SOGGETTO CHE EMETTE LA FATTURA:
- Ha l’obbligo di indicare in fattura la dicitura “reverse charge” o “inversione contabile” (*).
- Annota la fattura nel registro delle vendite entro i termini ordinari.
(*) Si precisa che l’indicazione nella fattura della norma che prevede l’applicazione del reverse charge è diventata facoltativa a partire dal 1° gennaio 2013.
SOGGETTO CHE EMETTE LA FATTURA:
- Assolve l’IVA attraverso l’integrazione della fattura con indicazione dell’IVA e la dicitura “Autofatturazione”.
- Annota la fattura nel registro delle vendite con riferimento al mese di ricevimento.
- Annota la fattura nel registro degli acquisti entro i termini ordinari.
Dal 2015, la procedura del reverse charge si applica anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi riguardanti i lavori di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici (la novità è contenuta nel comma 629 della legge di stabilità per il 2015 che ha apportato modifiche all'art. 17, comma 6 del DPR 633/72, inserendo la lettera a) ter).
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1) Nuovi casi di reverse charge “interno” dal 2015
Tale autorizzazione doveva arrivare poiché né l' art. 199 né l' art. 199-bis della Direttiva 2006/112/CE, che contengono le casistiche alle quali gli Stati membri possono decidere di applicare il meccanismo del reverse charge, contiene le operazioni in oggetto. Di conseguenza, in mancanza di un'espressa facoltà prevista dagli articoli citati, tale previsione rimane subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Consiglio europeo.
In merito a tale punto si specifica che la Commissione europea, il 22 maggio 2015, ha annunciato la bocciatura del reverse charge nel settore della grande distribuzione.
2) Manutenzione periodica di un impianto: caso pratico di applicazione del reverse charge
la società “X S.r.l.” ha stipulato con la società “Y S.r.l.” un contratto di manutenzione dell'impianto di illuminazione. Il contratto prevede un importo annuo a copertura di interventi di manutenzione c.d. ordinaria, in cui è ricompresa la fornitura dei materiali di consumo sostituiti.
Riguardo a tale operazione dobbiamo specificare che il reverse charge si applica sia per l'installazione di impianti su edifici sia per le manutenzioni e riparazioni di tali impianti. In questo senso, secondo la
Prestazioni di installazione di impianti relativi ad edifici |
43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione); 43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione); 43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione; 43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione); 43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione); 43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili; 43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni; 43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a (1). |
La Circolare citata, in un tentativo di semplificazione e andando oltre il dato normativo, ha interessato dal meccanismo del reverse charge di cui all' art. 17, comma 6, lettera a-ter) del D.P.R. 633 del 1972 , anche le prestazioni di manutenzione e riparazione di impianti relativi ad edifici.
Infatti, giustifica tale inclusione in base al fatto che il criterio da adottare per determinare se un'attività rientri o meno in tale modalità di assolvimento dell'IVA è quello della collocazione della prestazione in oggetto all'interno dei codici attività della tabella Ateco 2007 sopra citati.
Rimangono escluse, invece, le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini dell'IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.
In questo senso rimane però da chiarire quali sono i costi di manutenzione e riparazione: per definire entrambe le tipologie di costi la dottrina si rifà alle definizioni proposte dall'OIC 16, ritenendo che possano essere applicate anche in ambito reverse charge . In tal senso, i costi di manutenzione sono quelli sostenuti per mantenere in efficienza i beni aziendali per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività originarie, mentre i costi di riparazione sono invece quelli sostenuti per porre riparo a guasti e rotture.
Per quanto riguarda il caso che qui ci occupa, dato che il contratto prevede l'esecuzione della manutenzione su un determinato impianto a un costo fisso, includendovi anche la sostituzione (cessione) dei materiali di consumo deteriorati/danneggiati, emerge chiaramente la volontà che la qualificazione dell'operazione sia una prestazione di servizi.
Questo perché il contratto prevede un importo cumulativo, senza distinguere prestazioni di servizi da cessioni di beni, e di conseguenza, ci si trova di fronte ad un'unica operazione, in cui la cessione del materiale è un elemento accessorio dell'operazione.
Trattandosi quindi di manutenzione dell'impianto d'impianto elettrico relativo a edifici, si applica il reverse charge.
Di conseguenza, la società “Y S.r.l.” da gennaio 2015 dovrà emettere le fatture per le prestazioni senza applicazione dell'IVA, ma indicando la dicitura “Operazione soggetta a reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 6 del D.P.R. 633/72 con applicazione dell'IVA a carico del destinatario della fattura”.
Nel momento in cui la società “X S.r.l.” riceve la fattura, dovrà procedere con:
- l'integrazione della stessa indicando l'aliquota IVA applicabile all'operazione e la relativa imposta;
- l'annotazione della fattura come sopra integrata sia nel registro delle fatture emesse entro il mese di ricevimento o successivamente, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento sia nel registro delle fatture di acquisto.
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(1) Riguardo a tale attività, la Circolare specifica “limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici” .