HOME

/

FISCO

/

DICHIARAZIONE IRAP 2024

/

IRAP 2016: TUTTO DEDUCIBILE IL COSTO LAVORO INDETERMINATO

Irap 2016: tutto deducibile il costo lavoro indeterminato

Deduzione integrale dall'imponibile Irap dei dipendenti tempo indeterminato,invariate deduzioni incremento occupazionale e cuneo fiscale:le novita’ 2016

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nella dichiarazione Irap 2016 per l’anno di imposta 2015 alle deduzioni spettanti  per il costo lavoro già previste negli esercizi precedenti,  si aggiungerà la deduzione integrale del costo di lavoro relativo ai dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

E’ questa la novita’ principale della dichiarazione Irap 2016 che riguarda solo i contratti a tempo indeterminato e non le altre tipologie contrattuali.

1) Il calcolo del costo deducibile dalla base imponibile Irap per i lavoratori a tempo indeterminato

Per calcolare questa eccedenza deducibile dall’Irap, per i lavoratori a tempo indeterminato, rispetto alle altre deduzioni previste occorrerà fare riferimento ad ogni singolo dipendente indicando per ciascuno le deduzioni spettanti (cuneo fiscale, incrementi occupazionali ecc.) e procedere poi per differenza con il costo totale del dipendente a tempo indeterminato.

La regola generale è infatti quella che il costo deducibile è sempre nel limite del costo lavoro sostenuto di competenza dell’esercizio.

A tal fine nel modello Irap 2016 è stato creato un nuovo apposito rigo IS9 dove indicare questa eccedenza deducibile.

2) Novità dall’esercizio 2016 sulla dichiarazione Irap 2017

Ricordiamo che la deducibilità del 70% del costo per i lavoratori stagionali prevista dalla legge di stabilità 2016  (c. 73 art. 1 L.28/12/2015, n. 208) si applica per il periodo di imposta 2016 e quindi rilevera’ nella dichiarazione Irap 2017.

L’ulteriore deduzione prevista dalla legge si stabilità 2016 per i lavoratori stagionali consiste in una deduzione calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

Quindi una nuova complicazione che si aggiungerà il prossimo anno per il calcolo del costo di lavoro deducibile. Ogni anno infatti si aggiunge un nuovo tassello che si sovrappone agli altri, per ovviare all’aberrazione dell’indeducibilità del costo di lavoro. Ma non sarebbe ora di renderlo deducibile senza limiti e basta? Evidentemente per le vere semplificazioni non siamo ancora pronti!

Oltre a queste novita’ per quanto riguarda l’Irap della componente lavoro voce B9 del bilancio ricordiamo le altre deduzioni già applicabili nell’ IRAP 2015.

Stiamo pensando alla deduzione per incremento occupazionale e al Cuneo Fiscale.

3) Nuova deduzione per incremento occupazionale L. 147/2013 (rigo IS6)

Spetta sia alle società , di capitali o persone, sia alle Ditte individuali e professionisti a condizione che:
- siano state effettuate nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- alla fine del periodo d’imposta in cui sono effettuate le nuove assunzioni (intendendosi per tali anche le eventuali trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato), risulti incrementato il numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero medio dei lavoratori con medesimo contratto relativo al periodo d’imposta precedente. Deve pertanto sussistere una differenza positiva tra la consistenza di fine periodo d’imposta e la media del periodo d’imposta precedente.
La deduzione spetta per ciascun nuovo lavoratore assunto per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due successivi periodi d’imposta, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.
La suddetta deduzione decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione, il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo d’imposta di assunzione.
La deduzione compete in misura pari al minore tra:
- il costo effettivo del personale neoassunto, col massimo di 15.000 euro per ogni nuovo dipendente assunto da ragguagliare alla durata del rapporto di lavoro nell’anno;
- l’incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B9 e B14 del c/economico.
La deduzione per incremento occupazionale è cumulabile con la deduzione del cuneo fiscale.
 

