L'accordo prevede un aumento contrattuale complessivo pari a 215 euro mensili a regime per il terzo livello, da riparametrare per gli altri livelli, erogato in quattro tranches:
- 105 euro con la retribuzione del mese di marzo 2024;
- 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2024;
- 45 euro con la retribuzione del mese di ottobre 2025;
- 20 euro con la retribuzione del mese di dicembre 2026.
Prevista inoltre la corresponsione dell’una tantum per la vacanza contrattuale , pari a 400 euro, erogata in due tranche:
- 200 euro a maggio 2024 e
- 200 euro a maggio 2025.
Di seguito con le ultime novità rivediamo anche i principali aspetti del CCNL Studi professionali in vigore riguardanti le aree di applicazione del contratto, le ferie e il trattamento economico, la tutela della malattia.
SCARICA QUI IL TESTO INTEGRALE DEL CONTRATTO AGGIORNATO AL 2024
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1) A chi si applica il CCNL studi professionali
Possono applicare questo contratto gli studi professionali delle seguenti aree:
A)Area professionale Economico – Amministrativa
Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Revisori Contabili, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
B) Area professionale Giuridica
Avvocati, Notai, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
C) Area professionale Tecnica
Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti Industriali, Geologi, Agronomi e Forestali, Periti agrari, Agrotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
D) Area professionale Medico – Sanitaria e Odontoiatrica
Medici, Medici Specialisti, Medici Dentisti, Odontoiatri, Medici Veterinari e Psicologici, Operatori Sanitari, abilitati all’esercizio autonomo della professione di cui alla specifica Decretazione Ministeriale, ad esclusione dei Laboratori. Odontotecnici, altre professioni di valore equivalente ed omogenee all’area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione.
E) Altre attività professionali intellettuali
Attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale.
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2) Tabella retributiva in vigore dal 1.3.2024 e scatti anzianità
tabella retributiva | minimi tabellari |
---|---|
decorrenza | dal.1.3.2024 |
Quadri | 2.281,51 |
1 | 2018,99 + all.contrattuale 42,35 |
2 | 1758,66 + all. contrattuale 102,43 |
3 S | 1.631,29 + all. contratt. 110,40 |
3 | 1.616,37 |
4 S | 1.567,44 |
4 | 1.511,28 |
5 | 1.406,48 |
In tema di scatti di anzianità il CCNL studi professionali prevede il diritto per il lavoratore a 8 (otto) scatti triennali.
La data di riferimento per la maturazione degli scatti è fissata al 1 gennaio 1978.A decorrere dal 1 ottobre 2011, gli importi degli scatti in cifra fissa sono determinati per ciascun livello di inquadramento, nelle seguenti misure:
LIVELLI | IMPORTI PER SCATTI ANZIANITA' |
Quadri | 30 |
I° | 26 |
II° | 23 |
III° Super | 22 |
III° | 22 |
IV° Super | 20 |
IV° | 20 |
V° | 20 |
ATTENZIONE si ricorda che gli importi si intendono sempre al lordo ( in quanto l'imposizione fiscale varia poi sulla base della situazione soggettiva del lavoratore).
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3) Welfare - Fondi bilaterali di solidarietà - Tutela della malattia
WELFARE CONTRATTUALE In tema di welfare sono attivi i sottoelencati strumenti bilaterali:
A) La Commissione paritetica nazionale;
B) Il Gruppo di lavoro per le pari opportunità
C) L’Ente Bilaterale Nazionale di settore (E.BI.PRO.)
D) Cassa di assistenza sanitaria supplementare (C.A.DI.PROF.)
Le strutture di Ebipro e Cadiprof in particolare operano sinergicamente nell’erogazione delle tutele ai propri iscritti.
Sono tenuti a contribuire al finanziamento degli enti bilaterali tutti i soggetti ricompresi nella sfera di applicazione prevista dal CCNL.
A partire dalla mensilità di aprile 2015, il finanziamento di tutte le attività che vengono esercitate dagli enti bilaterali di settore (CADIPROF EBIPRO),viene effettuato mediante un contributo unificato di 22 euro, di cui 2 euro a carico del lavoratore, che dovrà essere versato dal datore di lavoro per ciascun lavoratore mediante modello F24 sez. INPS con causale ASSP .
Nella contribuzione sono ricomprese le forme di assistenza a favore di tutti coloro che operano all'interno dello studio professionale datori di lavoro, committenti e lavoratori, compresi i collaboratori
Per i lavoratori assunti a tempo parziale i versamenti sono comunque dovuti in misura intera. Per un dipendente con più rapporti part-time, sarà dovuta una sola iscrizione.
La quota dal 2024 è cosi suddivisa:
- - 20 euro per 12 mensilità a Cadiprof.
- - 9 euro di cui 2 euro a carico del lavoratore e 5 euro a carico del datore di lavoro, per 12 mensilità ad Ebipro.
Il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere al lavoratore,, un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a Euro 32, 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto.
Il 3 ottobre 2017 Confprofessioni, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto l’accordo che istituisce il fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito nel settore delle attività professionali.
L’intesa prevede che gli studi, in un primo tempo aventi più di 3 lavoratori dipendenti e successivamente ridotti a 2, siano obbligati al versamento al fondo bilaterale di settore. L’accordo prevede inoltre:
- un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
- una prestazione di sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti di studi professionali che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre-cinque anni.
- per i dipendenti degli studi aventi dimensioni inferiori alla soglia dimensionale per l’accesso al fondo, 3 e successivamente 2, le prestazioni verranno attivate dall’Ente Bilaterale Nazionale (EBIPRO).
Il fondo è diventato operativo il 26 maggio 2021 Leggi in merito anche: Fondo bilaterale studi professionali: le regole 2021 e Fondo studi professionali cambiano i codici Ateco
TUTELA CONTRATTUALE DELLA MALATTIA
In caso di malattia il dipendente di uno studio professionale ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo massimo di 180 giorni nell’anno solare ( il cd. "periodo di comporto") .
Alla scadenza del periodo di comporto i dipendenti possono beneficiare di un periodo di aspettativa non retribuita per un massimo di 180 giorni previa presentazione di apposita documentazione medica .
Ai lavoratori affetti da particolari malattie invalidanti (es. oncologiche , distrofia muscolare sclerosi multipla o trapianti di organi vitali) la conservazione del posto è garantita per 270 giorni, prolungabili per ulteriori 8 mesi in relazione allo stato della patologia dietro richiesta che deve essere effettuata a mezzo raccomandata A/R prima della scadenza del 180° giorno di assenza.
Il trattamento economico della malattia, stabilito dall’art. 104 del CCNL , prevede che il lavoratore malato, anche in prova, ha diritto ad un trattamento economico ovvero :
- 100% della retribuzione di fatto per i primi tre giorni a carico del datore di lavoro ( carenza malattia);
- 75% della retribuzione di fatto dal 4° al 20° giorno (l’indennità a carico INPS è pari al 50%);
- 100% della retribuzione di fatto dal 21° al 180° giorno (l’indennità a carico INPS è 66,66%).
Per approfondire vedi anche "Studi professionali la malattia del dipendente".
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4) Ferie e retribuzione dipendenti studi professionali
Riportiamo gli articoli del contratto collettivo riguardanti ferie e retribuzione
Art. 83 - Misura del periodo di ferie
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