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VERSAMENTO IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Versamento imposta sulla rivalutazione terreni e partecipazioni

Scade il 30 Giugno 2015 il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva derivante dalla rivalutazione di terreni o partecipazioni

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La Legge di Stabilità 2015 ha riaperto i termini per la rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2015. La rivalutazione permette di ridurre o annullare la plusvalenza tassabile in caso di cessione dei beni.

Per perfezionare la rivalutazione occorre:
  • far redigere entro il 30.06.2015 una perizia di stima giurata dei beni che si intendono rivalutare;
  • versare l’imposta sostitutiva entro il 30.06.2015 in un’unica soluzione o come prima rata di 3 rate annuali di pari importo. Si evidenzia fin da subito che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è raddoppiata rispetto a quella utilizzata finora con le precedenti rivalutazioni, ed ammonta al:
    - 4% per le partecipazioni non qualificate;
    - 8% per le partecipazioni qualificate e i terreni.

1) Beni oggetto di rivalutazione

Possono essere oggetto di rivalutazione:

  • i terreni edificabili ed i terreni con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2015 a titolo di:
    - proprietà;
    - usufrutto;
    - superficie;
    - enfiteusi;
  • le partecipazioni in società non quotate possedute al 1° gennaio 2015 a titolo di:
    - proprietà;
    - usufrutto.

2) Versamento dell’imposta sostitutiva

L’aliquota dell’imposta sostitutiva da applicare è rimasta fissata nelle seguenti misure:
ALIQUOTE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA
ALIQUOTA
AMBITO DI APPLICAZIONE
8%
  • Terreni edificabili e terreni con destinazione agricola
  • Partecipazioni qualificate
4%
  • Partecipazioni NON qualificate

Tale aliquota deve essere, poi, applicata all’intero valore del terreno o della partecipazione (a differenza della tassazione ordinaria, che assume come base imponibile la differenza tra il valore di cessione e il costo storico, l’imposta sostitutiva si applica sull’intero valore rivalutato risultante dalla perizia di stima) come risultante dalla perizia di stima.

L’imposta sostitutiva deve essere versata:

  • in un’unica soluzione, entro il 30.06.2015;
  • in 3 rate annuali di uguale importo alle seguenti scadenze:
    - 1a rata entro il 30.06.2015;
    - 2a rata entro il 30.06.2016 + interessi 3% annui calcolati dal 30.06.2015;
    - 3a rata entro il 30.06.2017 + interessi 3% annui calcolati dal 30.06.2015.

Nella circolare 47/E/2011, l’Agenzia ha chiarito che:

  • il versamento dell’intera imposta o della prima rata perfeziona la rivalutazione e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza. Se il versamento viene effettuato oltre il termine previsto dalla norma, il valore rideterminato non può essere utilizzato ai fini del calcolo della plusvalenza. In tali casi il contribuente potrà richiedere il rimborso dell’imposta versata;
  • se il contribuente, al momento della determinazione della plusvalenza, non tiene conto del valore rivalutato, non ha diritto al rimborso di quanto versato ed è obbligato, in caso di scelta di pagamento rateale, a corrispondere le rate successive;
  • se il contribuente non versa entro le scadenze previste le rate annuali successive alla 1a (purché la prima rata risulti versata), gli effetti della rivalutazione s’intendono comunque realizzati e gli importi non pagati verranno iscritti a ruolo. In tal caso sarà possibile avvalersi del ravvedimento operoso.

Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia:

  • codice tributo “8055” se il bene oggetto di rivalutazione è rappresentato da partecipazioni
  • codice tributo "8056" se il bene oggetto di rivalutazione è rappresentato da terreni

Come anno di riferimento, nel modello F24, deve essere indicato l’anno “2015”.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 70/E/2013, ha chiarito che le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d'impresa e l'affrancamento del saldo attivo non sono rateizzabili mensilmente (ex art. 20 D.lgs. 241/97), in quanto nell'art. 15 del D.l 185/2008 manca il richiamo a tale disposizione. Tale preclusione opera anche per la fattispecie in esame.

