Inoltre queste attività sono esenti dall'IVA (Imposta sul valore aggiunto) ai sensi del numero 22 dell'art. 10 del DPR 633/1972, eccetto quella di accompagnatore che è soggetta all'IVA al 22%, salvo il caso in cui il viaggio in cui viene impiegato l'accompagnatore sia effettuato fuori dall'Unione Europea, a questa condizione quella dell'accompagnatore è un'attività “fuori campo IVA” e quindi anche ad essa non si applica l'IVA.
1) Applicazione del nuovo regime forfetario
Inoltre, fino al 31 Dicembre 2015, le guide turistiche che hanno dei ricavi annui fino a 30.000 Euro possono optare anche per il c.d. “regime dei minimi” grazie al quale una nuova attività paga per cinque anni un forfait del 5% al posto di IRPEF (comprese le addizionali), IVA ed IRAP sul reddito ottenuto deducendo dai ricavi i costi sostenuti per l'esercizio dell'attività ed i contributi previdenziali pagati.
Per i redditi imponibili (e, tendenzialmente, per ricavi) piuttosto bassi (diciamo fino a 5 - 6.000 Euro di reddito ed a qualche migliaio di Euro in più di ricavi) e se si è iscritti alla gestione separata INPS questa formula può essere equivalente od anche leggermente più vantaggiosa del “regime forfetario unico”.
Negli altri casi è più favorevole il “regime forfetario”, specie per le nuove attività (che godono, per i primi tre anni, di un ulteriore sconto di un terzo del 67% dei ricavi, per cui l'imposta sostitutiva del 15% si paga sul 45% dei ricavi e non sul 67%, percentuale da cui si devono dedurre sempre i contributi previdenziali) e se si usufruisce dell'agevolazione contributiva prevista per le sole nuove attività di impresa e quindi perché si è iscritti alla gestione commercianti INPS per cui si evita il minimo contributivo annuo per essa previsto (pari, nel 2015, a 3.543 Euro) e si applica soltanto l'aliquota contributiva più bassa rispetto a quella della gestione separata (pari, nel 2015, rispettivamente al 22,74% ed al 27,72% (2)).
Infine, segnaliamo che la maggioranza delle guide turistiche professionali ha finora optato per l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS, ma dire, come fanno alcuni, che questa è obbligatoria per le guide all'inizio dell'attività e con fatturati modesti è errato, perché non tiene conto della possibilità di scelta di cui sopra e perché costringerebbe la guida ad effettuare, a fine di carriera (di solito), una ricongiunzione onerosa dei contributi versati in un'altra cassa per potersi vedere calcolata la pensione sul totale dei contributi versati in due casse diverse.
Questo problema, a meno di una riforma futura che elimini l'onerosità della ricongiunzione dei contributi pensionistici versati in casse differenti, istituto peraltro fortemente illogico in un regime pensionistico contributivo come il nostro, in cui le regole per il calcolo della pensione sono uguali per tutte le gestioni (o casse) previdenziali, non è oggi eliminabile per gli eventuali contributi versati inizialmente alla gestione separata in quanto lavoratore autonomo occasionale con un reddito annuo superiore a 5.000 Euro, ai sensi del 2° comma dell'art. 44 della Legge 326/2003.
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(1) Ciò in quanto il codice ATECO delle guide e degli accompagnatori turistici è 79.90.20 e rientra nella categoria “altre attività economiche” per le quali il limite dei ricavi annui per chi vuole optare per il regime forfatario unico è, appunto, di 20.000 Euro ed il coefficiente di redditività è del 67%.
(2) Segnaliamo che è previsto che queste aliquote contributive aumentino, rispettivamente entro il 2016 ed il 2018, al 24% ed al 33,72%. Il 1° Gennaio 2016 l'aliquota della gestione separata INPS dovrebbe aumentare a 28,72%.
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