Il versamento del saldo 2017 Imu e Tasi deve essere effettuato entro lunedì 18 dicembre 2017 (in quanto il termine del 16 dicembre stabilito dalla legge scade di sabato) sulla base delle delibere approvate dal comune per lo stesso anno 2017 a condizione che:
1) la delibera sia stata adottata entro il 31 marzo 2017;
2) la delibera sia stata pubblicata sul sito internet www.finanze.it entro il 28 ottobre 2017;
3) l’aliquota fissata per la singola fattispecie impositiva non sia stata aumentata rispetto a quella applicabile nell’anno 2015.
Entro il 2 Gennaio 2018 è possibile regolarizzare eventuali mancati o insufficienti pagamenti usufruendo del c.d. "ravvedimento sprint".
Dopo il 2 gennaio le sanzioni aumentano progressivamente, fino ad arrivare alla scadenza ultima con la sanzione del 3,75%.
Si ricorda che per l'Imu e la Tasi non valgono le modifiche apportate dalla L. 190/2014, e il ravvedimento è inibito pertanto in caso di notifica - per esempio - di un questionario, di un accertamento o di una cartella di pagamento.
1) Ravvedimento operoso Imu e Tasi, tutte le possibilità
Tuttavia, grazie alle modifiche apportate dal D.lgs. 158/2015, la sanzione diventa del 15% (anziché del 30%) se il ritardo è contenuto nei 90 giorni.
- entro 14 giorni dalla violazione (tra il 2° giorno e il 14° giorno dalla scadenza) è possibile ravvedersi con un maxi sconto sulla sanzione, il comma 1 dell'art. 13 del Dlgs 471/97, prevede la riduzione della sanzione a 1/15 per ogni giorno di ritardo, per i versamenti eseguiti con un ritardo massimo di 14 giorni (il quindicesimo giorno la riduzione si azzera).
- se i 14 giorni sono passati, è possibile usufruire del c.d. "ravvedimento breve", entro 30 giorni dalla commissione della violazione (tra il 15° giorno e il 30° giorno dalla scadenza), in tal caso la lett. a) del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. 472/97 prevede la riduzione della sanzione a 1/10.
- decorsi inutilmente i 30 giorni, è possibile ravvedersi con la riduzione della sanzione a 1/9, se la sanatoria avviene entro 90 giorni dall'omissione (tra il 31° giorno e il 90° giorno dalla scadenza);
- se il ritardo è superiore a 90 giorni è possibile sanare la propria posizione tramite il c.d. "ravvedimento lungo", entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
- quello ultrannuale, lett. b-bis) del comma 1 dell'art. 13 del D.lgs. 472/97;
- quello lunghissimo, lett. b-ter) dell’art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97;
Tipo di ravvedimento |
Termine di ravvedimento |
Sanzione ridotta |
Sanzione da applicare (%) |
|||
Brevissimo |
Entro 14 giorni |
1/15 |
1) |
0,1% |
8) |
0,8% |
2) |
0,2% |
9) |
0,9% |
|||
3) |
0,3% |
10) |
1,0% |
|||
4) |
0,4% |
11) |
1,1% |
|||
5) |
0,5% |
12) |
1,2% |
|||
6) |
0,6% |
13) |
1,3% |
|||
7) |
0,7% |
14) |
1,4% |
|||
Breve Lett. a) |
Entro 30 giorni |
1/10 |
1,5% |
|||
"Intermedio" Lett. a-bis) |
Entro 90 giorni |
1/9 |
1,67% |
|||
Lungo Lett. b) |
Entro la dichiarazione dell'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione |
1/8 |
3,75% |
2) Ravvedimento operoso Imu e Tasi: le date da ricordare
- una il 16 giugno
- e l'altra il 16 dicembre di ciascun anno, salva la possibilità di versare in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Dal 19.12.2017 al 02.01.2018 |
Ravvedimento sprint |
Sanzione 0,1-1,4% |
Dal 03.01.2018 al 17.01.2018 |
Ravvedimento breve |
Sanzione 1,5% |
Dal 18.01.2018 al 19.03.2018 |
Ravvedimento intermedio |
Sanzione 1,67% |
Dal 20.03.2017 al 02.07.2018 |
Ravvedimento lungo |
Sanzione 3,75% |
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