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MODELLO REDDITI PF 2021: IL CALENDARIO DELLE SCADENZE

Modello Redditi PF 2021: il calendario delle scadenze

Modalità e termini di presentazione del Modello Redditi PF 2021 e di versamento delle imposte. Per i soggetti ISA prevista la proroga al 15 settembre

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In vista della compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2021 anno di imposta 2020 si riassumono di seguito:

  • le modalità e i temini di presentazione del Modello Redditi PF 2021
  • le modalità e i termini di pagamento delle imposte

1) Modalità e termini di presentazione del Modello Redditi PF 2021

Il Modello Redditi Persone Fisiche 2021 deve essere presentato entro i termini seguenti:

  • dal 2 maggio 2021 al 30 giugno 2021 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
  • entro il 30 novembre 2021 se la presentazione viene effettuata per via telematica:
  • direttamente dal contribuente
  • ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

Si precisa che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Come si presenta la dichiarazione Modello Redditi PF 2021

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello REDDITI 2021 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Attenzione va prestata al fatto che sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il Modello Redditi PF 2021 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Modello 730, non lo possono presentarlo
  • pur potendo presentare il Modello 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RT, RW);
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

La dichiarazione Redditi Persone Fisiche 2021 può essere presentata:

a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;

b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;

c) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.

In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

Il servizio telematico restituisce dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

La presentazione può avvenire:

  • direttamente da parte del contribuente
  • tramite un intermediario abilitato
  • presso gli uffici postali

Presentazione diretta da parte del contribuente

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. Per le modalità di abilitazione visitare l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Presentazione tramite un intermediario abilitato

Gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

  • iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; n iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
  • iscritti negli albi degli avvocati
  • iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
  • associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
  • associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
  • Caf – dipendenti;
  • Caf – imprese;
  • notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
  • coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
  • iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
  • le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  • le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.

Presentazione agli uffici postali

Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, il cui servizio è gratuito per il contribuente, la dichiarazione va inserita in una busta avente le caratteristiche di cui all’Allegato B al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34746 del 13 marzo 2008, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia. 

L’angolo posto in alto a sinistra del frontespizio della dichiarazione deve corrispondere all’angolo in alto a sinistra sulla facciata della busta in modo tale che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione. 

Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello REDDITI devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture. 

Gli uffici postali hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione. 

La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l’importo degli eventuali acconti d’imposta da pagare nel 2021. Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.

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2) Termini e modalità dei pagamenti delle imposte Modello Redditi PF 2021

Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione compresi quelli del primo acconto, devono essere effetuati entro:

  • il 30 giugno 2021 
  • o entro il 30 luglio 2021

L’articolo 9-ter introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021 del Decreto Sostegni bis (scarica qui il testo) ha disposto la proroga al 15 settembre 2021, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 senza alcuna maggiorazione, per i soggetti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario, (ricordiamo che già in precedenza, con il Dpcm del 28.06.2021 pubblicato in GU del 30.06.2021 n. 154, il termine di versamento in scadenza il 30 giugno era stato fatto slittare al 20 luglio, senza corresponsione di interessi).

I pagamenti delle imposte sono effettuati con modello F24.

I titolari di PIVA devono obbligatoriamente effettuare i versamenti in via telematica direttamente tramite i i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate o tramite i serivizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'agenzia oppure tramite gli intermediari abilitati.

I contribuenti non titolari di PIVA possono effettuare i versamenti su modello cartaceo oppure con modalità telematiche di versamento utiizzando i servizi online dell'agenzia delle entrate o del sistema bancario e postale. 

Il versamento può essere effettuatoin contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale.

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte a eccezione dell'acconto di novembre che va effettuato in una unica soluzione. Il pagamento rateale deve comunque concludersi entro il mese di novembre.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e devono essere esposti nel mod. F24 separatamente dall'imposta dovuta.

I contribuenti non titolari di partita iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2021 o il 30 luglio 2021 maggiorando dello 0,40%.

Per le rate successive si applicano gli interessi riportati nella tabella

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

RATAVERSAMENTOINTERESSI %VERSAMENTO(*)INTERESSI %

1

30.06.2021

0

30.07.2021

2

20.08.2021

0,33

20.08.2021

0

3

31.08.2021

0,66

31.08.2021

0,33

4

30.09.2021

0,99

30.09.2021

0,66

5
02.11.2021
1,32
02.11.2021
0,99
6
30.11.2021
1,65
30.11.2021
1,32

(*) IN QUESTO CASO L'IMPORTO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE MAGGIORATO DELLO0,40%

I contribuenti titolari di PIVA  possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2021 ovvero entro il 30 luglio 2021 co una maggiorazione dello 0,40%

Per le rate successive si applicano gli interessi riportati nella tabella

TITOLARI DI PARTITA IVA

RATA VERSAMENTOINTERESSI% VERSAMENTOINTERESSI% 

1

30.06.2021

0

30.07.2021

 0

2

16.07.2021

0,18

20.08.2021


0,18

 