Esempio 1:
La signora Margherita è proprietaria di una partecipazione non qualificata (10%) nella società Fiori s.r.l. Il valore del patrimonio netto della società al 1° gennaio 2015, risultante dalla perizia, è di 500.000 Euro. Il valore della partecipazione della signora Margherita è quindi pari a 50.000 Euro (500.000 x 10%).
Di conseguenza:

  • imposta sostitutiva rivalutazione 1.1.2015 (€ 50.000 x 4%) € 2.000

Tale importo potrà essere versato in unica soluzione o in 3 rate a decorrere dal 30.06.2015.

3) Rivalutazione di un terreno o partecipazione già rivalutata

Un soggetto che ha già rivalutato in passato un terreno o una partecipazione e che ne è ancora in suo possesso, potrebbe avere interesse ad effettuare una nuova rivalutazione. In tal caso, è possibile scomputare dall’importo dovuto quanto versato con la precedente rivalutazione, oppure chiedere a rimborso l'imposta sostitutiva già pagata purché quanto chiesto a rimborso non ecceda quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.
Pertanto, prendendo ad esempio le più recenti disposizioni, un soggetto che abbia già rivalutato un terreno/partecipazione al 1° gennaio 2014, e intenda usufruire della riapertura dei termini al 1° gennaio 2015, può in alternativa:
  • scomputare dall'imposta dovuta per la nuova rivalutazione quanto versato per la precedente in un'unica soluzione o come prima rata (del 30.06.2014);
  • versare l'imposta dovuta secondo la nuova rivalutazione e chiedere a rimborso quanto versato per la precedente.
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 47/E/2011 ha evidenziato che il nuovo valore rivalutato del terreno/partecipazione può essere inferiore a quello risultante dalla perizia relativa alla precedente rivalutazione, come peraltro già chiarito nella Risoluzione 22.10.2010, n. 111/E.
In tal caso, è possibile:
  • scomputare dall’imposta dovuta sulla nuova rivalutazione (all’1.1.2015) quanto versato per la precedente rivalutazione fino a concorrenza della stessa;
  • versare l’imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione (all’1.1.2015) e richiedere a rimborso la precedente.
Considerato che l’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 47/E/2011 ha precisato che “l’importo del rimborso non può essere superiore all’importo dovuto in base all’ultima rideterminazione del valore effettuata”, scomputando dalla nuova imposta quanto versato in precedenza, l’eccedenza (la maggior imposta versata con riferimento alla precedente rivalutazione) non risulta rimborsabile.
Poiché l'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata raddoppiata con la Legge di stabilità 2015, l'utilizzo della rivalutazione al 1° gennaio 2015, finalizzata ad una rivalutazione al "ribasso" comporta in molti casi l'obbligo di versare un ulteriore importo di imposta sostitutiva.

Esempio 2
La signora Viola ha rivalutato un terreno di sua proprietà al 1° luglio 2011, il cui valore ammontava a 120.000 Euro.
Ora intende usufruire della nuova rivalutazione e il valore del terreno alla data dell’1.1.2015 ammonta a 70.000 Euro.
Si noti che nonostante la rivalutazione sia "al ribasso", e si scomputi l'imposta sostitutiva già versata, la signora Viola dovrà versare ulteriore imposta. Infatti:
  • imposta sostitutiva rivalutazione 1.1.2015 (€ 70.000 x 8%)          € 5.600
  • imposta sostitutiva già versata rivalutazione 1.7.2011                  € 4.800
  • imposta sostitutiva residua da versare                                       € 800
Tale importo potrà essere versato in unica soluzione o in 3 rate a decorrere dal 30.06.2015.

