Per perfezionare la rivalutazione occorre:
- far redigere entro il 30.06.2015 una perizia di stima giurata dei beni che si intendono rivalutare;
- versare l’imposta sostitutiva entro il 30.06.2015 in un’unica soluzione o come prima rata di 3 rate annuali di pari importo. Si evidenzia fin da subito che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è raddoppiata rispetto a quella utilizzata finora con le precedenti rivalutazioni, ed ammonta al:
- 4% per le partecipazioni non qualificate;
- 8% per le partecipazioni qualificate e i terreni.
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1) Beni oggetto di rivalutazione
Possono essere oggetto di rivalutazione:
- i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2015 a titolo di:
- proprietà;
- usufrutto;
- superficie;
- enfiteusi; - le partecipazioni in società non quotate possedute al 1° gennaio 2015 a titolo di:
- proprietà;
- usufrutto.
2) Versamento dell’imposta sostitutiva
ALIQUOTE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA | |
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ALIQUOTA
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AMBITO DI APPLICAZIONE
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8%
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4%
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Tale aliquota deve essere, poi, applicata all’intero valore del terreno o della partecipazione (a differenza della tassazione ordinaria, che assume come base imponibile la differenza tra il valore di cessione e il costo storico, l’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima) come risultante dalla perizia di stima.
L’imposta sostitutiva deve essere versata:
- in un’unica soluzione, entro il 30.06.2015;
- in 3 rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze:
- 1a rata entro il 30.06.2015;
- 2a rata entro il 30.06.2016 + interessi 3% annui calcolati dal 30.06.2015;
- 3a rata entro il 30.06.2017 + interessi 3% annui calcolati dal 30.06.2015.
Nella circolare 47/E/2011, l’Agenzia ha chiarito che:
- il versamento dell’intera imposta o della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza. Se il versamento viene effettuato oltre il termine previsto dalla norma, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini del calcolo della plusvalenza. In tali casi il contribuente potrà richiedere il rimborso dell’imposta versata;
- se il contribuente, al momento della determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta di pagamento rateale, a corrispondere le rate successive;
- se il contribuente non versa entro le scadenze previste le rate annuali successive alla 1a (purché la prima rata risulti versata), gli effetti della rivalutazione s’intendono comunque realizzati e gli importi non pagati verranno iscritti a ruolo. In tal caso sarà possibile avvalersi del ravvedimento operoso.
Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia:
- codice tributo “8055” se il bene oggetto di rivalutazione è rappresentato da partecipazioni
- codice tributo "8056" se il bene oggetto di rivalutazione è rappresentato da terreni
Come anno di riferimento, nel modello F24, deve essere indicato l’anno “2015”.
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 70/E/2013, ha chiarito che le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e l'affrancamento del saldo attivo non sono rateizzabili mensilmente (ex art. 20 D.lgs. 241/97), in quanto nell'art. 15 del D.l 185/2008 manca il richiamo a tale disposizione. Tale preclusione opera anche per la fattispecie in esame.
Esempio 1:
La signora Margherita è proprietaria di una partecipazione non qualificata (10%) nella società Fiori s.r.l. Il valore del patrimonio netto della società al 1° gennaio 2015, risultante dalla perizia, è di 500.000 Euro. Il valore della partecipazione della signora Margherita è quindi pari a 50.000 Euro (500.000 x 10%).
Di conseguenza:
- imposta sostitutiva rivalutazione 1.1.2015 (€ 50.000 x 4%) € 2.000
Tale importo potrà essere versato in unica soluzione o in 3 rate a decorrere dal 30.06.2015.
3) Rivalutazione di un terreno o partecipazione già rivalutata
- scomputare dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione quanto versato per la precedente in un'unica soluzione o come prima rata (del 30.06.2014);
- versare l'imposta dovuta secondo la nuova rivalutazione e chiedere a rimborso quanto versato per la precedente.
- scomputare dall’imposta dovuta sulla nuova rivalutazione (all’1.1.2015) quanto versato per la precedente rivalutazione fino a concorrenza della stessa;
- versare l’imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione (all’1.1.2015) e richiedere a rimborso la precedente.
- imposta sostitutiva rivalutazione 1.1.2015 (€ 70.000 x 8%) € 5.600
- imposta sostitutiva già versata rivalutazione 1.7.2011 € 4.800
- imposta sostitutiva residua da versare € 800