3

20.08.2021

0,51

16.09.2021

0,51

4

16.09.2021

0,84

18.10.2021

0,84
5
18.10.2021
1,17
16.11.2021
0.17
6
16.11.2021
1,50


(*) IN QUESTO CASO L'IMPORTO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE MAGGIORATO DELLO0,40%

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Commenti

Carlo - 08/12/2018

Buongiorno, vi sarò grato se vorrete aiutarmi: ho versato mediante F24 la seconda rata acconto, pari a € 380,40, dell'imposta sostitutiva regime forfettario (codice tributo 1791) con 3 giorni di ritardo (scadeva il 30/11/2018 e io ho fatto il versamento in data 03/12/2018). Devo ricorrere al "ravvedimento operoso" e se sì, potreste dirmi che importo devo versare? Grazie infinite e cordiali saluti. Carlo

Liudmyla Voloshyna - 19/06/2018

Buongiorno, ho mio attività un anno, dato gestione, sono cittadina Ucraina, aperta Iva, per 3 anni io Nn devo pagare tasse?

Angelo - 13/06/2018

Buonasera ho fatto la pratica per la denuncia dei redditi nel mese di ottobre 2017,entro quando verrà fatto il bonifico?

Angelo Tardini - 07/08/2017

Esiste una norma/legge italiana che concede proroga di un TOT DI GIORNI (5-10-15-20) per qualunque scadenza nel mese di agosto? Esempio scadenza della carta di identità, scadenza patente, ecc. Se si potete dirmi la norma? Grazie

barabra - 27/07/2017

i regimi di vantaggio (minimi e forfettari) rientrano nella prologa essendo IMPOSTA SOTITUTIVA e non irpef?

Elisabetta - 09/08/2017

Buongiorno Barbara, anche i versamenti dei regimi minimi/forfetari rientrano nella proroga. Saluti

Catia - 13/07/2017

segnalo che manca una rata nel piano rateazione partita iva con versamento prima rata 30/06/2017 infatti il piano si ferma il 16/10 in realtà c'è anche una rata del 16/11 con interesse del 1,50%

Elisabetta - 17/07/2017

Grazie Catia, la ringrazio per la segnalazione. Ho provveduto a correggere la tabella. Saluti

Partisani Renato - 06/07/2017

I soci di una SNC O SAS son considerati titolari di partita iva o persone fisiche senza partita iva e hanno una scadenza di versamento come privati grazie

Luigia Lumia - 16/07/2017

I soci di snc sono privati non titolari di partita Iva.

Tiziana - 14/06/2017

buongiorno, da fascicolo informativo dell'agenzia delle entrate dell'Unico 2017 in caso di persone fisiche senza partita iva se si paga la prima rata il 31/07 con maggiorazione anche la seconda rata scade il 31/07...

Elisabetta - 14/06/2017

Grazie Tiziana, ho provveduto a correggere.

tiziana - 13/06/2017

Buonasera, ci risulta che nel caso di persone fisiche senza partita iva partendo a pagare dal 31/07 con maggiorazione la seconda rata scada il 31/07 ( due rate lo stesso giorno). Questo è quanto indicato nel fascicolo informatico agenzia entrate

Gabriele - 24/08/2016

Buongiorno, caso di un contribuente che esercita doppia attività, una soggetta a proroga e una no; come ci si comporta?Si applica o meno la proroga?Grazie. Gabriele

roberta - 04/07/2016

Buongiorno, il commercialista mi ha comunicato le possibili rate e le relative scadenze,come data dell'ultima rata mi da ottobre, ma leggo che è possibile pagare anche a novembre.....vale per tutti? sono nel regime dei minimi, non sono soggetta al versamento Iva e neanche a ritenuta.....

Elisabetta - 06/07/2016

Buongiorno Roberta, se decide di pagare a rate l'ultima rata - grazie alla proroga - è del 16.11.2016. La prima rata però scade oggi. Saluti

Roberta - 06/07/2016

Lo studio mi ha confermato che è così, ma che non hanno tenuto conto dell'ultima rata per non accavallare le scadenze di novembre, non lo trovo corretto perchè fino a prova contraria vorrei essere libera di decidere, comunque rateizzerò a partire dal 22 agosto con la maggiorazione. Ringrazio e auguro una buona giornata. Roberta

Gennaro - 15/06/2016

Salve è possibile pagare il saldo 2015 e l'acconto 2016 dei contributi INPS il 16/07/16 con la maggiorazione dello 0,40%?

Claus - 15/06/2016

Buongiorno, rientrando tra i contrubuenti nel regime dei minimi, a quanto leggo beneficio della proroga al 6 luglio. Essendo iscritto anche alla gestione separata inps (professionista dipendente con partita iva) i versamenti contributivi sono anch'essi prorogati, visto che il termine per tale pagamento coincideva con quello dei versamenti irpef? grazie

Elisabetta - 06/07/2016

Buongiorno Claus, anche tali pagamenti sono prorogati. Saluti

UMBERTO - 15/06/2016

I COLLABORATORI DI IMPRESE FAMILIARI SONO ESCLUSI DALLA PROROGA?

