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1) Il lavoro a tempo parziale: nozione e caratteristiche
- part-time di tipo orizzontale, nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro è prevista in relazione all'orario normale giornaliero;
- part-time di tipo verticale, se l'attività lavorativa viene svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- part-time di tipo misto, se si svolge secondo una combinazione delle due modalità precedenti.
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2) Part time e D.lgs 81/2015 Jobs Act
- che, nel caso in cui i contratti collettivi applicati al rapporto di lavoro non contengano una specifica disciplina , è prevista la facoltà, per il datore di lavoro, di richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare, in ogni caso in una percentuale non superiore al 15% delle ore di lavoro settimanali concordate nel contratto. In tale ipotesi il lavoro supplementare è retribuito con una percentuale di maggiorazione sull'importo della retribuzione oraria globale di fatto pari al 15%, ; in caso di richiesta di prestazioni di lavoro supplementare, il rifiuto da parte di quest’ultimo ora puo anche integrare gli estremi del giustificato motivo di licenziamento
- si prevede la possibilità di concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa; il datore di lavoro, con preavviso di 2 giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variare in aumento la durata nel limite del 25% della normale prestazione Tali modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 15%, inoltre, non vengono riprodotte le norme che ora prevedono per queste clausole flessibili od elastiche uno specifico patto scritto con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale .
- viene esteso il campo di applicazione della trasformazione di diritto e prioritaria del rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time, in caso di assistenza di una persona convivente con gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti( oggi previsto solo per le malattie oncologiche);
- si introduce la possibilità, per il lavoratore, di chiedere in luogo del congedo parentale la trasformazione a tempo parziale per un periodo corrispondente, con una riduzione d'orario non superiore al 50%;
- viene prevista l’abrogazione dell’obbligo, per il datore di lavoro di informare le R.S.A. sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale e sul ricorso al lavoro supplementare;
- non viene riprodotto l’obbligo, per i centri per l’impiego e le agenzie per il lavoro, di informare sul contenuto di specifiche norme del contratto part-time i lavoratori interessati
- non è più possibile nei CCNL prevedere una corresponsione ai lavoratori part-time di emolumenti retributivi in misura più che proporzionale ne altre condizioni o livelli professionali o modalità particolari della prestazione lavorativa part time
- non viene confermato il diritto di precedenza , con riferimento ad attività relative ad unità produttive site nello stesso ambito comunale, nonché alle stesse mansioni e il risarcimento del danno in caso di violazione di tale da parte del datore di lavoro
Per quanto riguarda l'indicazione degli orari della prestazione lavorativa, se mancanti, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia. Qualora però l'omissione riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice può determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente alla pronuncia, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta per le prestazioni effettivamente rese, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
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3) Contributi previdenziali e assegni familiari nel part - time?
La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal Contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
Gli assegni familiari spettano per l'intera misura settimanale in caso di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine posssono anche essere cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS.
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