4) Cuneo Fiscale

Con il cuneo fiscale sono state previste le seguenti deduzioni dalla base imponibile, precisamente dal costo del lavoro.
Sono classificate di seguito sotto le lettere a) e b) perché è possibile scegliere se usufruire delle prime o delle seconde, alternative tra di loro, a seconda della convenienza.
Nota Bene: la scelta va fatta dipendente per dipendente !
a) Sono le deduzioni che si applicano dal 2014, alternative rispetto a tutte quelle della lettera b), cioe’:
- il costo Inail (già indicato in precedenza a proposito della voce di costo B9) +
- Deduzione forfettaria di 7.500 euro (ex 4.600), elevate a 13.500 (ex 10.600) per lavoratori femmine o giovani di età inferiore a 35 anni, ragguagliate ad anno per ogni dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta (15.000 se impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed elevate a 21.000 per lavoratori femmine o di eta’ inferiore a 35 anni ) +
- Deduzione 100% dei contributi previd. e assist. dei dipendenti a tempo indeterminato +
- Ulteriore deduzione Irap: se base imponibile Irap < =180.760 spetta una deduzione dalla base imponibile di € 8.000 (10.500 per ditte ind. ,Soc. persone e assimilati), se fra 180.760 e 180.840 di € 6.000 (7.875 per ditte ind., Soc. persone e assimilati), se fra 180.840 e 180.920 di € 4.000 (5.250 per ditte ind., Soc. persone e assimilati), se fra 180.920 e 181.000 di € 2.000 (2.625 per ditte ind., Soc. persone e assimilati). Va ragguagliata ad anno solare in caso di esercizio < di 12 mesi.
ovvero
b) Sono le vecchie deduzioni, alternative rispetto a quelle viste sopra alla lett. a) cioe’:
- il costo Inail (già indicato in precedenza a proposito della voce di costo B9) +
- Spese per apprendisti, disabili, CFL (contratti di formazione lavoro), spese per personale addetto alla ricerca e sviluppo (occorre attestazione Coll. Sindacale o Revisore), naturalmente al netto dell’Inail già dedotto sopra +
- Ulteriore deduzione Irap: spetta una deduzione dalla base imponibile di € 8.000 (10.500 per ditte ind., Soc. persone e assimilati) se base imponibile Irap < =180.760, di € 6.000 (7.875 per ditte ind., Soc. persone e assimilati) se fra 180.760 e 180.840, di € 4.000 (5.2550 per ditte ind., Soc. persone e assimilati) se fra 180.840 e 180.920, di € 2.000 (2.625 per ditte ind., Soc. persone e assimilati) se fra 180.920 e 181.000. Va ragguagliata ad anno solare in caso di esercizio < di 12 mesi +
- Ulteriore deduzione Irap a favore di chi ha ricavi Irap <= 400.000 euro, di 1.850 euro a dipendente fino al max di 5 (non valgono apprendisti, disabili, Cfl). Va ragguagliata ai giorni di lavoro del dipendente nell’anno e al part time.
Attenzione: verificare per ogni dipendente che la somma delle deduzioni spettanti non superi il suo costo del lavoro (retribuzione + contributi), altrimenti bisogna ridurla.

Ti potrebbero interessare i nostri tools excel:

e i nostri eBook: 

Visita il Focus sulle Dichiarazioni Fiscali continu amente aggiornato con Libri E-book Fogli di calcolo

5) Per le problematiche dei calcoli

Leggi anche l'articolo

Irap 2016: ecco il rebus per il calcolo

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

valentina - 25/07/2016

Mi può indicare le voci deducibili dei dipendenti sul prospetto elaborazione paghe

carla - 21/06/2016

il rigo is7 dell'irap è solo per i nuovi assunti nell'anno 2015 o vale anche x dipendenti gia' in essere?

Corrado MO - 17/04/2016

scusate ma quella integrativa per quelli a tempo indeterminato?

Luigia Lumia - 17/04/2016

Non capisco la sua domanda.

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

DICHIARAZIONE IRAP 2024 · 18/04/2024 Dichiarazione IRAP 2024: specifiche tecniche per Regioni e Province

Le Entrate pubblicano le specifiche tecniche per l'invio delle Dichiarazioni IRAP 2024 alle regioni e province autonome

Dichiarazione IRAP 2024: specifiche tecniche per Regioni e Province

Le Entrate pubblicano le specifiche tecniche per l'invio delle Dichiarazioni IRAP 2024 alle regioni e province autonome

Dichiarazione redditi persone fisiche 2024: rateazione delle imposte e date da ricordare

La rateizzazione delle imposte dovute a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 derivanti dalla Dichiarazione dei redditi PF 2024: scadenze da ricordare e modalità di versamento

Dichiarativi 2023: aggiornamento dei software al 19.12

Sei distinti provvedimenti per le regole dei Modelli dichiarativi 2023: Redditi PF, Redditi SC, Redditi SP, Redditi Enc, IRAP

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.