Ninja - 14/06/2016

I contribuenti in regime forfettario (esenti da studio di settore), ma che esercitano un'attività per cui è previsto lo studio di settore beneficiano della proroga per i versamenti?

Adone - 18/05/2016

Buon giorno, volevo chiedere se il versamento a saldo e 1°acconto ires in caso di consolidato fiscale è rateizzabile.

Luigi - 16/07/2015

Salve, se una società di persone ha intenzione di versare oggi, 16/07/2015 con lo 0,40%, e non usufrendo quindi della proroga al 20/08/2015 può utilizzare la rateazione di 5 rate come dalle scadenze originarie (16/06/2015 e con 0,40 al 16/07/2015) ?

dawnraptor - 13/07/2015

Attenzione che, per quanto riguarda la proroga per i contribuenti nel regime dei minimi, essi ne hanno diritto, ma solo se per il loro codice attività esistono gli studi di settore. Se operano con un codice attività non compreso in alcuno studio di settore, non hanno diritto alla proroga.

Stefano - 12/07/2015

Salve a tutti,volevo chiedere una delucidazione. Sono nel regime dei minimi dal 2013, quindi appartenente alla vecchia normativa. Ho la gestione separata INPS da pagare. Allora:chiamando ADE mi hanno detto che al 20 agosto va la rateizzazione sia dell'imposta sostitutiva del 5% come saldo e come primo acconto e anche i contributi INPS come gestione separata sempre a rate. L'INPS mi ha detto rimane la scadenza il 16 luglio. Chi ha ragione?Grazie

ANNA LORUSSO - 11/07/2015

buongiorno, ho da porre una domanda. per chiusura attività al 31/12/2014, quindi chiusura partita iva le scadenze di pagamento da unico 2015 redditi 2014 valgono le stesse di persone fisiche senza parita iva? GRAZIE A CHI GENTILMENTE MI RISPONDE.

Michelangelo - 11/07/2015

Buongiorno, il 06-07-2015 ho fatto due F24 indicando come scadenza il 07-07-2015 (per errore invece de 06-07-2015) per il pagamento delle tasse di unico 2015. Posso considerarli come pagamento entro il 16-07-2015 o 20-08-2015. Nel primo F24 il saldo era 0. Non dovrei fare nulla? Nel secondo F24 il saldo era 304. Posso fare un nuovo F24 con il pagamento del soli interessi del 0,11% entro il 16-07-2015 o del 0,4% entro il 20-08-2015 Grazie a chi mi risponde.

Tiziana - 07/07/2015

i soci di srl non in trasparenza hanno scadenza 20 agosto?

Donatella - 06/07/2015

Buongiorno! Ho la partita iva con il regime dei minimi, ad oggi il mio commercialista non mi ha ancora fatto avere l'Unico nonostante solleciti. Da quanto ho potuto capire dovrò pagare la maggiorazione dello 0,40%. Ma è giusto che debba pagarlo io per la sua negligenza/ritardo?

Elisabetta - 10/07/2015

Buongiorno Donatella, intanto lei rientra tra coloro che beneficiano della proroga, quindi con lo slittamento dei pagamenti dal 16 giugno al 6 luglio. Se le sue deleghe di pagamento non sono state pronte nemmeno entro il 6 luglio deve pagare con la maggiorazione dello 0,40%. Per quanto riguarda il pagamento della maggiorazione, questi sono accordi tra lei e il suo commercialista. La maggiorazione va pagata, eventualmente può farsi rimborsare dal suo commercialista lo 0,40% in più, dovuto al suo ritardo. Saluti

Ale - 02/07/2015

Mi confermate che non è soggetto a proroga il socio di una snc cessata in data 30/12/14? (che compila cioè il quadro G in Unico 2014 e il quadro H in Unico 2015)

Marco - 02/07/2015

contribuente minimo ha chiuso partita iva il 31.12.2014. Da quando parte la prima rata di pagamento tasse? Grazie e buon lavoro

Eugenio - 30/06/2015

Salve, Al mio caf dicono che per il regime dei minimi il pagamento può essere effettuato fino al 30 settembre con una maggiorazione dello 0,40%, mentre da quello che leggo qui mi pare di capire che la proroga con maggiorazione va dal 7/7 al 20/8. E' così? Grazie

Elisabetta - 01/07/2015

Buongiorno Eugenio, i contribuenti minimi sono stati assoggettati alla proroga quindi le scadenze sono 6/7, senza maggiorazione, 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40. Il 30 settembre scade l'invio di presentazione del modello Unico. Saluti

alan ford - 29/06/2015

coloro(tra cui lo scrivente che dal 29/5/2009) che appartengono al regime fiscale di vantaggio e lavoratori in mobilità art 27 dl 98 del 6/7/11 sono interessati dalla proroga dei versamenti unico 2015?grazie

Elisabetta - 30/06/2015

Buongiorno Alan, le confermo che i soggetti che appartengono al regime di vantaggio (c.d. regime dei minimi, con aliquota 5%) sono inclusi nella proroga. Saluti

Lucia - 10/06/2015

Se ci sono proroghe dovrebbero, per par condicio, essere estese a tutti i contribuenti @

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