, se costituiva un diritto effettivo ad avere un determinato bene, a propria volta, in interest, quando non ne implicava il possesso immediato o in possession, se limitata al godimento dei frutti; oppure contingent, quando consisteva in una mera aspettativa di diritto.
Per evitare un’eccessiva frammentazione della proprietà e proprio perché l’infeudamento presupponeva un rapporto personale di fiducia fra lord e tenant, l’estate rimarrà, per molto tempo, intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa; successivamente, sarà trasferibile solo ab intestato a favore dei primogeniti.
Così conformata la proprietà ed essendo, quindi, il regno proprietà privata del sovrano, qualunque violazione dell’ordine stabilito, violava la pace del re e da qui, un articolato sistema giudiziario che dalla sua procedura farà sorgere l’equity che tante difficoltà di comprensione creerà al giurista continentale.
E di cui ci si occuperà nel prossimo numero.