4) Indicazione obbligatoria in Unico

I dati relativi alla rivalutazione di terreni e partecipazioni devono essere anche indicati nel modello Unico, in particolare nei quadri RM ed RT. L'omessa compilazione di tali quadri non pregiudica gli effetti della rivalutazione, che resta quindi valida (si veda a tal proposito la Circolare 1/E del 15.02.2013 dell'Agenzia delle Entrate a pagina 15).
L'omissione costituisce violazione formale ed è soggetta a sanzione, compresa tra 258,00 Euro e 2.065,00 Euro (ex art. 8 comma 1 D.lgs. 471/97).
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Commenti

Giovanni B. - 24/10/2016

Sto pagando l'imposta sostitutiva del 8% di un terreno rivalutato (avuto in donazione) in tre rate con rispettive scadenze: la prima al 30/06/2015 (già pagata) ;la seconda al 30/06/2016 (già pagata); la terza scade il 30/06/2017 (da pagare). Volevo sapere se dovessi vendere il terreno prima della scadenza dell'ultima rata, posso comunque pagare la rata rimanente, alla sua scadenza prescritta del 30/06/2017 ? O devo pagare "obbligatoriamente" l'ultima rata rimanente, prima della vendita ( o in concomitanza al rogito di vendita ) del terreno ? Ringrazio dell'attenzione avuta. Giovanni.B.

Enrico Russo - 27/06/2016

Io e i miei fratelli abbiamo avuto per successione alcuni terreni edificabili e agricoli, per poter fare la perizia bisogna partire dal valore della successione o dal valore iniziale così come acquistato dai nostri genitori? Vanno inseriti nella valutazione anche i terreni agricoli? La plusvalenza si considera dalla data della successione?

Caterina - 09/02/2016

Nel 2015 ho venduto un terreno edificabile con rivalutazione pagando la prima rata entro il 30.6.2015 e prima della vendita. Vorrei pagare le 2 rate, del 2016 e del 2017 insieme entro il 30 giugno 2016? Potei avere problemi con il fisco? e di che tipo? Ho problemi di salute e vorrei saldare questo debito al più presto per non lasciare problemi alla mia famiglia. Molte grazie.

Giacomo - 20/10/2015

Ho un terreno di 10.000 mq. E mi è successo quanto segue, in breve: -valutazione comune 32E/mq -valutazione mio perito 20E/mq -pagato aliquota 4% su 20E/mq (accordo con il comune) -ho trovato da vendere la terra a 10E/mq (visto il mercato in difficoltà) -l'agenzia delle entrate mi dice che devo pagare un'ulteriore 30% sulla differenza della valutazione fatta dal comune, e l'accordo di venderla a 20 E/mq. 32-20=12 E/mq Perciò, oltre ad aver pagato l'aliquota su una quotazione maggiore (20) rispetto a quella cui troverei da vendere (10), devo pagare un'ulteriore tassazione del 30% sui 12E/mq per i 10.000. Ma come è possibile??? trovo da vendere il terreno a meno e devo pagare un surplus?? Sapete darmi un chiarimento??? Grazie mille

edilbrun sas - 14/09/2015

ho rivalutato in ribasso nel 2010 con versamento 1a rata, il 2011 l'ho versato nel 2012 con ravv.to operoso, il 2013 non l'ho versato causa reiterazione vincoli da parte comune, nel 2014 ho rivalutato in ribasso compensando, l'Ag. entrate mi chiede anche il 2013 (rivalutaz. sospesa); non è ingiusto arricchimento dell'erario?

PLACIDO CAMPO - 26/06/2015

LA RISOLUZIONE 62/E DEL 25/6/2015 RIGUARDA ANCHE I "PRIVATI"? OPPURE SONO INDICAZIONI PER GLI ENTI PUBBLICI?

Claudia Tossani - 15/07/2015

riguarda gli enti pubblici, ovvero l'istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Enti pubblici, per i privati rimangono in vigore i codici degli anni precedenti.

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