In vista della compilazione delle dichiarazioni dei redditi 2021 anno di imposta 2020 si riassumono di seguito:
- le modalità e i temini di presentazione del Modello Redditi PF 2021
- le modalità e i termini di pagamento delle imposte
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1) Modalità e termini di presentazione del Modello Redditi PF 2021
Il Modello Redditi Persone Fisiche 2021 deve essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 2 maggio 2021 al 30 giugno 2021 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 30 novembre 2021 se la presentazione viene effettuata per via telematica:
- direttamente dal contribuente
- ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Si precisa che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Come si presenta la dichiarazione Modello Redditi PF 2021
Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello REDDITI 2021 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
Attenzione va prestata al fatto che sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il Modello Redditi PF 2021 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:
- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Modello 730, non lo possono presentarlo
- pur potendo presentare il Modello 730 devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RT, RW);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
La dichiarazione Redditi Persone Fisiche 2021 può essere presentata:
a) per via telematica, direttamente dal dichiarante;
b) per via telematica, tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
c) consegnando una copia cartacea presso un qualsiasi ufficio postale nei casi previsti.
In caso di presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Il servizio telematico restituisce dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.
La presentazione può avvenire:
- direttamente da parte del contribuente
- tramite un intermediario abilitato
- presso gli uffici postali
Presentazione diretta da parte del contribuente
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione. Per le modalità di abilitazione visitare l’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
Presentazione tramite un intermediario abilitato
Gli intermediari individuati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia quelle predisposte dal dichiarante stesso e per le quali hanno assunto l’impegno alla presentazione per via telematica.
Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:
- iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro; n iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- iscritti negli albi degli avvocati
- iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all’art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- Caf – dipendenti;
- Caf – imprese;
- notai iscritti nel ruolo indicato nell’art. 24 della legge 16 febbraio 1913, n. 89;
- coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale;
- iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.
- le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- le Società tra professionisti iscritte all’albo dei Consulenti del Lavoro.
Presentazione agli uffici postali
Per la presentazione della dichiarazione agli uffici postali, il cui servizio è gratuito per il contribuente, la dichiarazione va inserita in una busta avente le caratteristiche di cui all’Allegato B al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34746 del 13 marzo 2008, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia.
L’angolo posto in alto a sinistra del frontespizio della dichiarazione deve corrispondere all’angolo in alto a sinistra sulla facciata della busta in modo tale che attraverso la finestra della busta risultino visibili il tipo di modello, la data di presentazione e i dati identificativi del contribuente. In caso contrario gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.
Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello REDDITI devono essere inseriti nella busta senza fermagli o cuciture.
Gli uffici postali hanno l’obbligo di rilasciare una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Questa ricevuta deve essere conservata dal contribuente come prova della presentazione della dichiarazione.
La copia ad uso del contribuente va conservata, oltre che per documentazione personale, per determinare l’importo degli eventuali acconti d’imposta da pagare nel 2021. Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da parte dei contribuenti obbligati alla presentazione per via telematica sono da ritenersi non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471.
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2) Termini e modalità dei pagamenti delle imposte Modello Redditi PF 2021
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione compresi quelli del primo acconto, devono essere effetuati entro:
- il 30 giugno 2021
- o entro il 30 luglio 2021
L’articolo 9-ter introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021 del Decreto Sostegni bis (scarica qui il testo) ha disposto la proroga al 15 settembre 2021, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 senza alcuna maggiorazione, per i soggetti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario, (ricordiamo che già in precedenza, con il Dpcm del 28.06.2021 pubblicato in GU del 30.06.2021 n. 154, il termine di versamento in scadenza il 30 giugno era stato fatto slittare al 20 luglio, senza corresponsione di interessi).
I pagamenti delle imposte sono effettuati con modello F24.
I titolari di PIVA devono obbligatoriamente effettuare i versamenti in via telematica direttamente tramite i i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate o tramite i serivizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'agenzia oppure tramite gli intermediari abilitati.
I contribuenti non titolari di PIVA possono effettuare i versamenti su modello cartaceo oppure con modalità telematiche di versamento utiizzando i servizi online dell'agenzia delle entrate o del sistema bancario e postale.
Il versamento può essere effettuatoin contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale.
Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte a eccezione dell'acconto di novembre che va effettuato in una unica soluzione. Il pagamento rateale deve comunque concludersi entro il mese di novembre.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo e devono essere esposti nel mod. F24 separatamente dall'imposta dovuta.
I contribuenti non titolari di partita iva possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2021 o il 30 luglio 2021 maggiorando dello 0,40%.
Per le rate successive si applicano gli interessi riportati nella tabella
NON TITOLARI DI PARTITA IVA | ||||
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO(*) | INTERESSI % |
1 | 30.06.2021 | 0 | 30.07.2021 | 0 |
2 | 20.08.2021 | 0,33 | 20.08.2021 | 0 |
3 | 31.08.2021 | 0,66 | 31.08.2021 | 0,33 |
4 | 30.09.2021 | 0,99 | 30.09.2021 | 0,66 |
5 | 02.11.2021 | 1,32 | 02.11.2021 | 0,99 |
6 | 30.11.2021 | 1,65 | 30.11.2021 | 1,32 |
(*) IN QUESTO CASO L'IMPORTO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE MAGGIORATO DELLO0,40%
I contribuenti titolari di PIVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 30 giugno 2021 ovvero entro il 30 luglio 2021 co una maggiorazione dello 0,40%
Per le rate successive si applicano gli interessi riportati nella tabella
TITOLARI DI PARTITA IVA | ||||
RATA | VERSAMENTO | INTERESSI% | VERSAMENTO | INTERESSI% |
1 | 30.06.2021 | 0 | 30.07.2021 | 0 |
2 | 16.07.2021 | 0,18 | 20.08.2021 | 0,18
|
3 | 20.08.2021 | 0,51 | 16.09.2021 | 0,51 |
4 | 16.09.2021 | 0,84 | 18.10.2021 | 0,84 |
5 | 18.10.2021 | 1,17 | 16.11.2021 | 0.17 |
6 | 16.11.2021 | 1,50 |
(*) IN QUESTO CASO L'IMPORTO DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE MAGGIORATO DELLO0,40%
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